Cons. Stato Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 2039 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con appello depositato in data 14 luglio 2004, l’ARAN impugna la sentenza 12 marzo 2003 n. 2590, con la quale il TAR Veneto, sez. II, in accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra P.F., ha dichiarato il diritto di quest’ultima al trattamento giuridico ed economico del dirigemte psicologo di I livello ex psicologo coadiutore (X livello), contestualmente disponendo l’annullamento degli atti con tale riconoscimento contrastanti e/o difformi.

La sentenza appellata precisa che la P. ha partecipato ad un concorso, bandito nel settembre 1996, per la copertura di un posto di psicologo "ex coadiutore", per la partecipazione al quale era richiesto, tra l’altro, il possesso di una anzianità nella posizione iniziale di psicologo collaboratore di almeno cinque anni.

Secondo la sentenza, era evidente "per il preciso riferimento, contenuto nel bando, sia alla posizione di ex coadiutore, sia alla maturazione di un’anzianità quinquennale nella qualifica inferiore, che veniva offerto il trattamento giuridicoeconomico proprio della posizione sub apicale (intermedia) del profilo professionale di psicologo quale individuata dal DPR 761/1979 (per quanto riguarda lo stato giuridico) e nel DPR n. 348/1983 (relativamente alla normativa contrattuale economica)".

Tuttavia, durante lo svolgimento del concorso, entrava in vigore il CCNL 199497, il quale, unificate le pregresse posizioni di psicologo collaboratore (IX livello) e psicologo coadiutore (X livello) nella qualifica di "dirigente di I livello", manteneva differenziati i trattamenti giuridico ed economico in relazione alla provenienza dei soggetti dal IX o dal X livello (in particolare, art. 42, VI comma, CCNL).

Ritiene il giudice di primo grado che:

– avendo la USL offerto "l’assunzione nella qualifica corrispondente alla (ex) posizione di coadiutore, X livello, l’USL stessa, nel momento in cui ha proceduto all’utilizzo della graduatoria del concorso, doveva attenersi, pur in presenza di una diversa, sopravvenuta norma contrattuale, alla regolamentazione concorsuale proposta dal bando, configurandosi come diritto perfetto l’aspettativa del nominato ad ottenere i benefici giuridici ed economici in esso indicati";

– ciò in quanto "se è vero che il vincitore di un concorso pubblico vanta un’aspettativa qualificata, come interesse legittimo alla nomina nel posto bandito", è altrettanto vero che "una volta disposta la nomina del vincitore, questi ha un vero e proprio diritto al rispetto da parte dell’amministrazione di tutte le condizioni stabilite nella lex specialis del concorso", integrando il bando di concorso "gli estremi dell’offerta al pubblico che vincola la parte offerente ad eseguire quanto offerto".

L’ARAN ha proposto i seguenti motivi di gravame:

a) il TAR ha "completamente disatteso la vigenza della competenza esclusiva del CCNL nello stabilire il trattamento economico del personale del SSN destinatario";

b) il TAR non ha considerato "le conseguenze derivanti dalla riforma disposta dal d. lgs. n. 502/1992 e 29/1993, i quali, nel riconoscere la qualifica dirigenziale al personale laureato del ruolo sanitario, ne hanno coerentemente definito una diversa struttura della retribuzione"; di modo che "l’accorpamento delle posizioni funzionali di IX e X livello non poteva non sortire effetti nei confronti dei soggetti assunti successivamente all’entrata in vigore del CCNL del 5 dicembre 1996".

Si è costituita in giudizio la P., la quale ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità dell’appello per tardività; l’inammissibilità del medesimo per contrasto con il giudicato, posto che le "statuizioni della sentenza sono coperte da giudicato nel rapporto tra la ricorrente e la ASL n. 12 da cui essa dipende" (e che non ha proposto appello); ancora l’inammissibilità per difetto di legittimazione e di interesse, poiché l’ARAN non è l’amministrazione nei cui confronti dispiega efficacia la sentenza impugnata, essendo stata essa evocata nel giudizio di I grado "in relazione alla subordinata impugnazione delle norme del contratto collettivo ove ritenute impeditive del riconoscimento del diritto vantato dalla ricorrente all’applicazione delle norme concorsuali"; infine, l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi. Ha comunque concluso richiedendone il rigetto, stante l’infondatezza.

Con ordinanza 11 ottobre 2004 n. 4709, questo Consiglio ha respinto l’istanza cautelare.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto, potendosi quindi prescindere dall’esame delle eccezioni proposte dalla appellata.

E’ del tutto pacifico tra le parti che la sig.ra P. ha partecipato ad un concorso pubblico per la copertura di "1 posto di primo livello dirigenziale ex psicologo coadiutore, ruolo sanitario", bandito dalla USL il 18 settembre 1996, e che la nuova disciplina (che secondo l’appellante avrebbe dovuto trovare applicazione anche nel caso de quo) è stata introdotta dal CCNL del 5 dicembre 1996 (successivo, quindi, all’indizione del concorso).

L’assunzione della P. (avvenuta per effetto della utilizzazione della graduatoria nel periodo di sua vigenza, in relazione a posti resisi vacanti) è, quindi, intervenuta a seguito del superamento di un concorso, cioè del suo utile collocamento in una graduatoria che l’amministrazione ha inteso utilizzare.

Appare, dunque, corretto quanto ritenuto dal primo giudice, e cioè che se l’amministrazione gode di discrezionalità nella utilizzazione (o meno) di una graduatoria di concorso per la copertura di posti resisi vacanti durante il periodo della sua validità (essendo la posizione dell’aspirante di interesse legittimo), nondimeno, qualora l’amministrazione intenda utilizzare la detta graduatoria e disponga la costituzione del rapporto (per atto di nomina o stipulazione di contratto individuale di lavoro), essa è tenuta a riconoscere al soggetto che ha superato le prove concorsuali lo status giuridico ed economico conseguente alla natura del posto messo a concorso (Cass. civ. Sez. Un., 29 agosto 1998 n. 8595; sez. lav., 19 giugno 2009 n. 14478).

Di conseguenza, non può assumere rilevanza quanto eventualmente e diversamente disposto da un CCNL successivo alla indizione del concorso (sulla ininfluenza del CCNL sopravvenuto rispetto alle disposizioni del bando, Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2010 n. 946), e che, per di più, come nel caso di specie, non ha determinato alcuna decisione dell’amministrazione di non concludere il procedimento concorsuale già avviato.

A tale argomentazione generale, di per sé già idonea a sorreggere la decisione del primo giudice, occorre aggiungere che, nel caso di specie, non ricorrono in ogni caso le condizioni per l’applicazione del CCNL del 5 dicembre 1996.

Quest’ultimo ha disposto l’accorpamento delle precedenti posizioni funzionali di IX livello (ex collaboratore, cui apparteneva la P.) e X livello (coadiutore), nella unica qualifica di "dirigente di I livello", mantenendo tuttavia ferma la differenziazione dei trattamenti retributivi, a secondo della qualifica di provenienza.

Tuttavia, l’appellata accede alla I qualifica dirigenziale non già in virtù dell’accorpamento della sua originaria qualifica (la IX, peraltro non più rivestita per essersi ella dimessa nel gennaio 1993) con la X nella predetta qualifica dirigenziale, bensì in quanto idonea ad un concorso pubblico per la citata I qualifica dirigenziale e in tale veste chiamata dall’amministrazione a costituire il rapporto di lavoro; concorso per il quale era considerato requisito di partecipazione l’avere già una anzianità di servizio nella inferiore qualifica di psicologo collaboratore di almeno cinque anni.

La P., dunque, non ottiene la qualifica di dirigente di I livello per effetto delle nuove disposizioni del CCNL riferite agli psicologi collaboratori in servizio, bensì per effetto del superamento di un concorso dove l’essere in possesso del requisito di psicologo collaboratore con anzianità di almeno cinque anni era requisito di ammissione. E sarebbe, dunque, affatto paradossale che un candidato, all’esito del positivo superamento di un concorso, acceda ad una posizione funzionale per la quale è riconosciuto un trattamento retributivo pari a quello già spettantegli in virtù della qualifica già posseduta e che costituisce requisito per l’ammissione al concorso medesimo.

Per le ragioni esposte, l’appello dell’amministrazione deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da ARAN (n. 6705/2004 r.g.), lo rigetta.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’appellata, delle spese, diritti ed onorari di giudizio, che liquida in complessivi Euro tremila/00 (3.000,00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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