Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14385

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di classamento e attribuzione di rendita di una unità immobiliare dichiarata come "posto macchina scoperto";

Letto il controricorso dei contribuenti;

Rilevato che il ricorso poggia su due motivi: a) con il primo si contesta l’ampliamento del thema decidendum operato dal giudice di merito con l’annullamento dell’atto impositivo, ritenendo la rendita catastale dell’area destinata a parcheggio già compresa nella rendita catastale dell’abitazione; b) con il secondo contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata valutazione dell’autonomia del "posto macchina scoperto", oggetto di separato atto di compravendita;

Ritenuto che il primo motivo sia assorbente e sia manifestamente fondato, in quanto la stessa contribuente ha dichiarato che l’unità immobiliare oggetto di contestazione era stata acquistata con autonomo e specifico atto di compravendita, insistendo sulla incongruità della valutazione e non sulla inclusione della rendita dell’area di parcheggio nella rendita dell’abitazione; Ritenuto, pertanto, che debba essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e che la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio, per l’accertamento della congruità della rendita attribuita all’unità immobiliare in questione.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in Euro 500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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