Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-03-2011) 08-04-2011, n. 14078 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sso al Tribunale di Lecce, osserva:
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 27.3.2008, il Tribunale di Lecce ordinò la restituzione di cinque assegni circolari emessi in favore della Grafimedia S.r.l., per l’importo complessivo di Euro 1.053.844.76 al Ministero delle attività produttive ed alla Regione Puglia. Tali assegni erano stati emessi il 28.10.2005, depositati dall’imputato A.G., legale rappresentante della Grafimedia S.r.l. e sottoposti a sequestro probatorio.

A seguito di segnalazione del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lecce, dell’impossibilità di restituire le somme essendo gli assegni intestati alla Grafimedia S.r.l. e non trasferibili, il Tribunale di Lecce con ordinanza 30.3.2010 ordinò alla Banca Finnat Euramerica S.p.A. di annullare tali assegni e di mettere la somme a disposizione del Ministero delle attività produttive e della Regione Puglia.

Avverso l’ordinanza 30.3.2010 il curatore fallimentare ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’abnormità del provvedimento.

Nelle more il Curatore ha proposto incidente di esecuzione e/o opposizione avverso il provvedimento di restituzione, ma il Tribunale di Lecce, con ordinanza 3.6.2010 ha dichiarato inammissibile tale opposizione de plano.

Ricorre per cassazione, tram te il difensore, il curatore del fallimento Grafimedia S.r.l. deducendo la nullità dei provvedimento impugnato in quanto emesso de plano. Inoltre, non essendo il Fallimento parte del procedimento, legittimamente poteva proporre incidente di esecuzione.

Il ricorso è fondato.

Il terzo rimasto estraneo al procedimento di restituzione delle cose sottoposte a sequestro preventive può proporre esclusivamente incidente di esecuzione avverso la decisione conclusiva dello stesso, per far valere, in ogni tempo, i proprio diritto alla restituzione.

(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26329 in data 11.6.2008 dep. 1.7.2008 n. 240872).

Pertanto i Tribunale non poteva dichiarare inammissibile l’incidente di esecuzione proposto, ma doveva esaminare il merito dello stesso.

Peraltro questa Corte ha ritenuto affetto da nullità assoluta il provvedimento, adottato "de plano" dai giudice per le indagini preliminari, che dichiari inammissibile, per manifesta infondatezza, l’incidente di esecuzione avverso l’autorizzazione data al custode dell’immobile sottoposto a sequestro preventivo a trattarne la vendita, posto che la questione attiene alla fase esecutiva del sequestro ed è quindi proponibile soltanto con incidente di esecuzione. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 30100 del 17.6.2009 dep. 20.7.2009 rv 244817).

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ai Tribunale di Lecce per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *