Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14384

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso della contribuente concernente una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di classamento e attribuzione di rendita di un immobile di proprietà della contribuente medesima;

Letto il controricorso dell’amministrazione;

Letta la memoria depositata dalla parte ricorrente;

Rilevato che il ricorso poggia su un unico motivo con il quale si censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la sentenza impugnata per aver ritenuto sufficiente la motivazione dell’atto impositivo e congrua la rendita attribuita all’immobile;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato in quanto tendente ad una rivalutazione del "fatto" accertato con congrua motivazione dalla sentenza impugnata che non risulta adeguatamente censurata anche in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che ripropone le genetiche contestazioni già svolte, e come tali rilevate, nelle fasi di merito;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato e che le spese seguano la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in Euro 500,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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