Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-03-2011) 08-04-2011, n. 14077

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

izione all’esecuzione e trasmesso al Tribunale di Lecce, osserva:
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 27.3.2008, il Tribunale di Lecce ordinò la restituzione di cinque assegni circolari emessi in favore della Grafimedia S.r.l., per l’importo complessivo di Euro 1.053.844,76 al Ministero delle attività produttive ed alla Regione Puglia. Tali assegni erano stati emessi il 28.10.2005, depositati dall’imputato A.G., legale rappresentante della Grafimedia S.r.l. e sottoposti a sequestro probatorio.

A seguito di segnalazione del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lecce, dell’impossibilità di restituire le somme essendo gli assegni intestati alla Grafimedia S.r.l. e non trasferibili, il Tribunale di Lecce con ordinanza 30.3.2010 ordinò alla Banca Finnat Euramerica S.p.A. di annullare tali assegni e di mettere le somme a disposizione del Ministero delle attività produttive e della Regione Puglia.

Avverso l’ordinanza 30.3.2010 ricorre, tramite il difensore, il curatore del fallimento Grafimedia S.r.l. deducendone l’abnormità.

Il fallimento fu dichiarato dal Tribunale di Roma in data 28.5.2008.

Successivamente il curatore aveva chieste la consegna degli assegni, ma le due istanze furono respinte con ordinanze 8.10 2008 e 29.6.2009 sull’assunto che le somme avrebbero potute essere oggetto di confisca obbligatoria. Peraltro il Tribunale ordinò la restituzione delle somme al Ministero delle attività produttive ed alla Regione Puglia ed emise il provvedimento qui impugnato. Tale provvedimento sarebbe estraneo a sistema processuale in quanto emesso in assenza del relativo potere, non essendo possibile modificare le cose da restituire se non nei limiti di cui all’art. 85 disp. att. cod. proc. pen.. L’annullamento degli assegni priverebbe il Fallimento del titolo necessario per agire al fine di acquisire alla massa fallimentare le relative somme. A far data dalla dichiarazione di fallimento gli assegni appartengono al Fallimento e gli enti a favore dei quali è stata ordinata la restituzione sono creditori che potranno essere soddisfatti nel rispetto della par condicio.

I ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente non è legittimato all’impugnazione.

Il terzo rimasto estraneo al procedimento di restituzione delle cose sottoposte a sequestro preventivo può proporre esclusivamente incidente di esecuzione avverso la decisione conclusiva dello stesso, per far valere, in ogni tempo, il proprio diritto alla restituzione.

(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26329 in data 11.6.2008 dep. 1.7.2008 rv 240872).

Del resto tale incidente di esecuzione è stato proposto ed avverso il provvedimento che lo ha dichiarato inammissibile è stato interposto ricorso per cassazione.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorse, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Non si ritiene di infliggere la sanzione del pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in ragione della dichiarazione di inammissibilità dell’incidente di esecuzione da parte del giudice a quo, che ha indotto la parte a proporre anche il presente ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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