Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-03-2011) 08-04-2011, n. 14068 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

mputati Avv. Milana Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 20.6.2007, il Tribunale di Catania dichiarò C.P. ed I.A. responsabili del reato di truffa (consistito nel far credere a R.C. che R. G. non le avrebbe venduto, oltre ad un appartamento anche un garage, se non avesse corrisposto anche la provvigione a carico di Ro.), commesso in (OMISSIS) e – concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti – condannò ciascuno alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte d’appello di Catania, con sentenza in data 5.11.2010, in riforma della decisione di primo grado, assolse entrambi perchè il fatto non sussiste.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catania deducendo vizio di motivazione, sia perchè la Corte territoriale ha escluso la responsabilità degli imputati sulla base delle dichiarazioni di Ro.Ri., il quale aveva riferito che R. avrebbe dovuto pagare solo la parte di provvigione a carico di costui, sia per non aver motivato sulle ragioni per le quali non condivideva le argomentazioni del primo giudee.

Con memoria depositata il 23.2.2011 il difensore della parte civile ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata così che riprenda vigore la pronunzia di primo grado.

Il ricorso è fondato.

Nella sentenza di appello, a fronte delle ampie ed articolate argomentazioni della sentenza di primo grado, si legge soltanto che Ro. ha dichiarato che la provvigione per la vendita del garage avrebbe dovuto essere a carico del compratore, senza neppure approfondire le ben più dettagliate dichiarazioni.

Va ricordato che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, "In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma dei provvedimento impugnato". (Cass. Sez. Un. Sent. n. 33748 del 12.7.2005 dep. 20.09.2005 rv 231679).

Nel caso di specie ciò non è avvenuto sicchè la sentenza impugnata appare carente di motivazione e deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania per un nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania per un nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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