Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-07-2010, n. 16028 CONTUMACIA IN MATERIA CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 999 del 2001 il tribunale di Rieti, in parziale accoglimento della domanda di C.C., in esito all’istruttoria espletata nella contumacia della convenuta, condannò la s.n.c. Rossi Gas di Rossi Fabrizio & C. al pagamento della somma di L. 16.031.000 a titolo di residuo corrispettivo per lavori di trasporto di materiali, di scavo e di sistemazione di due serbatoi.

La corte d’appello di Roma ha respinto il gravame della soccombente società con sentenza n. 531/05, avverso la quale la s.n.c. Rossi ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il C..

Motivi della decisione

1.- Infondatamente il controricorrente prospetta l’inammissibilità del ricorso, per intervenuta scadenza del termine di un anno e 45 (ma, recte, 46) giorni dal deposito della sentenza, risalente al 3.2.2005.

Il ricorso è stato infatti tempestivamente consegnato per la notifica a mezzo posta il 21.3.2006, data alla quale occorre far riferimento – com’è noto – ai fini del rispetto del termine da parte del notificante, essendo indifferente a tale fine la data alla quale il plico pervenga h effettivamente al destinatario. La circostanza, poi, che il plico sia stato personalmente consegnato al difensore, pur se in luogo diverso dal domicilio eletto in Roma (dove il destinatario era peraltro risultato irreperibile), vale ad escludere la nullità della notificazione, che sarebbe comunque sanata dalla presentazione del controricorso.

2.- Col primo motivo è denunciata violazione degli artt. 184 bis, 294, 345, 359 c.p.c. ed omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo.

La ricorrente – che aveva sostenuto di non essersi costituita in primo grado in ragione dell’erroneità dell’informazione data al proprio difensore dai funzionar della cancelleria i quali, consultato il sistema informatico, gli avevano comunicato che la causa non era stata iscritta a ruolo dall’attore – si duole delle affermazioni della corte d’appello secondo le quali:

a) la rimessione nei termini di cui all’art. 184 bis c.p.c. non è consentita a favore della parte contumace in primo grado, essendo la sua posizione disciplinata dall’art. 294 c.p.c.;

b) l’art. 184 bis concerne, infatti, lo svolgimento di attività interne al processo già pervenuto alla fase della trattazione e non "situazioni esterne allo svolgimento del giudizio", quali quelle che riguardano la fase introduttiva dei singoli gradi;

c) non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 294 c.p.c., giacchè la convenuta in primo grado avrebbe potuto direttamente controllare i registri ufficiali e comunque iscrivere essa stessa la causa a ruolo, costituendosi per ottenere il rigetto della domanda, sicchè la contumacia era da ricollegare ad una scelta processuale della convenuta.

Sostiene la ricorrente:

a1) che l’art. 184 bis c.p.c. si riferisce a qualunque parte e non esclude la sua applicabilità anche alla parte contumace;

b1) che la dottrina ha ritenuto che l’art. 184 bis "consente anche di richiedere in grado di appello la rimessione in termini per esercitare i poteri da cui la parte costituita è incolpevolmente decaduta nel giudizio di primo grado";

c1) che la corte d’appello avrebbe dovuto tener conto che il mancato esercizio delle prerogative difensive era dipeso unicamente dal fatto del terzo particolarmente qualificato e non era dunque in alcun modo imputabile alla parte;

d1) che aveva inoltre affermato essere onere della, parte convenuta coltivare il giudizio onde ottenere il rigetto della domanda;

e1) che, infine, aveva omesso di vagliare se la prova testimoniale richiesta dall’appellante fosse ammissibile in base all’alternativo presupposto della sua indispensabilità. 2.1.- Il motivo va respinto in quanto, nell’ordine: a2 e b2) la ratio decidendi di cui sub "b" è logicamente assorbente di quella sub "a" e non è contestata in relazione al principio richiamato dalla corte d’appello mediante lo specifico riferimento a Cass., nn. 1094/97, 10537/98, 9178/00, 11137/02, 12132/02, dalle cui statuizioni il ricorrente totalmente prescinde; il che vale a ritenere insoddisfatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, giacchè i motivi per i quali si chiede la cassazione di una sentenza per errore di diritto anzitutto presuppongono che il ricorrente si faccia specifico carico delle ragioni per le quali una disposizione normativa è stata interpretata in un certo modo, e che spieghi perchè quell’interpretazione è errata, segnatamente se sorretta dal richiamo di sentenze di legittimità;

c2) il ricorrente non fa alcun riferimento e dunque non contesta la seguente affermazione della corte d’appello (di cui a pagina 9 della sentenza impugnata)r in se stessa idonea a sorreggere la decisione: d’altronde non è controverso che l’adempimento richiesto dall’art. 294 c.p.c. per la remissione in termini della parte contumace deve essere stato tale da ostacolarne fisicamente ed in modo assoluto la costituzione";

d2) la corte d’appello non ha mai affermato quanto dal ricorrente presupposto, ma che la convenuta "aveva pur sempre la facoltà di iscrivere la causa al ruolo" onde ottenere una decisione favorevole (a cavallo delle pagine 8 e 9 della sentenza) o di non costituirsi, effettuando in tal senso una libera scelta;

e2) la valutazione di "indispensabilità" di cui all’art. 345 c.p.c. è rimessa al giudice del merito ed il ricorrente non afferma di averla prospettata.

2.- Con il secondo motivo è dedotta omessa o insufficiente motivazione sul punto decisivo costituito dall’entità dei pagamenti effettuati dalla società Rossi in favore del C., ammontanti a L. 18.150.000 (e non a L. 14.075.000), come risultava:

dalla copia integrale degli assegni girati per l’incasso, prodotta alla prima udienza di trattazione;

– dalle pagine 248, 254, 256, 265 del libro giornale, evidentemente non esaminate dalla corte d’appello.

Si afferma inoltre che, una volta ammessa la produzione documentale, per le stesse ragioni indicate nell’illustrazione del primo motivo la corte d’appello avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale sull’entità delle somme versate tramite assegni bancari.

2.1.- La corte d’appello, a cavallo delle pagine 9 e 10 della sentenza, ha ritenuto – con statuizione non impugnata e che non è dunque sindacabile in questa sede – che fossero producibili in appello i documenti non prodotti in primo grado. Non ha però tenuto alcun conto, omettendovi ogni riferimento, nè delle copie degli assegni effettivamente prodotti dalla ricorrente ed emessi a favore del C. per l’ammontare complessivo di L. 18.150.000, nè delle risultanze delle pagine del libro giornale, pur prodotte e puntualmente richiamate negli atti difensivi.

Il primo profilo di censura è dunque fondato, con assorbimento del secondo.

3.- Col terzo motivo la sentenza è censurata per omessa o insufficiente motivazione sul punto decisivo costituito dalle risultanze delle prove testimoniali in ordine ai prezzi concordati dalle parti per i lavori di scavo, trasporto e sistemazione dei serbatoi, segnatamente in ordine al prezzo dello scavo, che si assume provato in L. 13.331.000 (L. 10.000 a metro lineare per 1331 metri) e non in L. 15.972.000, come asserito dall’attore.

3.1.- Il motivo è infondato.

La valutazione delle complessive risultanze processuali appare congruamente motivata dalla corte d’appello. Quanto ai valori sopra riportati, va rilevato che solo il secondo è indicato come comprensivo dell’IVA. 4.- Va conclusivamente accolto per quanto di ragione il secondo motivo, rigettati il primo ed il terzo. La sentenza va conseguentemente cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione perchè effettui un nuovo apprezzamento esclusivamente in punto di entità degli acconti già versati al C..

Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *