Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-03-2011) 08-04-2011, n. 14067

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 29 giugno 2010, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 12 gennaio 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, con la quale D.A. era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa quale imputato dei reati di rapina e di violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale.

Propone ricorso per cassazione il difensore, il quale rinnovando censure già proposte in appello, deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità, sottolineando la inaffidabilità dei riconoscimenti operati dalla persona offesa e da una teste, la mancata verifica delle versioni offerte dall’imputato e la natura congetturale delle considerazioni in forza delle quali tali rilievi sono stati disattesi dalla Corte territoriale. Si lamenta anche vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, considerato l’uso di un’arma giocattolo.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto le censure proposte, oltre che in larga misura aspecifiche e sterilmente reiterative di doglianze già devolute e motivataente disattese in grado di appello, finiscono per evocare soltanto tematiche di fatto, che non rilevano in questa sede. I motivi proposti risultano, dunque, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti – univoci elementi alla stregua dei quali le ricognizioni sono risultate del tutto affidabili; attenta disamina delle versioni difensive, avuto riguardo, anche, alle peculiarità connesse al rito abbreviato prescelto; più che adeguato scrutinio in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio – in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *