Cons. Stato Sez. V, Sent., 01-04-2011, n. 2032 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’appello in esame è stato interposto dall’avv. F.D.M. e mira alla riforma della sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso il provvedimento della Regione Campania che dichiara non potersi procedere all’assunzione ruoli organici dell’Amministrazione regionale.

2. Precisa l’appellante che, avendo partecipato e vinto (classificandosi al 27° posto) una selezione per avvocati a tempo determinato presso la stessa Regione, rifiutava però l’assunzione, essendo questa stata limitata a soli nove mesi (originariamente era di due anni), senza alcuna possibilità di passare di ruolo.

Senonché, successivamente, la stessa Regione decideva di immettere in ruolo gli avvocati assunti a tempo determinato e allora il ricorrente chiedeva di poter essere assunto, essendo mutate le condizioni originarie dell’impiego.

3. Avverso la sentenza sono proposti i seguenti motivi di gravame:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 36 del d. lgs n. 29 del 1993, dell’art. 89 del d. lgs. n. 267 del 2000, del d.P.R. n. 487 del 1994, dell’art. 70 della legge regionale n. 10 del 2001, nonché travisamento dei fatti, disparità di trattamento, errore nei presupposti e sviamento; nessuna rilevanza aveva il fatto dell’assunzione a tempo determinato, dovendosi fare riferimento esclusivamente alla graduatoria del concorso, nella quale l’appellante risultava al 27° posto (gli assunti furono trenta), mentre la rinuncia all’originaria assunzione a tempo determinato era stata originata dalla brevità del periodo di servizio;

b) violazione dell’art. 102 del codice di procedura civile, dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, degli artt. 97, 3, 4 e 35 Cost., dell’art. 70 della legge regionale 11 agosto 2001, dell’art. 36 del d. lgs. n. 29 del 1993, dell’art. 89 del d, lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 1 del d.P.R. n. 487 del 1994; la norma regionale che ha consentito l’assunzione a tempo determinato è costituzionalmente illegittima per violazione del principio del concorso.

4. Si costituiscono in giudizio e resistono all’appello, chiedendone la reiezione sia la Regione Campania che le contro interessate Maria Luigia Schiano Di Colella Lavinia e Maria Imparato.

5. L’appellante ha presentato una successiva memoria illustrativa, con la quale, ulteriormente argomentando, insiste per l’accoglimento dell’appello.

6. Hanno replicato con apposite memorie la Regione e le controinteressate.

7. La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 21 gennaio 2011, previa segnalazione ai difensori presenti, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., della tardività delle memoria conclusionali depositate dalla Regione e dalle contro interessate, rispettivamente in data 22 e 29 gennaio 2011.
Motivi della decisione

8. Preliminarmente:

a) considerata l’infondatezza manifesta dell’appello, non si fa luogo alla integrazione del contraddittorio, ai sensi del combinato dispostod egli artt. art. 49, comma 2, e 95, comma 5, del codice del processo amministrativo;

b) và dichiarata l’inutilizzabilità processuale delle memorie conclusionali tardivamente depositate in violazione del termine sancito dall’art. 73, co.1, c.p.a.

9. L’appello, come si è detto, è infondato nel merito.

Va rilevato, infatti, che una volta che l’appellante ha rinunciato ad assumere servizio, in qualità di avvocato a tempo determinato presso la Regione Campania, a seguito del superamento della selezione alla quale aveva partecipato, ha determinato la chiusura del rapporto con la pubblica amministrazione relativamente alla selezione "de qua", con riferimento alla quale ha deciso di non usufruire della conseguenza giuridica derivante dalla sua collocazione utile in graduatoria, e cioè dell’assunzione a tempo determinato presso la Regione.

Pertanto, una volta chiuso il rapporto con l’Amministrazione e rinunciato all’assunzione, al soggetto sono precluse tutte le opportunità che, successivamente, si sono determinate a favore degli altri vincitori che avevano accettato l’incarico; mentre il tentativo di far rivivere la propria posizione originariamente utile in graduatoria non ha più valore, dopo la rinuncia all’assunzione, che determina il conseguente abbandono delle utilità concrete connesse con la suddetta posizione in graduatoria.

Priva degli elementi minimi della non manifesta infondatezza è, poi, la censura attinente alla pretesa incostituzionalità dell’art. 70 della legge regionale 11 agosto 2001, n.10, in quanto nella specie non vi è stata violazione del principio del concorso, essendosi proceduto, inizialmente, proprio ad un’attività concorsuale, a seguito della quale si è poi dato corso all’assunzione a tempo determinato dei vincitori, mentre la successiva stabilizzazione è intervenuta dopo, appunto, che una selezione concorsuale aveva avuto luogo.

10. L’appello va, pertanto, rigettato.

11. Nella particolare natura della controversia e nella tardività delle memorie conclusionali delle parti appellate, il collegio ravvisa, a mente del combinato disposto degli artt. 26, co. 1, c.p.a. e 92, co. 2, c.p.c., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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