Cons. Stato Sez. V, Sent., 01-04-2011, n. 2030 contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’appello oggi all’esame del Collegio è proposto dalla Regione Puglia e tende alla riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia indicata in epigrafe, con la quale il primo giudice ha accolto un ricorso proposto dal raggruppamento controinteressato facente capo a C. s.p.a.

2. L’appellante Regione, premesso che l’impresa P. s.p.a. risultava vincitrice della gara per la gestione del patrimonio archivistico regionale (che la sentenza impugnata ha giudicato illegittima), ha presentato i seguenti motivi di gravame:

a) violazione dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, essendo tardivo il ricorso di primo grado, in quanto sarebbe occorsa l’impugnazione del bando di gara, il quale conteneva l’indicazione delle formule matematiche successivamente applicate dalla commissione;

b) inammissibilità del primo motivo del ricorso di primo grado; è stata chiarita, da parte dell’Amministrazione, la norma, ritenuta equivoca, del bando in ordine al criterio di valutazione da applicare;

c) violazione ed erronea applicazione dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006; la formula matematica applicata, che ha premiato la parte tecnica dell’offerta, era perfettamente legittima poiché tesa a valutare correttamente la migliore capacità della stessa a rendere le obbligazioni contrattuali richieste, determinando per conseguenza una minore valutazione del peso economico, peraltro ugualmente rilevante;

d) infondatezza della asserita violazione dell’art. 83, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006; la commissione stabilito dei sub criteri, ma solo specificato l’applicazione dei criteri divisati nel bando;

e) infondatezza dei motivi secondo, quarto e quinto del ricorso di primo grado; correttamente i criteri di valutazione dell’offerta tecnica si sono riferiti alll’esperienza nel settore e all’affidabilità ad essa connessa, essendo ammissibile un giudizio aggettivale da parte della commissione; totale genericità della censura di mancanza di professionalità dei membri della commissione.

3. Depositata la sentenza integrale, l’appellante ha formulato motivi aggiunti che ripetono sostanzialmente, con ulteriori precisazioni ed integrazioni, i motivi già proposti avverso il dispositivo della sentenza.

4. Il raggruppamento appellato si è costituito in giudizio per resistere all’appello, chiedendone la reiezione e, con la presentazione di diverse memorie variamente articolate, ha insistito per il rigetto dell’appello.

5. Anche la Regione Puglia e l’impresa P. s.p.a., originaria aggiudicataria dell’appalto, hanno presentato numerose memorie, insistendo per l’accoglimento dell’appello.

6. Nel corso del giudizio sono state emanate da questa sezione due ordinanze cautelari – nn. 5764 del 2009 e 2585 del 2010 – entrambe favorevoli alla regione Puglia.

7. La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 21 gennaio 2011.
Motivi della decisione

8. L’appello è fondato.

9. In considerazione della completa infondatezza degli originari motivi di ricorso sviluppati in prmo grado dall’a.t.i. C., può prescindersi dall’esame delle eccezioni di tardività, inammissibilità ed irregolare riproposizione dei motivi assorbiti in prime cure, sollevate dalla regione Puglia nei relativi mezzi di gravame.

Va però rilevato, in limine, che è inaccoglibile la tesi della regione Puglia in ordine alla pretesa necessità dell’impugnazione immediata del bando da parte del raggruppamento temporaneo di imprese ricorrente in primo grado, essendo evidente che la rappresentazione di carattere generale circa il criterio di selezione delle offerte non poteva considerarsi ancora lesiva delle situazioni soggettive del ricorrente, mentre solo in presenza della sua applicazione in concreto tale lesività ha potuto manifestarsi nella sua effettiva attualità e dare quindi la possibilità dell’azione giurisdizionale.

10. Fondati sono, invece, tutti gli altri motivi dell’appello e conseguentemente inaccoglibili le originarie censure poste a base del ricorso principale di primo grado, anche alla luce dei principi elaborati da questo Consiglio (cfr. sez. V, nn. 1332 del 2008; 6290 del 2008; 2143 del 2009, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli articoli 74 e 120, co. 10, c.p.a.).

10.1. Ed invero, nessuna oscurità del bando può essere lamentata dal raggruppamento oggi appellato, in quanto l’Amministrazione, interpellata sul punto proprio dal raggruppamento stesso, aveva specificamente fornito al medesimo ogni ragguaglio sul sistema di valutazione delle offerte, che era quindi perfettamente noto allo stesso.

10.2. Né può avere alcuna positiva valutazione la censura di primo grado (contrastata in appello dal terzo motivo dell’appello), in ordine al criterio di preferenza adottato, in quanto, tale criterio, espressione della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, in tanto può essere censurato, in quanto sia da manifestamente illogico, mentre nella specie, trattandosi di obbligazioni altamente specializzate (gestione del patrimonio archivistico regionale), la preferenza accordata, in termini di punteggio, alla parte tecnica dell’offerta rispetto a quella economica (anche essa peraltro non irrilevante) non appare abnorme, rispetto alle esigenze pubbliche correlate al contratto da stipulare.

10.3. Ugualmente infondata (peraltro in fatto), è poi la censura di primo grado (contrastata dal quarto motivo del presente appello), in ordine alla considerazione che la commissione avrebbe illegittimamente dato corso a subcriteri, mentre nella specie l’attività della commissione aggiudicatrice si è limitata solo, come era in suo potere, a specificare le modalità operative dei criteri di valutazione; parimenti priva di pregio, sulla scorta delle risultanze documentali, è la doglianza incentrata sulla insufficienza del punteggio numerico che, nel particolare caso di specie, giustifica adeguatamente la valutazione della commissione.

10.4. Ugualmente fondato è, poi, l’ultimo motivo dell’appello proposto dalla Regione Puglia, poiché è fuori discussione, nel particolare caso di specie:

a) che la valutazione delle esperienze pregresse era una elemento da tenere in considerazione ai fini della valutazione delle offerte sotto il profilo oggettivo;

b) che l’espressione aggettivale in ordine alla qualità dei progetti e alla loro rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione ben può considerarsi metro idoneo per la qualificazione degli stessi progett, senza che ciò implichi alcuna commistione con i requisiti soggettivi che le imprese devono possedere ai fini della partecipazione alla singola gara.

10.5. Infine, l’affermazione contenuta nel ricorso di primo grado circa la mancanza di professionalità dei componenti la commissione aggiudicatrice, non può essere utilmente presa in considerazione per la sua genericità e per la sufficienza, ad un riscontro estrinseco, delle qualifiche ed esperienze professionali possedute da questi ultimi in relazione all’oggetto dell’appalto.

11. L’appello, per le considerazioni appena espresse, va conseguentemente accolto.

12. Le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione dell’andamento complessivo della controversia in sede giurisdizionale, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l "appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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