Cons. Stato Sez. V, Sent., 01-04-2011, n. 2029 assunzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

r le parti;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Unità Sanitaria Locale n. 4 di Olbia (attuale Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia), con delibera n. 259 del 4 novembre 1987, bandiva pubblico concorso per titoli ed esami per un posto di assistente sociale. La relativa graduatoria approvata con deliberazione del comitato di gestione n. 858 del 10 luglio 1990, veniva utilizzata per le ulteriori nomine.

Da ultimo, con deliberazione n. 1880 del 31 dicembre 1993, sempre per scorrimento della graduatoria, veniva nominata "assistente sociale collaboratore in prova presso il servizio CIM", la ricorrente A.R.M. collocata al nono posto della graduatoria.

2. La nomina veniva tuttavia annullata in autotutela con deliberazione n. 268 del 22 marzo 1994 del comitato di gestione della USL, su rilievo dell’Assessorato regionale alla Sanità che la nomina era avvenuta sulla base di graduatoria scaduta.

3. La M. impugnava il provvedimento di annullamento in autotutela davanti al TAR Sardegna che respingeva il ricorso con sentenza n. 305 del 17 marzo 2006, impugnata con l’atto di appello qui in esame, con il quale se ne chiede l’annullamento o la riforma per error in iudicando, manifesta illogicità nell’interpretazione giuridica e sul piano della parità di trattamento.

4. La ASL di Olbia non si è costituita in giudizio.

5. Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2001, la causa è stata assegnata in decisione.

6. L’appello è infondato e va rigettato.

6.1. Preliminarmente devono essere dichiarate inammissibili, per violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 345 c.p.a. (oggi art. 104 c.p.a.), le censure articolate per la prima volta in grado di appello (cfr. pagina 8 e ss. dell’atto di appello).

6.2. Il Comitato di Gestione ha annullato, in autotutela, la nomina in prova della ricorrente, perché effettuata sulla base di graduatoria scaduta.

La ricorrente ha incentrato la sua difesa sulla pretesa validità della graduatoria.

Essa assume che la durata della graduatoria, prorogata di un anno dal d.l. 29 dicembre 1990, n. 415 convertito in legge 26 febbraio 1991, n. 58, sarebbe scaduta il 31 dicembre 1993, sicché sarebbe salva la nomina avvenuta con delibera di pari data.

La prospettazione della ricorrente non può essere condivisa.

Come rilevato dal giudice di primo grado, la validità delle graduatorie al tempo vigenti era stata prorogata di un anno per effetto dell’art. 1 del d.l. 29 dicembre 1990, n. 415, sicché la graduatoria in questione, essendo stata approvata il 9 luglio 1990 e avendo quale naturale scadenza il 9 luglio 1992, per effetto della proroga andava a scadere il 9 luglio 1993.

Ne consegue che la nomina dell’interessata avvenuta con deliberazione del 31 dicembre 1993 è successiva alla scadenza di validità della graduatoria.

Né trova fondamento nella normativa l’assunto che la proroga avrebbe valore per tutto l’anno 1993.

Come rilevato nella sentenza del TAR Sardegna, il quadro normativo nel quale si inserisce la proroga e che muove dall’art. 9 della l. n. 207 del 1985 prevede la proroga di un periodo di tempo che decorre dalla naturale scadenza iniziale della graduatoria e non copre, invece l’anno solare, in disparte, poi, la circostanza che la ricorrente, pur essendo stata nominata con delibera del 31 dicembre 1993, è entrata in servizio solo in data 1°agosto 1994, in data ampiamente successiva alla delibera di nomina.

Assume ancora la ricorrente che la data entro la quale doveva essere utilizzata la graduatoria fosse quella in cui era stata accertata la vacanza del posto da coprire mediante scorrimento della graduatoria e, quindi, nel caso quella del 21 ottobre 1992, data della delibera di giunta regionale n. 34/123 che aveva accertato la vacanza del posto.

Anche tale tesi difensiva non può essere condivisa perché nel quadro normativo di cui trattasi, la vacanza del posto è solamente il presupposto in presenza del quale si può procedere all’assunzione che costituisce il momento centrale e conclusivo di ogni procedimento concorsuale, nei confronti del quale la graduatoria ha una valenza strumentale ed è l’unico collegamento previsto dal legislatore tra questi due momenti.

7. Per quanto esposto, l’appello deve essere rigettato.

8. Nessuna statuizione va presa sulle spese di giudizio, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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