Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14375 Ricavi, plusvalenze, sopravvenienze attive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia attiene a una verifica fiscale eseguita dall’amministrazione finanziaria di Potenza a seguito di p.v.c. della polizia tributaria elevato nei confronti di G.T. A..

La verifica, conclusasi con la rideterminazione in aumento della percentuale di ricarico sul costo del venduto, consentì il recupero a tassazione di un maggiori imposte Irpef e Ilor per l’anno d’imposta 1995, oltre all’applicazione delle sanzioni di legge.

La commissione tributaria regionale della Basilicata, con l’impugnata sentenza, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’agenzia delle entrate di Potenza contro la sentenza della locale commissione provinciale, la quale era stata totalmente favorevole alla contribuente, determinò la ridetta percentuale di ricarico nella misura del 61,24% (inferiore a quella accertata dall’ufficio finanziario, ma comunque superiore al dichiarato) in coerenza con quanto appurato dalla polizia tributaria mediante ispezione sull’intera gamma delle merci commercializzate dalla G..

Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato atto di asserita costituzione in giudizio.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 39 e del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies.

Sostiene che: (a) non essendo state accertate violazioni tali da rendere inattendibili le scritture contabili, non era consentito all’ufficio accertatore di rettificare l’imponibile; (b) l’accertamento del maggior ricarico aveva fatto riferimento a ricavi del 1996, pur essendo il periodo d’imposta relativo al 1996.

Con il secondo motivo denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che la commissione avrebbe completamento omesso di considerare che l’azione accertatrice, ai fini della relativa attendibilità, deve fondarsi su ulteriori elementi – quali l’ubicazione dell’esercizio commerciale, la località, il settore merceologico, la situazione di concorrenza sul mercato – nella specie ampiamente rappresentati dalla contribuente in appello.

2. – Entrambi i mezzi sono inammissibili, e tanto si rivela assorbente di ogni ulteriore rilievo.

Il primo motivo si risolve in una generica contestazione dell’accertamento di merito attinente al presupposto dell’intervenuta rettifica dell’imponibile, si da risultare irricevibile in questa sede.

La censura afferente gli utilizzati indici di maggiori ricavi per annualità distinte da quella oggetto di accertamento è assertoria, dal momento che dalla sentenza impugnata non risulta – nè altrimenti si apprezza – che l’aliquota di ricarico sia stata determinata sulla base di dati unicamente attinenti all’anno 1996; risulta invece che in data 7.11.1996 fu redatto il p.v.c., nel quale vennero infine sintetizzate le circostanze, desunte da "una accorta e puntuale verifica delle scritture contabili e di ogni altra documentazione esibita", poste al fondo della rettifica dell’imponibile di tutti gli anni in contestazione.

Il secondo, nell’allusione a quanto rappresentato dalla contribuente in appello, in vista della censura di insufficiente (o contraddittoria) motivazione, è altrettanto generico e completamente privo di autosufficienza, non essendo riportato il tenore delle asserite, svolte difese cui associare l’apprezzamento del vizio denunciato. Consegue il rigetto del ricorso.

3. – Nulla devesi statuire in punto di spese processuali. Si osserva che, in difetto di costituzione in giudizio, l’attività difensiva svolta in udienza dall’avvocatura erariale non è stata imputata – nè il relativo profilo è evincibile dal collegio – all’uno o all’altro dei distinti soggetti destinatari dell’impugnazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *