Cons. Stato Sez. V, Sent., 01-04-2011, n. 2028

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. T.S. ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 446 del 7 aprile 2010 con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso da essa proposto contro il Comune di Palmi, per l’accesso a documenti.

2. Il TAR aveva rilevato che il ricorso, avente ad oggetto il silenzio sull’istanza di accesso, era stato notificato oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 25, co. 5, della l. n. 241 del 1990 e che era generica la domanda volta ad ottenere dal Comune di Palmi la visione del fascicolo relativo al contenzioso giudiziario instaurato nel 2001 da Z.M. contro il Comune di Palmi, nel quale la ricorrente si era volontariamente costituita in giudizio in qualità di contro interessata (mentre il Comune era rimasto contumace), concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

3. Con l’atto di appello, viene dedotta l’erroneità della sentenza sotto più profili.

4. Il Comune di Palmi non si è costituito in giudizio.

5. Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2011, il giudizio è stato assunto in decisione previa indicazione al difensore presente, da parte del collegio ai sensi dell’art. 73 c.p.a, della possibile tardività del deposito del ricorso in appello.

6. L’appello è irricevibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 87 comma 3, c.p.a. (applicabili ratione temporis)

L’art. 94 c.p.a., con norma di carattere generale, stabilisce che l’impugnazione deve essere depositata nella segreteria del giudice adito entro 30 giorni dall’ultima notificazione.

L’art. 87, co. 3, c.p.a., relativamente ai giudizi camerali in materia di accesso ai documenti amministrativi, stabilisce che tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso.

Ne consegue che, nel caso di cui trattasi, cioè di giudizio in materia di accesso agli atti amministrativi, il termine per il deposito dell’appello è dimidiato rispetto a quello ordinario di 30 giorni.

Sta di fatto che nel caso di specie l’atto di appello, notificato al Comune di Palmi il 20 ottobre 2010, è stato depositato il 18 novembre 2010 e, quindi, oltre il suddetto termine di 15 giorni dall’ultima delle notificazioni, così come disposto dal citato art. 87, co. 3, c.p.a..

Non è altresì concedibile la rimessione in termini per errrore scusabile, ai sensi dell’art. 37 c.p.a., non sussistendo le condizioni enucleabili dalla norma nella rigorosa interpretazione fornita dall’adunanza plenaria di questo Consiglio n. 3 del 2010.

7. A tanto consegue, a mente dell’art. 35, co. 1, lett. a), l’irricevibilità dell’appello.

8. Nessuna statuizione va presa in ordine alle spese di giudizio, non essendosi costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Nulla sulle spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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