Cons. Stato Sez. V, Sent., 01-04-2011, n. 2026 trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

parti;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.L.D. e A.B. espongono:

a) di essere state vittoriose nel giudizio deciso con sentenza del TAR Lazio n. 2684 del 2005, passata in giudicato, con la quale veniva riconosciuto il loro diritto di assistenti supplenti di asilo nido a percepire lo stesso trattamento economico spettante al personale di ruolo, con condanna del Comune di Roma al pagamento delle somme complessivamente vantate secondo i calcoli riassunti in ricorso, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;

b) che le somme che l’amministrazione avrebbe dovuto corrispondere in esecuzione della suddetta sentenza ammonterebbero, quanto alla prima ad euro 35.778,13 oltre accessori e, quanto alla seconda, ad euro 33.334,99 oltre accessori;

c) che il Comune di Roma, diffidato ad adempiere, avrebbe dato parziale esecuzione al giudicato, sicché esse ricorrenti proponevano giudizio per l’esecuzione del giudicato;

d) che il Tar del Lazio, con sentenza n. 9837 del 5 luglio 2007, rigettava il ricorso motivando che dalla documentazione in atti emergeva che l’amministrazione aveva provveduto a dare completa esecuzione alla sentenza n.1684 del 24 marzo 2005 e che le pretese di parte risultavano infondate.

2. Avverso tale sentenza le ricorrenti hanno proposto appello con il quale ne hanno dedotto l’erroneità per i seguenti motivi:

a) erroneità per violazione del giudicato; travisamento dei fatti ed erronea applicazione delle determinazioni dirigenziali n. 1691 del 2005 e n. 142 del 2006 del Comune di Roma e contraddittorietà fra i giudicati, in quanto il Comune nel dare esecuzione alla sentenza non avrebbe liquidato il premio di produttività e la retribuzione per congedo straordinario o per malattia;

b) erroneità per violazione del giudicato per erronea determinazione del termine di fruizione del giudicato, in quanto il Comune avrebbe liquidato le somme per i titoli riconosciuti in sentenza per il periodo 1993 – 98 e non con decorrenza dal 1984.

3. Si è costituito il Comune di Roma chiedendo una pronunzia di rigetto del ricorso ed assumendo che con le determinazioni dirigenziali n.1691/05 e n. 142/2006 l’amministrazione avrebbe provveduto ad eseguire integralmente la sentenza liquidando ogni indennità spettante.

4. Con ordinanza istruttoria n. 350 del 2010, questa sezione, ritenendo necessario ai fini del decidere acquisire una relazione riepilogativa che chiarisse i criteri seguiti per la liquidazione delle somme pretese dalle appellanti, rinviava la decisione all’acquisizione di detta documentazione.

5. In data 5 novembre 2010, il Comune di Roma depositava nota esplicativa con la quale riepilogava quali erano state le somme erogate alle ricorrenti in esecuzione della citata ordinanza precisando che nelle determinazioni dirigenziali n. 1691 del 2005 e n. 142 del 2006, recanti la liquidazione delle suddette somme, erano state incluse con motivazione quelle non corrisposte, quali le somme richieste a titolo di produttività, poiché nessun progetto di produttività aveva interessato gli asili nido comunali per il periodo in questione e le somme richieste a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, essendo stata applicata la prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2984 c.c. nel rispetto dei principi di contabilità pubblica (ex art. 3 RDL n. 295 del 1939 e s.m. i.).

6. Su queste precisazioni, alla camera di consiglio del 21 gennaio 2011, nell’assenza delle parti pure avvertite della fissazione della camera di consiglio (l’avviso di fissazione della camera di consiglio risulta inviato al difensore delle ricorrenti, dapprima in via dei Castani 83 – domicilio eletto in ricorso – e successivamente in via degli Olivi n. 87 – nuovo indirizzo, nonché a mezzo fax), il giudizio è stato assunto in decisione.

7. L’appello è infondato e va respinto.

Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure ed accertato da questo giudice con l’ordinanza istruttoria, il Comune di Roma ha dato integrale adempimento alla sentenza n. 2684 del 2005.

Emerge dai documenti depositati e, in particolare dal quadro riepilogativo depositato dal Comune di Roma in esito all’istruttoria, che gli importi corrispondenti alla tredicesima mensilità, all’indennità per le ferie e le festività soppresse ed alle indennità di turno sono stati liquidati alle ricorrenti con gli stipendi del mese di ottobre 2005; che le somme dovute per TFR sono state accreditate con la busta paga del mese di novembre 2005 e le somme dovute per gli oneri accessori figurano sui cedolini del mese di aprile 2006.

Quanto alle somme richieste a titolo di produttività, legittimamente l’amministrazione non ha liquidato alcuna somma, poiché nessun progetto di produttività aveva interessato gli asili nido comunali per il periodo in questione.

Invero, poiché la sentenza, di cui si chiede l’esecuzione, si limita a stabilire in generale il diritto delle ricorrenti alle somme richieste, nella liquidazione delle stesse, l’amministrazione è tenuta a verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti di fatto, inesistenti anche in relazione alle somme richieste a titolo di indennità di docenza, per ferie non godute, congedo straordinario per malattia (cfr. in fattispecie analoga concernente personale avventizio di asili nido in servizio presso il comune di Roma, Cons. St., sez. V, 7250 del 2009).

Quanto alle somme richieste a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, per le stesse ragioni, trattandosi di sentenza di condanna generica, l’amministrazione ben poteva applicare, come ha fatto, la prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 2984 c.c., essendo peraltro obbligata al rispetto dei principi di contabilità pubblica (ex art. 3 RDL n. 295 del 1939 e s.m. i.) e di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 2937 c.c., in base al quale "non può rinunciare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto", nonché dai principi affermati dalla numerosa giurisprudenza in materia (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 6889 del 2005; Ad plen. n. 10 del 27 giugno 1996 e n. 17 del 7 agosto 1996; Corte dei Conti a sezioni riunite n. 7 del 2004).

8. Per quanto esposto, avendo l’amministrazione dato integrale esecuzione al giudicato di cui alla sentenza TAR Lazio n.2684 del 2005, come affermato dal giudice di prime cure, l’appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.

9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l "appello, con conferma della sentenza di primo grado.

Condanna M.L.D. e A.B., in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Roma di euro 2.000,00 oltre accessori di legge per le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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