Cons. Stato Sez. V, Sent., 01-04-2011, n. 2025 prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
arnicola su delega dell’avv. Avolio;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. F.S. partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami per due posti di dirigente architetto, IX qualifica, indetto dall’azienda ospedaliera di Desenzano del Garda, collocandosi al quarto posto degli idonei, preceduta nell’ordine da E.T., G.G. e G. B..

2. La S., con ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, gravava gli atti, i verbali della procedura concorsuale e l’atto conclusivo, nonché l’ammissione al concorso dell’architetto B., deducendo violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, carenza dei presupposti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e vizio dell’iter procedimentale.

Assumeva, in sintesi, che era illegittima:

a) l’ammissione al concorso dell’arch. B. perché non in possesso dei titoli richiesti;

b) la valutazione dei curricula dei candidati con l’attribuzione del punteggio di 0,80 all’architetto B. e 0,30 alla ricorrente;

c) il mancato annullamento della prova scritta dell’architetto E.T. per violazione del principio dell’anonimato;

d) la valutazione delle prove scritte da parte della commissione di gara;

e) le modalità di svolgimento della prova orale;

f) la mancata comunicazione dei punteggi della prova orale prima della stesura della graduatoria definitiva.

3. Il TAR Brescia, con la sentenza n. 387 del 2005, respingeva il ricorso.

Con ricorso in appello, ritualmente notificato, S.F. chiedeva la riforma della suddetta sentenza, di cui deduceva l’erroneità alla stregua dei seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione;

b) violazione dell’art. 36, comma 3°, lett. b) del d. lgv. n. 29 del 1993;

c) eccesso di potere per irragionevolezza e violazione della par condicio;

d) violazione del principio dell’anonimato con riferimento alla prova scritta dell’arch. E.T.;

e) illegittima ammissione al concorso dell’arch. B., malgrado non fosse in possesso dei requisiti alternativi previsti dal bando;

f) violazione dell’art. 38, lett. b) del d. lgv. n. 29 del 1993, in quanto le modalità di valutazione della prova scritta si porrebbero in contrasto con la disposizione citata che "impone l’adozione di meccanismi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione ai profili da ricoprire", con conseguente illegittimità della valutazione espressa con un voto numerico;

g) eccesso di potere per sopravalutazione degli elaborati dei candidati E.T. e G.G., dei quali sarebbe stato dato per acquisito che avessero dato risposta esauriente e pertinente a tutti i quesiti, valutati con voto elevato, malgrado la lacunosità degli elaborati e anche in relazione al giudizio comparativo ingiustificatamente superiore a quello attribuito alla ricorrente, la quale avrebbe compiutamente risposto a tutti i quesiti oggetto della prova;

h) violazione dell’art. 12 del d.p.r. n. 478 del 1994 come modificato dal d.p.r. n. 693 del 1997 e dell’art. 9, comma 4 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, in quanto i quesiti della prova orale non sarebbero stati formulati nel rispetto della citata normativa e la prova orale sarebbe stata condotta secondo modalità extravaganti, rivolgendo le medesime domande ai quattro candidati esaminati in ordine alfabetico;

i) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 4 e 5 del t.u. degli impiegati civili dello Stato e dell’art. 7, comma 5 del d.p.r. n. 483 del 10 dicembre 1997, perché l’esito della prova orale non sarebbe stato comunicato prima della predisposizione della graduatoria finale.

5. Con memoria del 2 dicembre 2010, l’arch. S. insisteva sulle censure dedotte, e rilevava un dato che sarebbe stato all’origine di tutti i vizi successivi, precisamente il fatto che la commissione avrebbe fissato la durata massima del procedimento concorsuale in giorni uno dallo svolgimento della prova scritta, tempo del tutto irragionevole e insufficiente atteso che si erano presentati undici concorrenti; nonché violazione dell’art. 36, lett. b) del d. lgv. n. 29 del 1993 con riferimento ai criteri di valutazione della prova scritta, ribadendo che i criteri fissati dalla commissione (pertinenza del contenuto tecnico, chiarezza espositiva e capacità di sintesi) non sarebbero rispondenti a quanto richiesto dalla norma citata che imporrebbe "l’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire"; che i criteri peccherebbero per estrema genericità e non consentirebbero l’attribuzione del solo punteggio numerico senza alcuna motivazione esplicita.

6. Si costituivano in giudizio l’Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda e E.T. che contestavano in fatto e diritto le censure dedotte dalla ricorrente, concludendo per il rigetto dell’appello.

7. Seguiva memoria di replica di S.F. e, alla pubblica udienza del 21 gennaio 2011, la causa veniva assegnata in decisione.

8. L’appello è infondato e va respinto.

9. E’ da premettere in fatto quanto segue.

L’azienda ospedaliera di Desenzano del Garda con decreto del Direttore generale n. 875 del 7 luglio 1999, indiceva concorso per titoli ed esami per due posti di dirigente architetto.

Il concorso prevedeva lo svolgimento di tre prove, delle quali una di carattere teorico, una di carattere teorico pratico e una orale.

La Commissione di concorso, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario nazionale), fissava la durata del procedimento, per l’espletamento di tutte le prove, in un solo giorno.

Nella medesima seduta provvedeva ad indicare analiticamente i criteri per la valutazione dei titoli e delle singole prove d’esame.

Per la prova teorica veniva deciso di proporre dei quesiti a risposta sintetica, stabilendo quali elementi significativi per la valutazione, la pertinenza del contenuto tecnico, la chiarezza espositiva e la capacità di sintesi.

Per la prova teorico pratica veniva previsto un esame e un parere scritto su di un progetto predeterminato.

Per la prova orale si individuavano i criteri di valutazione della completezza e precisione nella risposta al quesito e la capacità di sintesi.

Superavano la prima prova scritta quattro candidati che superavano anche la prova teorico pratica essendo quindi ammessi alla prova orale, prima della quale era reso noto il punteggio attribuito ai titoli.

Per la prova orale i candidati accettavano la proposta della commissione di sottoporre a ciascuno la medesima domanda e i candidati convenivano di non assistere allo svolgimento della prova degli altri candidati che, comunque, si svolgeva in seduta pubblica.

Al termine della prova la commissione formulava la graduatoria che veniva affissa nella sede degli esami, nella quale S.F. si classificava al quarto posto.

10. Ciò posto in fatto, vanno esaminate le censure dedotte dalla ricorrente, rigettate dal giudice di prime cure con motivazione ineccepibile.

10.1. Assume la ricorrente che sarebbe stato violato il principio dell’anonimato da parte della concorrente E.T., prima classificata, che avrebbe intenzionalmente lasciato in bianco le prime quattro righe della prima pagina dell’elaborato e ulteriori sette righe nella seconda e terza pagina.

Va, al riguardo, osservato che il principio dell’anonimato non può essere inteso in modo tassativo e assoluto, tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento; pertanto al fine di affermare la riconoscibilità e, quindi, l’invalidità della prova scritta è necessario che emergano elementi atti a provare in modo in equivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2003, n. 5284).

Come evidenziato nella sentenza impugnata, nella prova scritta dell’architetto Torri non emerge alcun elemento che assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo, laddove gli spazi bianchi lasciati nella prima pagina corrisponderebbero allo spazio occupato dal timbro e quelle lasciate nelle pagine successive corrisponderebbero alla spaziatura che segna l’intervallo tra le diverse risposte della prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, seguendo, quindi, un naturale principio di ordinata stesura dell’elaborato.

10.2. Quanto alla riproposta censura sulla illegittima ammissione al concorso del candidato B. (che al momento della partecipazione al concorso era in possesso della sola qualifica di assistente tecnico presso l’Azienda sanitaria locale di Mantova e, quindi, privo del requisito delle mansioni di settima e ottava qualifica), va considerato che il bando di concorso nel fissare i requisiti di ammissione (punto B.1.e), richiedeva alternativamente:

a) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità del posto messo a concorso presso enti del servizio sanitario locale;

b) il possesso di esperienze lavorative o attività "aventi contenuto analogo a quello previsto per il posto a concorso" con rapporto di lavoro libero professionale e di attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni ovvero presso studi professionali privati, nonché l’iscrizione all’albo degli architetti attestato da certificato di data non anteriore a sei mesi.

L’architetto B. era in possesso del requisito alternativo al servizio prestato nella qualifica settima o ottava, avendo documentato l’esperienza lavorativa con rapporto libero professionale.

Come rilevato dal giudice di primo grado "i progetti depositati in giudizio e dallo stesso firmati, di rilevante consistenza economica, per il loro contenuto tecnico non possono essere imputati al dirigente apicale, il quale anziché essere un architetto, è un ingegnere elettronico, regolarmente iscritto al relativo albo".

La censura è, in conseguenza, infondata e va respinta.

10.3. Ugualmente infondate, oltre che inammissibili perché attengono al giudizio tecnico discrezionale rimesso alla commissione di gara, insuscettibile di essere sindacato dal giudice amministrativo in sede di legittimità, salvo che per manifesta abnormità o irragionevolezza sono le censure incentrate sulla valutazione data dalla commissione di concorso alle risposte ai quesiti.

La commissione, a detta della ricorrente, avrebbe sopravalutato le risposte degli altri candidati ed in particolare quelle della Torri e di Gandolfi (prima e secondo classificato) e sottovalutate le sue risposte.

Secondo la deducente, la risposta data dalla Torri alla terza domanda del questionario sarebbe parziale e insufficiente, non avendo la stessa individuato la normativa applicabile in materia di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza in un presidio ospedaliero; ugualmente parziale sarebbe stata la risposta data dal candidato Gandolfi.

Invero, il giudizio della commissione, fermo quanto detto sui limiti del sindacato di legittimità, non appare illogico come può dedursi anche dalla lettura degli elaborati depositati in giudizio.

Se è vero, infatti, che alcune risposte della ricorrente sono più sviluppate, va considerato che la valutazione era riferita a tutte le cinque risposte e che fra i criteri di valutazione erano stati predeterminati quelli della sinteticità e pertinenza del contenuto tecnico, rispetto ai quali, la valutazione della commissione non appare irragionevole o illogica.

10.4. Quanto alla predeterminazione dei criteri, fermo restando che la scelta rientra nell’ampia discrezionalità della commissione, deve osservarsi che i menzionati criteri, diversamente da quanto sostiene la deducente, appaiono coerenti con il carattere di concentrazione che ha caratterizzato lo svolgimento dell’esame e consentono di comprendere l’iter logico seguito dalla stessa nella valutazione delle prove, espressasi nel voto numerico.

10.5. E’ il caso di osservare, quanto al punteggio numerico, ferma restando l’inammissibilità della censura introdotta per la prima volta con memoria depositata il 21 dicembre 2010 (in contrasto con il carattere puramente illustrativo delle comparse conclusionali), che anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 241 del 1990, l’onere di motivazione delle prove di un concorso pubblico o di un esame è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice, rispetto alla quale l’esposizione di ulteriori elementi si tradurrebbe in un’inutile duplicazione (cfr. Cons. Stato, VI, 10 dicembre 2010, n. 8694; sez. V, 13 luglio 2010, n. 4528; n. 2880 del 2009).

Peraltro, sulla base dei criteri prefissati, è ben comprensibile l’iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle prove.

La censura è, in conseguenza, infondata e va respinta.

10.6. L’appellante grava, poi, le modalità di svolgimento delle prove orali, assumendo che l’art. 12 del d.p.r. n. 487 del 1994 e l’art. 9, comma 4, del d.p.r. n. 483 del 1997 prescrivono che i quesiti da sottoporre ai candidati devono essere predeterminati e rivolti a ciascun candidato previa estrazione a sorte e non possono essere gli stessi per tutti i candidati.

Anche questa censura è infondata, in quanto la scelta di sottoporre ai candidati gli stessi quesiti è stata accettata da tutti i candidati che hanno anche convenuto sulla necessità di non assistere alla prova orale degli altri concorrenti prima dello svolgimento della propria prova; nel mentre è stata rispettata la pubblicità della prova, essendo rimasta aperta al pubblico la sala di esami per tutta la durata delle prove.

Non è stato, in conseguenza, violato il principio di pubblicità dell’esame, né i principi di trasparenza e imparzialità e di par condicio tra i candidati.

In concreto non risulta denunciato o contestato alcun episodio da cui possa desumersi la violazione dei suddetti principi, laddove la circostanza che agli stessi candidati venga rivolta la stessa domanda di per sé non implica violazione della par condicio dei concorrenti.

10.7. Quanto alla omessa comunicazione dei risultati conseguiti alla prova orale prima della formazione della graduatoria, tale modalità è da ritenersi prevista per l’ipotesi in cui le prove di esame si protraggano in più sedute e non quando la prova orale si esaurisce in un’unica seduta, cui segua l’immediata formazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, specie se dal verbale redatto subito dopo la seduta risulti con certezza l’attribuzione del punteggio a ciascun candidato (cfr. Cons. St., sez. V, n. 862 del 2008).

10. 8. Circa le censure dedotte con memoria del 2 dicembre 2010, in ordine alla irragionevolezza della durata massima del procedimento concorsuale fissato dalla commissione in giorni 1 dallo svolgimento della prova scritta, nonché alla violazione dell’art. 36, lett. b) del d. lgv. n. 29 del 1993 in relazione alle inidoneità dei criteri di valutazione delle prove fissati dalla commissione di gara, le stesse vanno dichiarate inammissibili perché dedotte per la prima volta in appello in violazione del divieto dei nova(sancito dall’art. 345 c.p.c. ed oggi dall’art. 104 c.p.a., cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2009, n. 2588).

11. Per quanto esposto, l’appello va respinto con conferma della sentenza di primo grado.

12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell’Azienda ospedaliera di Desenzano del Gara, nell’importo indicato in dispositivo; sono compensate nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna S.F. al pagamento di euro 5.000,00, oltre accessori di legge, per spese di giudizio in favore dell’Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda; le compensa nei confronti della controinteressata E.T..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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