Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14370 rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Svolgimento del processo

Il contribuente – dirigente d’azienda – propose istanza di rimborso della somma di Euro 442.017,08 che riteneva essergli stata trattenuta in eccedenza dal sostituto d’imposta a fini irpef, sull’importo corrispostogli nella busta-paga di ottobre 1999, a titolo di controvalore monetario di annullato piano di stock options; promosse, quindi, ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione.

La pretesa del contribuente era fondata sul presupposto che l’importo conseguito andasse, a fini irpef, assoggettato, non all’aliquota applicabile per l’imponibile da lavoro dipendente (in concreto del 45,501), ma a quella del 12,50%, prevista per i proventi conseguiti in sostituzione di altro reddito D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 6, comma 2.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.

Il nucleo motivazionale della decisione dei giudici di appello si esaurisce nelle seguenti battute: "Questo giudice, esaminati gli atti, vista la decisione dei giudici di prime cure, ampiamente motivata ed articolata, considerato che non sono emersi nuovi determinanti elementi in fase di appello, ritiene che la sentenza di primo grado non meriti censura alcuna e va quindi, confermata …".

Avverso tale decisione l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia dell’Entrate hanno proposto ricorso per cassazione in tre motivi.

Il contribuente ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Preliminarmente, va puntualizzato che il ricorso per cassazione in rassegna è supportato da idonea legittimazione ad agire, con riferimento alla sola Agenzia delle Entrate. Ciò perchè, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate (divenuta operativa dall’1.1.2001), si è verificata la successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, con conseguente acquisizione della legittimazione ad causam e ad processum nei correlativi giudizi, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., commi 3 e 4;

mentre l’Amministrazione dell’economia e delle Finanze, estranea al giudizio di appello, deve ritenersi carente di legittimazione, per effetto di legittima estromissione (cfr. Cass. s.u. 3116/06, Cass. 4936/06).

Tanto premesso, va osservato che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto "nullità, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa motivazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c." e formulato il seguente quesito di diritto: "se sia rispettosa dell’obbligo di motivazione la decisione del Giudice tributario di appello che esaurisce l’esposizione dell’iter logico seguito con l’affermazione che considerato che non sono emersi nuovi determinanti elementi in fase d’appello la sentenza di primo grado non merita censura alcuna".

Nei termini di seguito precisati, la doglianza è fondata.

Da quanto esposto in narrativa in merito alla motivazione della sentenza impugnata, emerge, infatti, che le conclusioni dei giudici di appello, si rivelano espresse in termini del tutto tautologici – senza il benchè minimo supporto argomentativo, ad eccezione di un rinvio meramente adesivo ed acritico, e perciò inidoneo (v. Cass. 2268/06, 24580/05, 11488/04, 2196/03, 18.296/02, 3066/02, 4510/00), alla motivazione della decisione di primo grado – sicchè la decisione, non offrendo alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi, deve ritenersi affetta, così come denunciato, da difetto assoluto di motivazione (Cass. 1756/06, 890/06).

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso – con i quali l’Agenzia ha, rispettivamente, dedotto "omessa motivazione su fatti controversi e decisivi, ex art. 360 c.p.c., n. 5" e "violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48, commi 1 e 2, lett. g) bis, ." restano assorbiti.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dell’Agenzia va, dunque, accolto.

La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibile il ricorso dell’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze; accoglie il primo motivo del ricorso dell’Agenzia e dichiara assorbiti gli altri; cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *