Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14369 sanzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente propose ricorso avverso avvisi irrogazioni sanzioni i.v.a. per l’anno 1988.

L’adita commissione tributaria dichiarò estinto il giudizio, sul presupposto dell’estinzione delle sanzioni irrogate D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 44, in forza della previsione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 16; l’appello successivamente promosso dall’Agenzia – che invocava, tra l’altro, la rimessione della causa alla commissione provinciale non essendosi il contribuente avvalso di assistenza tecnica – fu respinto dalla commissione regionale.

Avverso la decisione di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi.

Il contribuente non si è costituito.
Motivi della decisione

L’Agenzia deduce: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, sul presupposto che, nei gradi di merito, il contribuente non era stato assistito da difensore tecnico; b) omessa motivazione su motivo di appello, con il quale aveva lamentato ultrapetizione; c) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, commi 2 e 3, sul presupposto che, per le violazioni sanzionate, non vi sarebbe stata abolitio criminis, ma soltanto attenuazione delle sanzioni.

Il ricorso si rivela fortemente deficitario sul piano dell’autosufficienza, in relazione a tutte e tre le doglienza. Esso non indica, infatti, le violazioni ascritte al contribuente nè le sanzioni irrogate nè le contestazioni al riguardo mosse dal contribuente e ciò non consente nè di valutare (nelle prospettiva di cui a Cass. 5660/10, 15808/08, 2097/07, 18.242/03, 10330/03) la ricorrenza dell’evocata violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 (obbligo di assistenza tecnica) nè di decidere, sulla base del solo ricorso e della sola sentenza impugnata, sul terzo motivo. Non riportando alcuna descrizione dell’atto di appello, il ricorso non consente, d’altro canto, di valutare (nell’ottica considerata) l’omessa motivazione dedotta con il secondo motivo.

Tale motivo, prospettando il mancato esame di un motivo di appello, comportava, peraltro, la denunzia di omessa pronunzia ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., e non di quella di vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, (v.

Cass. 28825/08, 12952/07).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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