Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14368 Obblighi del contribuente Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società contribuente propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso dell’i.v.a. a credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 1985.

Costituitosi l’Ufficio – che eccepiva l’intervenuta prescrizione del credito preteso, in quanto reclamato, per la prima volta, a distanza di oltre dieci anni dalla scadenza del termine (novantesimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione) per il rimborso accelerato, richiesto dal contribuente in dichiarazione – l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale.

I giudici del merito aderirono alla tesi della società contribuente, secondo cui la prescrizione del credito azionato non era maturata, poichè – non essendosi perfezionata la procedura di rimborso accelerato (per la mancata prestazione delle prescritte garanzie) – il relativo dies a quo, dovendo essere correlato alla procedura per il rimborso ordinario, andava identificato nella scadenza del ventisettesimo mese successivo a quello della dichiarazione.

Avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo.

La società contribuente ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso – deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, – l’Agenzia censura la decisione impugnata per non aver considerato che la mancata prestazione della garanzia non è in grado di determinare la modifica della domanda di rimborso e la correlativa procedura da accelerata ad ordinaria.

La doglianza è infondata.

Invero – sul presupposto che, in base al criterio di cui all’art. 2935 c.c., la prescrizione non comincia a decorrere che dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ed è, dunque, divenuto esigibile – questa Corte è convincentemente pervenuta alla conclusione che, in tema di rimborso i.v.a., qualora il contribuente abbia optato per la procedura prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 2, (nel testo, applicabile ratione temporis, introdotto dal D.P.R. n. 24 del 1979, art. 1), la mancata prestazione delle prescritte garanzie impedisce l’insorgenza del diritto al rimborso accelerato e, quindi, la decorrenza del relativo termine di prescrizione; e, non precludendo il diritto del contribuente al rimborso in via ordinaria ai sensi del citato art. 38 bis, comma 1, (che prevede a favore dell’Amministrazione finanziaria un termine di ventisette mesi per l’effettuazione del rimborso), comporta lo spostamento in avanti dell’esigibilità del credito, e, quindi, dell’inizio del decorso della prescrizione (cfr. Cass. 4597/10).

Alla stregua della considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la soccombenza l’Agenzia ricorrente va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessive Euro 2.000,00 (di cui Euro 1.900,00 per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna l’Agenzia al pagamento delle spese di causa, in complessive Euro 2.000,00 (di cui Euro 1.900,00 per onorario) oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *