Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-03-2011) 08-04-2011, n. 14051

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 25 settembre 2009, il Giudice di pace di Lamezia Terme ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G. P. in ordine ai reati di cui agli artt. 633 e 635 al medesimo ascritti per difetto di querela, in quanto la istanza di punizione proposta nei suoi confronti era stata depositata da un incaricato del difensore senza che la firma del querelante fosse stata regolarmente autenticata.

Propone ricorso per cassazione il pubblico ministero il quale deduce la erroneità della decisione oggetto di ricorso. Nella specie, infatti, la querela era stata regolarmente sottoscritta della persona offesa e la sua firma era stata autenticata dal difensore, nominato con lo stesso atto difensore di fiducia. La querela, poi, era stata depositata su delega del difensore da un incaricato, il quale era stato regolarmente identificato dai Carabinieri all’atto del deposito della querela stessa.

Il ricorso è fondato. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare in più occasioni che ai fini della rituale presentazione della querela deve ritenersi idonea l’effettuata autenticazione della sottoscrizione del querelante ad opera del difensore nelle forme di legge, con la conseguenza che, in tal caso, anche la eventuale omessa identificazione del soggetto che propone o deposita la querela, da parte della autorità che la riceve, non integra motivo di invalidità ma da luogo ad una mera irregolarità di ordine amministrativo irrilevante ai fini della procedibilità della azione penale. Attraverso la autenticazione, infatti, la quale presuppone la attestazione della identità del querelante, si raggiunge comunque la certezza che l’atto di volontà alla base della istanza di punizione provenga dal soggetto legittimato (Cass., Sez. 2, 17 maggio 2007, p.g. in proc. De Paola). Nella specie, le formalità sono state tutte rispettate, giacchè è del tutto superflua la autenticazione della sottoscrizione del semplice presentatore della querela a ciò delegato, il quale è stato, per di più, identificato all’atto del deposito della querela stessa.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice di pace di Lamezia Terme.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Lamezia Terme.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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