Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-07-2010, n. 16022 APPELLO CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Che nella controversia tra la Chiesa (OMISSIS) di (OMISSIS) ed i coniugi M./ C., la Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello da questi ultimi proposto avverso la sentenza non definitiva di primo grado, avendo essi fatto riserva di gravame contro la predetta sentenza;

che i M./ C. propongono ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi, attraverso i quali sostengono: 1) il difetto di contraddittorio, per essersi costituito in appello un soggetto diverso rispetto al precedente grado di giudizio; 2) che nella prima udienza innanzi al G.I. successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva non fu proposta riserva di gravame; 3) che la sentenza d’appello non ha motivato in ordine al fatto che la riserva di gravame era stata formulata in termini meramente ipotetici e condizionati;

che risponde con controricorso la (OMISSIS) di (OMISSIS);

che ambedue le parti hanno depositato memorie per l’udienza;

osserva che preliminarmente si pone la questione dell’inammissibilità dell’appello, nel dichiarare la quale la sentenza impugnata – adeguandosi alla consolidata giurisprudenza secondo la quale la riserva d’appello differito, ex art. 340 c.p.c., non richiede formule sacramentali e può essere espressa anche in termini generici – ha accertato ed ha puntualmente motivato in ordine al fatto che la parte aveva ricevuto la comunicazione della sentenza non definitiva ed aveva espresso una precisa riserva di gravame a riguardo;

che, pertanto, le altre questioni restano assorbite ed il ricorso deve essere respinto, con condanna dei ricorrenti a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *