Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-03-2011) 08-04-2011, n. 14226 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

uno D., che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l’accoglimento.
Svolgimento del processo

Il TdR di Campobasso, con provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di C.A., sottoposto a custodia intramuraria perchè indagato per i reati di cui agli artt. 416, 600 e 601 c.p. e altro.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce carenza dell’apparato motivazionale in relazione al disposto dell’art. 274 c.p.p., lett. c) e art. 292 c.p.p., comma 2 ter.

Il TdR avrebbe dovuto tener conto, non solo degli elementi presenti nel fascicolo del PM, ma anche di tutti gli elementi sopravvenuti e allegati alla istanza di revoca.

Va premesso che il GIP ha rigettato l’istanza di revoca dell’occ. ritenendo ancora sussistenti le esigenze cautelari; con l’appello si era dedotta la assoluta infondatezza della presunzione di possibilità di reiterazione della condotta criminosa, atteso che mancava qualsiasi riferimento alla attualità e alla concretezza di tale pericolo. I giudici del merito non hanno posto in evidenza da quali elementi sarebbe desumibile il perdurare del collegamento dell’imputato con l’ambiente in cui i delitti in questione sarebbero maturati.

Nelle poche righe della parte motiva il TdR ha proceduto a dare una duplice valutazione alle specifiche modalità e circostanze del fatto, prima sul piano della gravita dello stesso, quindi per delineare la personalità dell’indagato e ciò in aperta violazione con il dettato dell’art. 274 c.p.p., lett. c).
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza.

Il ricorrente non specifica quali siano gli elementi sopravvenuti dei quali il TdR avrebbe dovuto tener conto.

In mancanza di tale specificazione, si deve ritenere che si tratti delle buste paga relative al rapporto di lavoro che il C. avrebbe intrattenuto con la direzione del locale notturno nel quale si svolgeva la contestata attività di prostituzione (e di sua agevolazione e sfruttamento), ovvero alla documentazione lavorativa relativa alla sua attività in un frantoio o ancora altra documentazione comprovante la sua partecipazione alla attività di una società sportiva.

In udienza il Difensore ha aggiunto che tra tale documentazione vi è anche quella relativa al licenziamento del ricorrente.

In merito, il TdR, con il provvedimento oggi ricorso, ha motivato, chiarendo che, suo avviso, la formale sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente (dal fratello) non vale a smentire le risultanze indiziarie di ben altra natura che sono state evidenziate a carico del ricorrente.

Ricorda il Collegio cautelare come sia emerso il diretto coinvolgimento del C. nella illecita attività che si svolgeva nel night e come vi siano elementi per ritenere che egli partecipasse agli utili della predetta attività.

Ancora ha messo in evidenza il TdR che l’indagato si consultava con altro indagato allo scopo di ideare gli accorgimenti per evitare che le Forze di polizia potessero fruttuosamente svolgere indagini a loro carico.

Dalle descritte allarmanti modalità di commissione dei reati che al C. sono addebitati, il TdR ha desunto – non illogicamente, nè in contrasto con norme procedurali – il permanere della pericolosità sociale dell’indagato. Al proposito, come si è premesso, il ricorrente sostiene che la condotta pertinente al reato per il quale si procede non potrebbe essere oggetto di una duplice vantazione, vale a dire, una prima volta, per accertare la gravita del fatto e una seconda per dedurre, da questa, una negativa opinione sulla capacità a delinquere dell’indagato. In realtà così non è, in quanto, come già chiarito da questa stessa sezione al medesimo indagato con sentenza del 16.11.2010, costituisce "Jus receptum il principio in base al quale, ai fini del giudizio sulla pericolosità dell’indagato, è legittima e doverosa la valutazione del giudice di merito delle specifiche modalità e circostanze del fatto, le quali possono rivestire una duplice valenza e, pertanto, assumere rilievo, oltre che sul piano della gravita del fatto, anche su quello dell’apprezzamento della capacità a delinquere, considerato che la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell’agente (ASN 200508429-RV231170; ASN 200222121-RV 222242; ASN 200145542-RV 220331). Insomma, è del tutto evidente che la pericolosità sociale dell’indagato ben può essere desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, sia dalla personalità dell’indagato, evidenziata congiuntamente dalle modalità del comportamento nell’esecuzione del reato e da precedenti condanne subite.

Dunque le stesse modalità di commissione dei gravissimi reati per i quali il ricorrente è sottoposto a indagine (reati che si sostanziano nell’esercizio di intensissima violenza fisica e/o psicologica nei confronti di persone in stato di evidente "minorata difesa" per le condizioni ambientali nelle quali sono costrette a vivere) vengono assunte dal TdR come sintomatiche del pericolo di reiterazione dei reati. Di tale – pur comprensibile – enunciazione, il C. sembra non voler prendere atto. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di somma a favore della Cassa delle ammende. Si stima equo determinare detta somma in Euro 1000.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di mille Euro a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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