Cons. Stato Sez. V, Sent., 01-04-2011, n. 2015 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 768/99 il Tar per la Lombardia, sezione di Brescia, ha accolto il ricorso proposto da R.V. e S.Z. avverso il diniego da parte della regione Lombardia di autorizzazione paesaggistica in sanatoria con riguardo alla realizzazione di un passo carraio di un immobile sito nel comune di Idro.

La regione Lombardia ha impugnato tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

I ricorrenti di primo grado, regolarmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione di un diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ritenuto dal Tar illegittimo perché l’area non sarebbe più assoggettata a vincolo paesaggistico a seguito del mutamento di destinazione di zona (da C/4 a B/1), effettuato con la modifica al P.R.G., approvata dalla Regione il 15.9.1992.

La regione Lombardia contesta tale tesi, deducendo che la deroga al regime di vincolo introdotta dall’art. 1, comma 2, della legge n. 431/1985 riguarda le zone urbanizzate ricomprese nelle zone A e B al momento dell’entrata in vigore della legge e non si estende alle zone oggetto di successive varianti urbanistiche.

La regione aggiunge che non sarebbe possibile il rilascio della autorizzazione paesaggistica in sanatoria e che vi sarebbe stato un non consentito innalzamento del sottotetto.

Tale ultima censura è inammissibile, perché costituisce un profilo nuovo, estraneo all’oggetto del giudizio.

È, invece, fondato il primo motivo di appello.

L’art. 1, comma 2, della legge n. 431/1985 stabilisce che "Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e — limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione — alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".

Secondo la giurisprudenza, la possibilità di deroga al vincolo paesaggistico riguarda soltanto le aree comprese in previsioni urbanistiche già approvate alla data di entrata in vigore della legge e non può essere estesa ai successivi atti programmatori (Consiglio Stato, sez. VI, 4 dicembre 1996, n. 1679; sez. VI, 22 aprile 2004, n. 2332, secondo cui la disciplina statale ancora l’esclusione dal vincolo paesaggistico predisposto per legge alla delimitazione dei terreni negli strumenti urbanistici come zone A e B ad una data determinata, e cioè al 6 settembre 1985, epoca di entrata in vigore della l. n. 431 del 1985).

Ne consegue che la variante urbanistica del 1992, valorizzata dal Tar, non era idonea a far venire meno il vincolo paesaggistico, come conferma anche il fatto che gli stessi ricorrenti avevano presentato istanza per il rilascio della relativa autorizzazione.

La fondatezza della censura rende irrilevante l’esame del secondo motivo di appello.

Va precisato che dagli atti prodotti in giudizio (v., tra gli altri, la nota del 20.10.1993) emerge come l’amministrazione regionale si sia già espressa nel senso della impossibilità della riduzione in pristino delle opere eseguite e della conseguente sola applicazione della sanzione ex art. 15 della legge n. 1497/1939.

3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere accolto con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.

Tenuto conto della peculiarità in fatto della fattispecie e dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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