Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-03-2011) 08-04-2011, n. 14222 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il TdR di Nuoro, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha annullato il decreto di sequestro del PM presso quel Tribunale avente a oggetto un libro e una lettera, inviati al detenuto C. R., ristretto nella Casa circondariale di quella città.

Il predetto Collegio cautelare ha, contestualmente, disposto la trasmissione della detta corrispondenza al Magistrato di sorveglianza, competente per territorio.

Ricorre per cassazione personalmente il C. e deduce violazione di legge e carenza dell’apparato motivazionale, atteso che la trasmissione al Magistrato di sorveglianza è avvenuta in assenza delle condizioni previste dal comma 6, dell’art. 33, O.P.. Una volta rilevata la inconferenza dell’intervento del PM, il TdR avrebbe dovuto disporre la restituzione del libro e della lettera al suo destinatario.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

I casi di impugnazione sono tassativamente previsti dalla legge e tra questi non vi è la impugnazione avverso il provvedimento in questione.

D’altra parte, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ASN 199506102- RV 200572) ha chiarito che non è impugnabile il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che dispone il visto di controllo sulla corrispondenza del detenuto.

A maggior ragione deve ritenersi non impugnabile l’atto prodromico a tale provvedimento.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna alle spese e condanna al versamento di somma a favore della Cassa ammende.

Si stima equo determinare detta somma in Euro 500.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di cinquecento Euro a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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