T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 01-04-2011, n. 242 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente presta servizio alle dipendenze dell’Amministrazione sanitaria, presso il P.O. di Oppido Mamertina, con la qualifica di infermiere generale.

Documenta di avere svolto nell’anno 1991 prestazioni di reperibilità in eccedenza, per le quali non gli sono stati corrisposti i relativi compensi, di cui chiede il pagamento.

Nonostante la rituale notifica del ricorso, l’Amministrazione intimata non si è costituita.

Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

I) Il ricorso è notificato all’USL n. 10 di Palmi, nel cui ambito ricadeva il P.O. di Oppido Mamertina, competente al momento della instaurazione del giudizio.

Si deve peraltro dare atto che, ai sensi della l. reg. Calabria 11 maggio 2007 n. 9, art. 7, commi I e II, le nuove aziende sanitarie Provinciali subentrano nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi relativi alle aziende preesistenti, in ragione dell’ambito provinciale di riferimento, per cui sussiste la legittimazione passiva diretta dell’ASP di Reggio Calabria.

II) Nel merito della pretesa, si osserva che il ricorrente ha comprovato documentalmente, mediante la produzione dell’attestazione nr. 241/92 del 4 maggio 1992, rilasciata dall’ufficio di appartenenza, di aver prestato prestazioni di "reperibilità in eccedenza (con effettive chiamate)" per un importo pari a lire 1.181.846 (Euro. 610,37); nessuna contestazione è eccepita dall’Amministrazione, non costituita in giudizio.

Si deve qui premettere che l’istituto denominato come "pronta disponibilità" si connota per l’obbligo di attesa della eventuale chiamata e può dar luogo a due diverse situazioni che danno diritto alla corresponsione dell’indennità di reperibilità. Nella prima la reperibilità si esaurisce proprio nel mero rispetto dell’obbligo di attesa di essere chiamato nel periodo orario prestabilito per raggiungere il presidio (cd. reperibilità passiva), senza che a tale disponibilità segua una effettiva chiamata e quindi una prestazione di servizio, mentre la seconda è caratterizzata dalla effettiva chiamata e dalla conseguente prestazione lavorativa (cd. reperibilità attiva). Come accennato, entrambe le situazioni danno diritto all’indennità, e, oltre a ciò, nel caso di reperibilità attiva, l’attività prestata viene retribuita come prestazione straordinaria oppure viene compensata con un recupero orario (art. 18, comma 10, d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270; Consiglio Stato, sez. V, 09 settembre 2009, n. 5270).

Giova quindi richiamare le disposizioni di cui all’art. 18 del DPR 20.05.1987 nr. 270, a norma del quale "Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale". Il secondo comma prevede l’obbligo di "definire all’inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l’organizzazione dei servizi e dei presidi".

In ogni caso, "sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i dipendenti in servizio presso unità operative con attività continua e, solo sulla base del piano di cui al comma precedente, il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali". Seguono ulteriori disposizioni di disciplina della turnazione e della misura dei relativi compensi. Infine, (comma 10 ed 11) "In caso di chiamata l’attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di 6 pronte disponibilità nel mese".

Nel sistema dell’art. 18 cit., dunque, è lo stesso DPR 270/87 che disciplina il servizio di pronta reperibilità, demandando al piano solamente l’attuazione in sede locale delle previsioni generali quanto al personale addetto alle u.o. con attività continua; il piano ha invece un effetto costitutivo del titolo e della pretesa per la categoria di personale che è costituita da quello "strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali" (cfr. a tale proposito la recente pronuncia di T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 06 giugno 2008, n. 5390 che ha negato la sussistenza di un diritto all’indennità per pronta reperibilità per il personale non strettamente necessario in mancanza del piano).

Sulla base di ciò, per il personale addetto alle U.O. con attività continuative, quali il P.O. di Oppido Mamertina presso cui presta servizio il ricorrente odierno, la pretesa al pagamento dei compensi per turnazione effettivamente assicurata oltre il limite minimo di sei turni per mese trova titolo direttamente nella disposizione in esame, mentre non è necessaria, ai fini della legittimità delle prestazioni erogate, la sussistenza effettiva del piano di cui al comma 2 dell’art. 18 cit.

Secondo i consueti principi in ordine al riparto dell’onere probatorio, spetta al dipendente dell’Amministrazione sanitaria addetto ad unità operative di servizio continuativo che agisce per ottenere il pagamento delle prestazioni rese per reperibilità "in eccedenza" ossia oltre i turni del comma 11, fornire prova dell’avvenuta prestazione della reperibilità e della quantificazione dei relativi importi dovuti (onere cui il ricorrente ha puntualmente assolto nell’odierna fattispecie con la produzione della certificazione richiamata in apertura); spetta, invece, all’Amministrazione intimata eccepire l’eventuale infondatezza della pretesa contestando la qualità del dipendente (ad es. per mancata adibizione ad una u.o. con attività continuativa o per circostanze inerenti la sua qualifica ai fini di cui al comma 12 che elenca figure professionali escluse dalla reperibilità e così via) o l’inesatta quantificazione delle somme dovute, o ancora allegando una eventuale violazione della turnazione e simili.

Tali considerazioni consentono così di superare l’astrattamente prospettabile questione della mancanza di una autorizzazione specifica alla prestazione delle reperibilità in eccedenza.

Peraltro, l’irrilevanza della mancanza di una formale autorizzazione alla prestazione del servizio di pronta reperibilità è già stata riconosciuta nella giurisprudenza del Tribunale da precedenti pronunce, nelle quali si è ravvisata "la peculiarità del servizio, caratterizzato dalla necessità di fare fronte alle emergenze mediche e dalla improcrastinabilità delle stesse"…con conseguente eccezione (al principio della necessaria formale autorizzazione ai fini del riconoscimento di prestazioni di servizio eccedenti quelle d’obbligo) "per le ipotesi in cui le prestazioni eccedenti non conseguano ad una libera scelta del dipendente, ma costituiscano un preciso obbligo derivante dalla natura del servizio o da ragioni organizzative cogenti, elementi questi che, nella fattispecie in esame, vanno identificati nel carattere di emergenza del servizio e nella carenza dell’organico…" (TAR Reggio Calabria,22 novembre 1997, nr. 968; cfr. anche TAR Reggio Calabria, 19 febbraio 1998, nr. 257).

Nell’odierna fattispecie, va altresì rilevato che agli atti è depositata corrispondenza dalla quale emerge che altro dipendente aveva formalmente comunicato la propria indisponibilità a prestare il servizio oltre il requisito minimo obbligatorio dei sei turni per mese, nel medesimo periodo di riferimento; e che l’Azienda gli ha rivolto uno specifico ordine di servizio con il quale ha dichiarato l’obbligatoria prestazione della reperibilità, prospettando, in difetto, l’interruzione del pubblico servizio (cfr. doc. allegati in atti, rispettivamente, del 18 novembre 1991 e del 2 dicembre successivo).

Tale circostanza consente di confermare, in mancanza di una specifica allegazione difensiva da parte dell’Amministrazione, la carenza dell’organico nel PO di appartenenza del ricorrente che è implicita nell’ordine di servizio (posto che una eventuale ulteriore disponibilità di personale avrebbe consentito all’Amministrazione di aderire alla nota del dipendente), e che nell’organizzazione del servizio, nel periodo considerato, l’Amministrazione ha consapevolmente fruito delle prestazioni del personale dipendente ai fini della pronta reperibilità.

Alla luce di quanto sopra, deve quindi ritenersi provata non solamente l’avvenuta prestazione dei turni per cui si chiede il pagamento del compenso, ma anche la misura di quest’ultimo e l’assenza di cause ostative riconducibili ad eventuali carenze di titolo soggettivo del ricorrente (in relazione alle categorie escluse dalla reperibilità ai sensi del comma 12 o solo eventualmente incluse nella reperibilità, ai comma 13 e 14 dell’art. 18, DPR 270/87).

Il ricorso è dunque fondato e come tale va accolto, con la condanna dell’ASP di Reggio Calabria al pagamento delle somme dovute al ricorrente per l’espletamento del servizio di pronta reperibilità, nella misura di Euro. 610,37, oltre accessori come per legge.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a favore del difensore distrattario.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell’indennità per pronta reperibilità per le prestazioni relative all’anno 1991 come in parte motiva indicato; condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento di Euro. 610,37oltre accessori come per legge dalla domanda al soddisfo in favore di parte ricorrente.

Condanna l’ASP di Reggio Calabria alle spese di lite che liquida in favore dell’Avv. Domenico Tripodi, distrattario, in Euro. 200,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, attesa la natura seriale dell’odierno giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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