Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-02-2011) 08-04-2011, n. 14085 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con sentenza in data 17.11.2010 la Corte di Appello di Torino ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’esecuzione del mandato di arresto Europeo emesso il 20.10.2010 dal giudice istruttore del Tribunale di Prima Istanza di Charleroi (Regno del Belgio) per finalità endoprocessuali nei confronti del cittadino albanese L.S., indagato per concorso in tentata rapina pluriaggravata commessa in (OMISSIS) in pregiudizio di una cittadina belga. Al L., identificato in Italia con molti altri nomi falsi, è stata applicata – convalidatosi il suo provvisorio arresto per fini Eurocomunitari – la misura cautelare della custodia in carcere, disponendosene (all’esito dell’esperita istruttoria documentale) la consegna alla richiedente autorità giudiziaria belga.

Adita dall’impugnazione del consegnando, questa Corte di Cassazione (sezione 6^ penale) con sentenza del 29.12.2010 n. 45669 ha rigettato il ricorso del L., così determinando l’irrevocabilità della decisione di consegna all’autorità belga.

2.- Nella fase esecutiva della consegna del L. disciplinata dalla L. n. 69 del 2005, art. 23 la Corte di Appello di Torino ha appresso, da informativa del Ministero della Giustizia (Dipartimento A.P.) e da segnalazione del Presidente del Tribunale di Pinerolo, che il L. trovasi detenuto anche per ragioni di giustizia italiana, essendo attinto da ordinanza di custodia cautelare del g.i.p. del Tribunale di Pinerolo per reati di falsità in certificazioni identificative pubbliche (artt. 477, 482 e 497 bis c.p.). Reati, accertati – per altro – all’atto del suo arresto quale destinatario del m.a.e. belga, per i quali è stato già rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Pinerolo con udienza dibattimentale fissata per la data dell’8.3.2011. Con ordinanza del 4.1.2011 la Corte di Appello torinese ha, per tanto, rinviato la consegna del L. ( L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 2) allo scopo di acquisire le dichiarazioni ("interpello") del cittadino albanese in merito alla sua volontà o meno di partecipare al processo italiano. Il L. (udienza camerale del 10.1.2011) ha dichiarato di voler "presenziare al processo che si svolgerà davanti al Tribunale di Pinerolo".

Preso atto della manifestazione di volontà del L., la Corte di Appello di Torino con l’ordinanza in data 10.1.2011 indicata in epigrafe ha disposto, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 24, il rinvio della consegna del L. all’autorità giudiziaria belga "fino ad espletata giustizia italiana". Contestualmente la stessa Corte, richiamandosi agli indirizzi di questa Corte regolatrice sul tema, ha sospeso "l’efficacia" della misura cautelare carceraria applicata al L. per fini di consegna comunitaria (ordinanza presidenziale del 23.10.2010) con coeva "ripresa automatica di tale efficacia al venir meno della misura cautelare applicata per il procedimento nazionale o all’esaurimento di quest’ultimo". 3.- Avverso la descritta ordinanza sospensiva della consegna ha proposto ricorso per cassazione il difensore di L.S. limitatamente alla statuizione della temporanea sospensione della efficacia dell’ordinanza custodialcautelare adottata per fini di consegna comunitaria, lamentando violazione della L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5 e art. 24. Secondo il ricorrente tale misura cautelare, alla luce di asserito consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto essere revocata e non già sospesa.

4.- Il dedotto rilievo critico è manifestamente infondato e il ricorso del L. deve essere dichiarato inammissibile.

L’assunto censorio del ricorrente muove da non pertinenti riferimenti alla giurisprudenza di questa S.C. in materia di differimento della consegna di una persona colpita da un Euromandato di arresto ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 24, comma 1.

Giova segnalare che la Corte di Appello di Torino ha opportunamente evidenziato nell’ordinanza impugnata la possibilità, prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 24, comma 2, di una temporanea consegna ("trasferimento temporaneo") all’autorità dello Stato di emissione del m.a.e. del soggetto richiesto, evenienza potenzialmente compatibile con la ravvisata esigenza di previa "soddisfazione" della giustizia italiana, nel caso in cui l’autorità giudiziaria dello Stato di emissione ne faccia, per ragioni di urgenza, espressa richiesta. Situazione che di per sè vale a legittimare una perdurante vigenza della misura cautelare applicata per fini di consegna comunitaria, la cui efficacia ("sospesa") è destinata a riacquistare piena attualità al verificarsi della indicata condizione (richiesta di trasferimento temporaneo del consegnato allo Stato di emissione del m.a.e.).

Tanto, premesso, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito come nel caso invia consegna allo Stato di emissione sia differita L. n. 69 del 2005, ex art. 24, comma 1 l’esecuzione e l’efficacia della misura cautelare applicata al soggetto richiesto debbano essere sospesi fino a quando, esauriti i procedimenti in corso in Italia ed eseguite le eventuali pene, la stessa misura non sia "riattivata", senza necessità di un ulteriore atto dispositivo cautelare, a tal fine essendo sufficiente un mero atto ricognitivo del giudice della consegna (dichiarativo dell’intervenuta cessazione della causa sospensiva della consegna) affinchè possa provvedersi, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 69 del 2005, art. 23 alla materiale consegna del soggetto all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente (Cass. Sez. 6,19.2.2007 n. 7709, Sanfilippo, rv. 235562).

Deve aggiungersi, prescindendosi dalla tematica (estranea all’oggetto del presente giudizio) della reale natura ricognitiva o costitutiva riconoscibile al pur sempre necessario atto di riattivazione della misura cautelare finalizzata alla consegna Europea ("titolo" per farsi luogo alla materiale consegna in vinculis del soggetto), che questa stessa Corte, chiarendo ulteriormente le categorie concettuali e normative applicabili alla casistica in esame, ha puntualizzato che non occorre comunque procedere ad una formale revoca della misura cautelare comunitaria, ogni qual volta alla stessa si affianchi e giustapponga un provvedimento coercitivo italiano, cautelare o esecutivo di pena, come deve constatarsi essere avvenuto nel caso del ricorrente L., nel quale alla misura cautelare endocomunitaria applicatagli il 23.10.2010 si è unita l’ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa il 22.10.2010 dal giudice italiano nel procedimento attualmente pendente davanti al Tribunale di Pinerolo per reati commessi in quel circondario (cfr. Cass. Sez. 6, 12.2.2009 n. 7107, Zordic, rv. 243244; Cass. Sez. 6, 7.4.2010 n. 13483, PG in proc. Nicolicioiu, rv. 246856: "In tema di mandato di arresto Europeo, nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 24, l’efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto altra misura custodiale o esecutiva di tipo detentivo per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest’ultima qualsiasi ne sia la causa. Da tale cessazione, la misura cautelare riacquista automatica efficacia per i successivi dieci giorni previsti dall’art. 23 L. cit.").

Correttamente, quindi, l’ordinanza impugnata ha disposto la temporanea sospensione dell’efficacia della misura cautelare carceraria applicata a fini di consegna al L. per la durata del processo pendente nei suoi confronti in Italia.

Per effetto della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

La cancelleria curerà le informazioni connesse allo stato detentivo del L..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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