Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-07-2010, n. 16019 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con citazione del 28 gennaio e 2 febbraio 2000, G.P. convenne innanzi al Tribunale di Termini Imerese P. S. e la Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a. perchè fossero condannati, in solido, al pagamento della somma di L. 150.000.000 a titolo di risarcimento del danno sofferto in dipendenza del sinistro occorsogli il 15 novembre 1998, in cui era stato investito dall’autocarro condotto dal P. mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Il P. rimase contumace, mentre si costituì la Nuova Tirrena, chiedendo il rigetto della domanda.

Dopo l’interrogatorio formale del convenuto e l’espletamento di una consulenza di ufficio, con sentenza depositata in data 21 ottobre 2002, l’adito Tribunale di Termini Imerese ritenne provata la responsabilità del P., che condannò a pagare all’attore la somma di Euro 13.853,08 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale, oltre gli interessi; rigettò, invece, la domanda proposta contro la società assicuratrice, sul rilievo che nei confronti di quest’ultima non era stata provata la pretesa.

Proponeva appello il G. e la Corte d’Appello di Palermo, costituitasi la Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a., con la decisione in esame, depositata in data 22.3.2006, in riforma della sentenza di primo grado, condannava la Nuova Tirrena al pagamento di Euro 13.853,08, oltre interessi (somma già liquidata in primo grado a carico del solo responsabile civile).

Ricorre per cassazione il G. con due motivi, e relativi quesiti; non hanno svolto attività difensiva gli intimati G. P. e P.S..

Motivi della decisione

Con il primo e il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto" e omessa motivazione in relazione alla circostanza che, essendo stato nel caso in questione il modulo di composizione amichevole del danno sottoscritto soltanto dall’assicurato-danneggiante, non vi era alcuna presunzione che la Nuova Tirrena avrebbe dovuto superare da un punto di vista probatorio; inoltre che, in conseguenza di ciò, l’interrogatorio formale del P. avrebbe dovuto essere valutato in modo diverso.

Il ricorso è inammissibile.

A fronte infatti di una ratio decidendi evidente, in base alla quale la Corte di Palermo ha testualmente affermato che "escluso, pertanto, che dal documento in esame possa desumersi una descrizione incompatibile con le dichiarazioni rese in sede di formale interrogatorio dal P., va rilevato che gli ulteriori elementi oggettivi acquisiti agli atti del giudizio forniscono, al contrario, un quadro probatorio sicuramente compatibile con la versione resa dal danneggiante" e che "il consulente tecnico di ufficio ha sottolineato, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, la compatibilità della lesione riscontrata con le denunciate modalità del sinistro, deve concludersi che, nel caso in esame, il complesso degli elementi indiziari è talmente univoco da indurre a ritenere provata, anche nei confronti dell’assicuratore, la dinamica dell’incidente così come ricostruita dall’assicurato P.", il ricorso oggi in esame censura la decisione impugnata prescindendo da tale ragione del decidere.

Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto dal ricorrente con il primo motivo, non rileva nella fattispecie per la Corte di Appello di Palermo il cd. Cid, dovendosi aliunde ritenere provata la responsabilità del sinistro anche nei confronti della società assicuratrice.

Ne consegue che assorbita è la doglianza di cui al secondo motivo.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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