Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-01-2011) 08-04-2011, n. 14047

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Palermo con sentenza del 8.2.2010 confermava la sentenza emessa dal giudice monocratico del 30.4.2008 di condanna del V. a mesi sette di arresto per il reato di cui all’art. 707 c.p. e per porto ingiustificato di due coltelli, arnesi che venivano trovati all’interno di una vettura nella sua disponibilità.

Veniva rigettata la richiesta di concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità in relazione al porto dei due coltelli visti i precedenti dell’imputato e le circostanze in cui gli oggetti erano stati rinvenuti.

Ricorre l’imputato che con il primo motivo allega che all’udienza dell’8.2.2010 era stato fatto presente che l’imputato era detenuto ma che la Corte territoriale aveva disattesa la richiesta di differimento dell’udienza.

Con il secondo motivo si afferma che non era stato accertato se gli oggetti in realtà non appartenessero in realtà al V..

Con il terzo motivo si ribadisce la richiesta di concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità in relazione al porto dei due coltelli.

Con l’ultimo motivo si lamenta la carenza motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla denegata concessione delle attenuanti generiche ed in ordine alla determinazione della pena ex art. 133 c.p..
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso appare fondato e pertanto va accolto.

Risulta dal verbale dell’udienza dell’8.2.2010 che il difensore dell’imputato aveva fato presente che il proprio assistito era detenuto ed aveva chiesto un rinvio. La Corte ha denegato il rinvio sulla base di un argomento inconferente e cioè la regolarità della notifica del decreto di citazione, non revocata in dubbio dall’istanza del difensore. Poichè era diritto dell’imputato presenziare all’udienza avendo comunicato il proprio stato di detenzione, il rinvio doveva essere concesso alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che, peraltro, sul punto recepisce il noto indirizzo della Corte dei diritti dell’uomo (cfr. cass. n. 44421/2008, cass. sez. un. n. 37620/2006, cass. n. 37620/2006).

Pertanto deve annullarsi la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annullala sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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