Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-01-2011) 08-04-2011, n. 14046

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 9.4.2009, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 30.10.2008 di condanna del ricorrente alla pena di anni due di reclusione ed Euro 10.000,00 per usura ai danni di G.S..

La Corte territoriale ricostruiva le dinamiche del finanziamento alla luce dell’elaborato peritale, delle dichiarazioni della parte offesa e degli accertamenti bancari effettuati; rilevava che, posto che un prestito intervenuto tra le parti era estraneo pacificamente alla vicenda processuale, il tasso di interessi praticato era pari al 142,72% dell’importo della fornitura e pertanto certamente a carattere usuraio. Circa l’assegno di L. 13.094.400 osservava che l’indagine peritale aveva tenuto conto che il titolo era stato rilasciato ed incassato l’8.6.2000.

Ricorre l’imputato che allega la carenza motivazionale della sentenza che si era richiamata in sostanza al contenuto di quella di prime cure senza esaminare in dettaglio e con motivazione adeguata gli specifici rilievi dell’atto di appello. Inoltre si era trascurata la doglianza circa l’inattendibilità della parte offesa testimoniata dalla riferita data della consegna del titolo per L. 13.094.400.

Con il secondo motivo si ribadisce che la parte offesa era risultata inattendibile: il titolo prima ricordato non poteva ,come dalla stessa dichiarato, essere stato rilasciato il 28 aprile essendo relativo ad un carnet richiesto solo il 5.6.

Le dichiarazioni della parte offesa erano quindi false, anche in relazione alla dichiarata funzione del titolo. La falsità era diretta ad oscurare la vera natura dei rapporti tra le parti.

Il consulente aveva seguito le false indicazioni della parte offesa e cercato di darne una giustificazione.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo la Corte territoriale ha richiamato le risultanze della consulenza peritale che sono state dettagliatamente indicate a pag. 12 della sentenza impugnata con riferimento specifico alla dazione dei titoli in pagamento di capitale ed interessi.

Le risultanze peritali confermano quanto riferito dalla parte offesa.

Le deduzioni sono di mero fatto e ripropongono questioni di merito in conferenti in questa sede.

Circa il secondo motivo vanno sviluppate considerazioni analoghe.

Non vi sono motivi per dubitare dell’attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, nè queste sono state neppure allegate con argomenti plausibili indicate in ricorso. Il titolo per 13.094.400 è stato considerato come rilasciato ed incassato alla data dell’8.6.2000 nella consulenza peritale. Nel ricorso si suggerisce una lettura "alternativa", sulla base di censure meramente fattuali, dei dati processuali inammissibile in questa sede, mentre la motivazione del provvedimento impugnata poggia, con argomenti persuasivi e logicamente coerenti, sulle risultanze peritale che riscontrano obiettivamente quanto riferito dalla parte offesa.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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