T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 07-07-2010, n. 23192 CITTADINANZA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con atto (n. 4101/2004) il sig. I.J., cittadino del Bangladesh, in Italia dal 1989 con regolare permesso di soggiorno e dipendente della Società C.M. s.r.l. con sede in Roma, ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento del provvedimento ministeriale in data 12.12.2002 con cui è stata respinta la sua istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91 del 1992.

2. Avverso tale provvedimento il ricorrente lamenta:

a) Violazione di legge per difetto di motivazione, atteso che nel provvedimento di diniego non sarebbero rappresentate le specifiche ragioni sottese al diniego di rilascio della cittadinanza italiana, anche tenuto conto della circostanza secondo cui dal casellario giudiziario del ricorrente non risulterebbe alcun elemento ostativo.

Sotto altro profilo il ricorrente deduce la violazione dei principi di imparzialità e logicità dell’agire amministrativo fondanti la discrezionalità amministrativa.

3. Il ricorso è infondato e, di conseguenza, deve essere respinto.

4. Il ricorrente impugna il provvedimento ministeriale, in epigrafe indicato, con cui è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 91 del 1992.

4.1 Al fine del decidere, il Collegio osserva che il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, concernendo il conferimento di uno status di rilevante importanza pubblicistica, è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza dell’avvenuta integrazione dello straniero in Italia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474; Sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6066; Sez. I, parere 14 gennaio 2004, n. 5267/2003 e TRGA Bolzano, 10 agosto 2001, n. 216; 22 gennaio 2002, n. 22; 17 giugno 2003, n. 252 e 19 agosto 2003, n. 343), e che "…il conferimento della cittadinanza italiana presuppone l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già solo sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze". (cfr. C. Stato, Sez. IV, 7.11.2002, n. 6063, Sez. IV, 17.7.2000, n. 3958).

4.2 Orbene, l’unico ed articolato motivo di doglianza non è suscettibile di positiva definizione.

Per quanto concerne l’asserito vizio motivazionale emerge, per tabulas, che il decreto avversato richiama nel proprio preambolo il postulato, costantemente affermato dal giudice amministrativo, secondo cui la concessione della cittadinanza italiana è configurabile quale potere altamente discrezionale che presuppone una valutazione di opportunità implicante l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini della società nazionale e non già il semplice riconoscimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per comodità di carriera, di professione o di vita, e che l’interesse pubblico da tutelare è quello di evitare che l’introduzione a titolo stabile di un soggetto nell’ordinamento nazionale non procuri allo stesso danni o lacerazioni per cui al di là del possesso di certi requisiti formali è data all’Amministrazione la possibilità di valutare nel complesso il grado di impatto che con l’ordinamento la concessione della cittadinanza allo straniero avrebbe o potrebbe avere.

Orbene, è dato agevolmente riscontrare che il diniego espresso sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente risulta essere stato adottato sulla base di elementi valutati in senso sfavorevole per lo stesso da parte dell’Amministrazione dell’interno, indicati nel casellario giudiziario n. 7/0000 rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 15.2.2001, menzionato nel preambolo del provvedimento ministeriale oggetto della presente impugnativa.

Dallo stesso, acquisito in atti all’esito dell’istruttoria eseguita in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 1101/2009, risulta nei riguardi del sig. I.J.: il 14.2.1997 una sentenza del Pretore di Roma divenuta irrevocabile in data 16.10.1997 per " violazione del T.U. delle leggi doganali art. 292, 301 D.P.R. 23.1.1973, n. 43 (reato commesso in Roma il 16.10.1993); violazione delle norme sulla disciplina dell’i.v.a. artt. 1, 16, 67, 69, 70 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (reato commesso in Roma il 16.10.1993)…..".

Dunque, e contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, ci si trova in presenza di un’articolata componente motivazionale che attraverso l’evocazione del criterio generale seguito e tramite il rinvio per relationem ad atto istruttorio interno (del quale ne sono indicati gli estremi e l’autorità emittente) consente di ricostruire l’iter logico seguito dalla p.a. ai fini del diniego de quo agitur.

Né il richiamo ob relationem trova ostacolo nell’art. 3 della legge n.241 del 1990 atteso che, per converso e sulla base di una pacifica e granitica giurisprudenza, il provvedimento amministrativo deve ritenersi congruamente motivato per relationem ad atti procedimentali diversi dal provvedimento definivo ove da questo siano espressamente richiamati e che ne costituiscano il logico presupposto.

Sotto altro profilo, l’esercizio del potere discrezionale in materia di concessione della cittadinanza italiana non risulta, nella fattispecie in esame, inficiato da illogicità e da violazione del principio di imparzialità, posto che l’iter logico ed argomentativo risulta ictu oculi fondarsi su di un giudizio complessivo nel quale l’elemento ostativo chiaramente emergente dalla motivazione del provvedimento comprova che la ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione non è caratterizzata da irragionevolezza, illogicità e parzialità.

Pertanto, le considerazioni che precedono conducono alla reiezione del proposto gravame.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:

Patrizio Giulia, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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