Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-04-2011) 11-04-2011, n. 14254 Cognizione del giudice d’appello reformatio in peius

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.A.M., tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 8.11.2010 con la quale la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della decisione 19.3.2010 del Tribunale della medesima città, concedendo l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, ritenuta (unitamente alle già concesse attenuanti generiche) equivalente alla recidiva, lo ha condannato alla pena finale di anni uno e mesi otto di reclusione e Euro 600,00 di multa, previo riconoscimento della diminuente per il rito abbreviato.

La difesa dell’imputato richiede l’annullamento della sentenza impugnata deducendo la violazione dell’art. 597 c.p.p., commi 3 e 4, perchè, la Corte territoriale, rideterminando la pena a seguito del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, ha applicato, ex art. 81 cpv. c.p. un aumento di pena superiore a quello stabilito dal Tribunale, così determinando un trattamento deteriore sotto il profilo sanzionatorio.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Dalla lettura della decisione di primo grado si rileva che il Tribunale, riconoscendo la continuazione fra il delitto di furto aggravato (reato ritenuto in concreto più grave) e quello di ricettazione (capo b – della rubrica) ha stabilito la pena base in anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa; il Tribunale ha quindi aumentato la pena per la recidiva reiterata infraquinquiennale ad anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 900,00 di multa ed ha infine aumentato ex art. 81 cpv. c.p. la pena ad anni due, mesi nove di reclusione e Euro 1.200,00 di multa, sanzione che ha successivamente ridotto per effetto del riconoscimento della diminuente per il rito abbreviato.

Pertanto si deve affermare che il Tribunale, in relazione alla ritenuta continuazione ha riconosciuto un aumento della sanzione in mesi uno di reclusione e Euro 400,00 di multa.

La Corte territoriale, a sua volta partendo da una pena base di anni due di reclusione e Euro 600,00 ha stabilito l’aumento di pena ex art. 81 cpv. c.p.p. in mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

In concreto la Corte territoriale ha pertanto irrogato un aumento per la pena detentiva, in misura maggiore (mesi sei di reclusione) rispetto a quella statuita dal Tribunale con conseguente violazione dell’art. 597 c.p.. Infatti, il divieto di "reformatio in pejus" stabilito dalla disposizione richiamata, attiene non solo alla pena considerata nel suo complesso, ma anche in relazione alle singole componenti della stessa (v. in tal senso Cass sez. 2, 29.11.2001 n. 13928 in ced Cass Rv 221932; Cass SU 27.9.2005 n. 40910 in Ced Cass. Rv 232066; Cass. Sez. 6, 30.4.2005 n. 33007 in Ced Cass. Rv 231657;

Cass. 28.10.2005 n. 47341 in Ced Cass. Rv 233177 ove: "il divieto della "reformatio in peius" in appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena:

cosicchè, in caso di accoglimento dell’appello dell’imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, discende non solo l’obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l’impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell’accoglimento del grava, dell’imputatò").

Nel caso in esame quindi, l’aumento della pena base detentiva per il reato ritenuto più grave, per effetto dell’applicazione dell’art. 81 cpv. c.p., non può essere superiore a mesi uno di reclusione.

Pertanto nel caso concreto la pena complessiva irrogabile dalla Corte d’Appello è di anni due, mesi uno di reclusione e Euro 900,00 di multa. Su tale sanzione deve essere applicata la diminuente di un terzo della pena per effetto del rito processuale prescelto così determinandosi la pena finale in anni uno, mesi quattro e gg. 20 di reclusione e Euro 600,00 di multa.

Per le suddette ragioni, il ricorso va accolto e la sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla determinazione della pena.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che determina in anni due mesi uno di reclusione e Euro 900,00 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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