T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 01-04-2011, n. 2862 Mansioni e funzioni Personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Chiede il ricorrente la corresponsione delle differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello della qualifica di Direttore di Divisione del ruolo ad esaurimento a decorrere dal mese di marzo 1994 per lo svolgimento delle relative mansioni superiori.

Premette lo stesso, dipendente del Ministero del Lavoro attualmente di IX qualifica funzionale (Direttore Amministrativo) che assunto in data 15.1.1966 quale vincitore di concorso nella carriera di concetto U.L.M.O. ed immesso in data 20.11.1967 nella carriera direttiva quale vincitore di concorso nel ruolo dell’Ispettorato del Lavoro, alla data 18.9.1976 aveva maturato l’anzianità complessiva per la promozione a Direttore Aggiunto di Divisione e con decorrenza 13/7/1980 (di entrata in vigore L. n. 312/1980) veniva inquadrato nella VIII qualifica funzionale.

Richiama l’art. 54 del D.P.R. n. 748/1972 che prevede come anzianità per la promozione a direttore aggiunto di divisione 5 anni nella qualifica di direttore di sezione nonché l’art. 155, ultimo comma, della legge n. 312/80 che stabiliva la promozione, anche in soprannumero, alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento del personale delle carriere direttive che avesse conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 312/80 e che, alla data del 31.12.1972, avesse rivestito la qualifica di direttore di sezione o equiparata.

Evidenzia che pur avendo rivestito la qualifica di direttore di sezione sin dal 18.9.1971, non aveva conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione poiché in quegli anni il ruolo dell’Ispettorato del Lavoro era completamente coperto per quanto si riferiva al numero dei posti disponibili nella suddetta qualifica.

Ritiene imputabili a scelte illogiche e discriminatorie dell’Amministrazione il suo mancato inquadramento nella qualifica di direttore aggiunto di divisione (nonostante lo stesso possedesse l’anzianità richiesta) e di conseguenza – in sede di applicazione dell’art. 155 della legge n. 312/80 – la mancata promozione nella qualifica di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento.

Evidenziato che il personale dei ruoli ad esaurimento ha sempre percepito una retribuzione di gran lunga superiore a quella degli altri dipendenti della stessa amministrazione (in misura cioè corrispondente ad una percentuale oscillante tra l’85% ed il 95% dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità) per quanto concerne la sua posizione rappresenta che con decorrenza 1.1.1987 è stato inquadrato nella IX qualifica funzionale, istituita nel comparto Ministeri dalla legge n. 254 del 7.8.1988 mentre quanto alle funzioni che ha ancora in espletamento, riferisce che da oltre dieci anni è stato assegnato alla Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro ove gli è stato affidato il coordinamento delle sezioni della Divisione, svolgendo le funzioni vicarie del Dirigente, che con ordine di servizio n. 1/99, in sede riorganizzazione della Divisione I, le sono state nuovamente attribuite.

Tuttavia, pur svolgendo da svariati anni funzioni del tutto analoghe a quelle del personale di pari anzianità appartenente ai ruoli ad esaurimento, percepisce una retribuzione nettamente inferiore ai colleghi del ruolo ad esaurimento.

Il ricorso dallo stesso proposto per ottenere le differenze retributive che l’istante ritiene spettargli, viene affidato ai seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni, della legge n. 241/90 e dei principi generali vigenti in materia anche in relazione agli artt. 36 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, disparità di trattamento. Difetto di motivazione.

In considerazione dello svolgimento della medesima carriera e delle medesime funzioni dei colleghi del ruolo ad esaurimento e della percezione di retribuzione di molto inferiore, viene denunciata la violazione dei principi direttamente derivanti dall’art. 36 della Costituzione.

Reclama, a riparazione di pretese illegittime scelte imputabili all’Amministrazione, la ricostruzione della sua carriera in cui non ha conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione, almeno sotto il profilo economico, che consenta la attribuzione della più favorevole retribuzione prevista per le qualifiche ad esaurimento con la corresponsione degli arretrati stipendiali nei limiti prescrizionali.

Denuncia, in caso contrario, la verificazione di una ingiusta situazione di disparità di trattamento nei suoi confronti rispetto ai colleghi del ruolo ad esaurimento pur vertendo nelle medesime condizioni di carriera e svolgendo le stesse funzioni, e richiama, quale disposizione diretta ad ovviare alla discriminazione verificatasi tra categorie di personale versante nelle stesse sue condizioni l’art. 4 della legge n. 334/97 che per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che alla data dell’1.1.1987 rivestiva la IX qualifica funzionale prevede la immissione nella qualifica ad esaurimento a decorrere dal 27.9.1988.

II) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni, della legge n. 241/90 e dei principi generali vigenti in materia anche in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, disparità di trattamento. Difetto di motivazione.

Rilevato sotto diverso profilo che le funzioni da lui svolte sono riconducibili a quelle proprie delle qualifiche ad esaurimento, richiama l’art. 25 del D.Lgs. n. 29/93 che specifica le funzioni da attribuire al personale delle qualifiche ad esaurimento (funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente) ed evidenzia che dal 1994 egli è responsabile del Coordinamento delle Sezioni della divisione della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e che gli sono state attribuite le funzioni di vicario del dirigente quantomeno dal 1988 e che tali funzioni gli sono state attribuite con atti formali dell’amministrazione (come dimostrano i rapporti informativi e l’ordine di servizio n. 1/99 depositati in giudizio).

Inoltre tali funzioni sarebbero state svolte su posto vacante come dimostrerebbe l’ordine di servizio n. 1/99 del Dirigente della suddetta I Divisione della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro.

Per tale ragione il lavoro prestato dal ricorrente rientra chiaramente nella tipologia dello svolgimento di mansioni superiori e tale circostanza determinerebbe l’obbligo dell’amministrazione di corrispondergli le differenze retributive dovute tra il trattamento economico corrisposto e quello spettante ai dipendenti, con parità di anzianità, ascritti alle suddette qualifiche ad esaurimento (ed, in particolare, a quella di Direttore di Divisione) anche ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche.

Nella ipotesi in cui la interpretazione del VI comma dell’art. 56 del D.Lgs. n. 29/93 escludesse la possibilità di retribuire lo svolgimento di mansioni superiori avvenuto prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale,, viene prospettata la incostituzionalità della stessa disposizione nella parte in cui nega tale diritto per il periodo pregresso ai sensi degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

III) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni, della legge n. 241/90 e dei principi generali vigenti in materia anche in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, disparità di trattamento. Difetto di motivazione.

Rileva comunque che le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori spetterebbero anche a non considerare applicabile la disciplina di cui all’art. 56 del D.Lgs. n. 29/93 al caso di specie.

Tanto, oltre che per la ragione già evidenziata dalla giurisprudenza per cui anche nel pubblico impiego trova applicazione il principio secondo il quale al dipendente che con atto formale sia stato incaricato di svolgere in via continuativa o quanto meno largamente prevalente mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita, in relazione ad un posto di organico vacante spettano le conseguenti differenze retributive, anche in via di applicazione diretta dell’art. 2126, I comma, del codice civile.

Inoltre l’obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura corrispondente alla qualità del lavoro prestato deriva anche dalla rilevazione, anch’essa di giurisprudenziale statuizione, per cui "adibire un pubblico dipendente per lungo tempo allo svolgimento di mansioni superiori produce al datore di lavoro un arricchimento ingiustificato".

IV) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni, della legge n. 241/90 e dei principi generali vigenti in materia anche in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, disparità di trattamento. Difetto di motivazione.

Trattandosi di crediti direttamente connessi a prestazioni lavorative, sulle somme spettanti chiede l’istante la corresponsione della rivalutazione monetaria e/o gli interessi sulle somme rivalutate, a decorrere dai singoli ratei e sino al momento della effettiva corresponsione.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero del Lavoro (attuale Ministero Lavoro e Politiche Sociali) il quale, costituitosi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato formula, nella propria memoria di difesa, eccezioni riferite a profili inerenti al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sostenendo comunque la infondatezza della domanda del ricorrente relativa allo svolgimento di mansioni superiori anteriormente al 30/6/1998.

Tanto premesso anche in ordine alla instaurazione del contraddittorio, va, in via preliminare, esaminata la eccezione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che il resistente Ministero del Lavoro e Politiche Sociali prospetta sul rilievo della devoluzione delle controversie dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro ove trattasi di questioni inerenti al rapporto di lavoro successive al 30/6/1998. Nel caso di specie, rileva la eccepente Amministrazione, solo parte della pretesa dell’attuale ricorrente, ossia quella antecedente al 30 giugno 1998 rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo essendo riservata al magistrato del Lavoro la cognizione della fattispecie per il periodo decorrente dal 1/7/1998.

La eccezione è riferita al riparto diacronico delle giurisdizioni segnato dalla data del 30/6/1998 ed è, ad avviso del Collegio, risolubile nei seguenti termini.

Per quanto concerne il rapporto di lavoro successivo al 30/6/1998 va evidenziato che il ricorrente, unitamente ad altri, ha adito la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma che con sentenza pronunciata alla pubblica udienza del 10 aprile 2003 (confermata dalla Corte di Appello di Roma) ha rigettato il ricorso.

Sul periodo successivo alla data del 30/6/1998 cui si riferisce la eccezione della resistente Amministrazione può ritenersi valere la decisione del competente giudice del Lavoro sfavorevole alla pretesa del ricorrente.

L’attuale ricorso nella parte riferita al periodo di lavoro successivo al 30/6/1998 va dunque dichiarato inammissibile.

Sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo per il periodo anteriore al 30/6/1998 per risultare anche il ricorso dinanzi questo Tribunale proposto anteriormente al 15 settembre 2000 entro cui, come noto, a pena di decadenza della azione giudiziale, andava proposto.

Va rilevata la sussistenza della giurisdizione amministrativa poiché la pretesa dell’attuale istante viene dal ricorrente basata sullo svolgimento di mansioni del tutto analoghe a quelle dei dipendenti delle qualifiche dei ruoli ad esaurimento a decorrere dal marzo 1994 dalla quale data infatti reclama la corresponsione delle relative differenze retributive.

Tanto ritenuto, osserva il Collegio che il ricorrente, a sostegno della sua pretesa, richiama anche la disposizione dell’art. 25 IV comma del D.Lgs. n. 29 del 1993 che aveva indicato come spettanti ai dipendenti dei ruoli ad esaurimento funzioni uguali alla IX qualifica funzionale.

Sulla analogia delle mansioni che lo stesso asserisce di aver svolto con quelle riconosciute esercitabili dal personale ad esaurimento il ricorrente basa infatti la sua attuale domanda.

Senonchè, ad avviso del Collegio, non può ritenersi condivisibile la parificazione del trattamento economico dal ricorrente pretesa con quella dei dipendenti dei ruoli ad esaurimento ai quali il ricorrente non è mai pervenuto.

Costituisce "jus receptum" di giurisprudenziale derivazione il principio che i pubblici dipendenti non sono titolari di un diritto soggettivo assoluto al riconoscimento di un identico trattamento rispetto al personale adibito a mansioni analoghe dovendosi coniugare le aspirazioni economiche dei singoli con atti autoritativi con i quali, in applicazione di norme primarie, l’amministrazione disciplina l’organizzazione e lo status dei propri dipendenti, con riferimento anche alle speciali situazioni nelle quali versino talune categorie di dipendenti in ragione dell’anzianità e delle esperienze maturate nel corso di pregressa carriera (cfr. C.d.S. VI 22/7/1999 n. 1009 che ha confermato TAR Lazio, Roma Sez. III 31/10/1997 n. 2597).

Nella specie la non identità del trattamento economico, riconosciuto agli impiegati transitati (come il ricorrente) nella nona qualifica con quelli dei ruoli ad esaurimento trova fondamento proprio nella specificità della origine del ruolo ad esaurimento e così anche il diverso trattamento attribuito ai dipendenti pubblici dei ruoli ad esaurimento non inquadrati nella dirigenza (ispettori generali e direttori di divisione ad esaurimento) rispetto agli impiegati della nona qualifica funzionale, sebbene le mansioni esercitate possano risultare non differenziate (cfr. già citata C.d.S. VI 22/7/1999 n. 1009).

Sulla base di tali conclusioni giurisprudenziali che il Collegio ritiene di seguire risulta infondata la attuale domanda del ricorrente e non condivisibili le argomentazioni basate sulle interpretazioni ed i richiami normativi sulle quali la stessa pretesa viene basata.

Quanto alla domanda proposta in via gradata di ottenere la superiore retribuzione per esercizio di mansioni superiori, anche sotto tale alternativo profilo la stessa è da ritenersi infondata poiché le funzioni che lo stesso asserisce di aver esercitato sono riconducibili a quelle espressamente previste per la qualifica di appartenenza.

La nona qualifica funzionale cui è pervenuto il ricorrente viene infatti riservata ai dipendenti dei Ministeri ( D.L. 28/1/1986 n. 9 conv. il L. 24/3/1986 n. 78 che la ha introdotta) della ex carriera direttiva che già rivestivano particolari posizioni di rango c.d. "predirigenziale" che comprende poteri di collaborazione diretta con il dirigente e poteri di sostituzione e di reggenza.

Per tale ragione le mansioni che lo stesso riferisce aver esercitato nell’ambito della Direzione generale dei Rapporti di Lavoro in cui gli sono stati attribuite funzioni di coordinamento di uffici non riservati a dirigenti e funzioni vicariali sono in tutto da ricondursi a quelle del dipendente della IX qualifica funzionale, che gli era stata attribuita a decorrere dal 1/1/1987.

Neppure la integrazione del trattamento economico, perequativa della sua adibizione per lungo tempo allo svolgimento di funzioni superiori e che il ricorrente reclama sotto l’ulteriore profilo della verificazione di ingiustificato arricchimento al datore di lavoro trova ambito di considerazione poiché, in disparte ogni altra considerazione al riguardo, allo svolgimento di mansioni superiori lo stesso, come poc’anzi rilevato, non è stato mai adibito.

Non si configurano, per quanto sopra, neppure le violazioni, dal ricorrente denunciate sotto il profilo della incostituzionalità della relativa normativa, degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

La differente considerazione del personale appartenente ai ruoli ministeriali ad esaurimento e della speciale situazione di tale categoria di dipendenti non consente di rilevare: né la esistenza di situazioni di disparità di trattamento con altro personale cui a tali ruoli non è mai pervenuto; né la violazione dell’art. 36 e tantomeno dell’art. 97 della Costituzione poiché anche la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti è da riguardarsi come contemperativa non soltanto dei principi garantiti dall’art. 36 della Costituzione ma anche di quello del buon andamento di cui all’art. 97 – I° comma della stessa Costituzione che costituisce sempre un valore da salvaguardare in ogni ambito della organizzazione della P.A..

Il ricorso non offre dunque nessun profilo che ne consenta l’accoglimento e va perciò rigettato.

Si ravvisano ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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