T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 01-04-2011, n. 2861 Esami di maturità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sono impugnati gli atti del procedimento di esame di Stato, conclusivo del corso di studio di istruzione superiore, sostenuto dalla ricorrente presso l’Istituto tecnico commerciale di Ceccano (FR) per l’anno scolastico 2005/06 ed il provvedimento finale con cui la Commissione esaminatrice ha dichiarato che la ricorrente non ha superato l’esame di Stato con il voto 47/100.

Premette la ricorrente che all’esame di Stato conclusivo del corso di istruzione superiore "perito aziendale e corrispondente in lingue estere" presso l’Istituto tecnico commerciale di Ceccano (FR), ha riportato i seguenti punteggi: credito scolastico 7/20; prove scritte 28/45; colloquio 12/35 e che la commissione esaminatrice ha dichiarato non superato l’esame di Stato con punti 47/100.

Si duole di tale risultato e deduce i seguenti motivi:

I) Violazione artt. 1 e 3 legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per illogicità. Difetto di motivazione.

Evidenziato che la propria scheda personale rimanda per la valutazione delle prove scritte, alle griglie allegate a ciascuna delle tre prove (italiano, inglese, pluridisciplinare), rileva la istante che nessuna di queste griglie risulta rispondente a criteri di trasparenza e razionalità poiché:

a) La valutazione della prova scritta di italiano espone nella griglia un numero di cinque voti, tutti visibilmente cancellati e corretti, così come risulta cancellato e corretto il totale in calce (56:5=11,2).

Per le cancellature e correzioni, in mancanza di qualsiasi sigla o nota di convalida a margine o in calce, non emergerebbe con certezza l’iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice, rendendosi in tal modo invalidi sia il verbale che la valutazione in esso contenuta.

b) La valutazione della seconda prova scritta (inglese) contiene anch’essa una serie di punteggi tutti cancellati e corretti, così come il totale (9,2) e tanto, anche in tal caso, senza qualsiasi sigla o nota di convalida.

c) La valutazione della prova scritta pluridisciplinare è contenuta in una griglia dove, per ciascuna materia, sono espressi tre indicatori da 0 a 1 (conoscenza degli argomenti; capacità di sintesi; chiarezza espositiva e correttezza formale).

A fianco di ciascuna delle tre domande per ogni materia, la Commissione ha indicato una serie di voti che dovrebbero condurre, sommati per ciascun indicatore, ai totali indicati nella griglia.

Ciò però non è dato riscontrare per la prova di matematica, di tecnica amministrativa e di dirittoeconomia per le quali i punteggi singoli non corrispondono a quelli indicati nella griglia mentre la circostanza che corrisponde solo il totale (del punteggio) non vale a dissipare la esistenza di note di perplessità e non trasparenza nell’operato della Commissione.;

d) la prova di dirittoeconomia rileva anomalie similari ma in diverso modo: viene infatti indicato un totale di punti 2 che non corrisponde ai tre voti sommati (totale 3) mentre dal totale complessivo della griglia si evince che per tale materia è stato effettivamente sommato il voto 3.

e) Per la prova di storia manca del tutto ogni indicazione dei voti per i tre indicatori, relativi a ciascuna delle tre domande.

f) Manca comunque l’indicazione analitica dei tre voti per ciascuno dei tre indicatori relativamente a ciascuna delle tre domande di ogni materia, e cio per tutte le materie: vi è infatti un solo voto per ogni domanda (tranne che per la prova di francese).

Sarebbero perciò totalmente viziate tutte le valutazioni espresse nella griglia per la terza prova (pluridisciplinare) giacchè non risulta possibile ripercorrere l’iter logico e numerico seguito dalla Commissione, nella valutazione delle singole domande delle varie prove, con riferimento a ciascuno dei tre indicatori riportati nella griglia.

Viene perciò denunciato il difetto di motivazione e la violazione dei principi di logicità e di quelli di buon andamento e razionalità dell’azione amministrativa ( art. 97 Cost.) e di trasparenza della stessa azione della p.a. (art. 1 legge 241/90).

II) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti poiché tutti i verbali dell’esame della ricorrente sono costellati di vizi di forma ed incertezze di redazione, tali da costituire (per la loro quantità e qualità) sintomi di grave perplessità dell’azione della Commissione esaminatrice.

Infatti nella scheda non è riportato completamente l’indirizzo "perito aziendale e corrispondente in lingue estere"; nel verbale del colloquio è rimasta indicata la data (errata) 4.6.2006 anzichè 4.7.2006 accanto alla firma della ricorrente; nella griglia di valutazione del colloquio non è indicata la data; e nella griglia di valutazione della prova pluridisciplinare la data è errata ed è stata corretta senza sigla o nota di convalida; né vi è indicazione del nome del candidato e della classe negli spazi prestampati a ciò dedicati.

III) Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione poiché nel verbale del colloquio, la Commissione riporta una serie di contenuti del colloquio stesso, attribuendoli indistintamente alla ricorrente e ad un altro candidato: come se fossero stati interrogati insieme ed avessero fornito risposte identiche. Tale indistinzione renderebbe impossibile ricostruire il contenuto dei singoli colloqui con riflessi sulla motivazione e sulla verbalizzazione che si rivelerebbero come illogicamente esternate o come addirittura inesistenti (verbalizzazione) tali da non consentire la ricostruzione del contenuto e l’andamento del colloquio svolto dalla ricorrente.

Con atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo proposto a seguito di istruttoria dopo che sono stati depositati in giudizio gli atti del procedimento completi di tutti i documenti la ricorrente richiama i motivi del ricorso introduttivo.

Vengono comunque proposte, con gli stessi motivi aggiunti, le seguenti ulteriori deduzioni:

I) Violazione degli artt. 1 e 3 legge 241/90, eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione. Violazione dei criteri predeterminati dalla Commissione con verbale 29.6.2006 n. 15 poiché nei verbali delle prove di esame, forniti dall’Amministrazione, non risulta nessuna delle correzioni denunciate con il primo motivo di ricorso e tale risultanza denoterebbe la esistenza di una anomalia, che non consente di ritenere sanati i vizi evincibili degli atti del procedimento e che renderebbe emergente la esistenza di concreti dubbi sulla regolarità delle valutazioni compiute, della redazione dei relativi giudizi e della gestione della documentazione ufficiale, durante la prova e dopo la conclusione del procedimento.

In particolare tali anomalie si riscontrerebbero: per l’indicazione "n. 15" contenuta nel verbale a pag. 68 (prova orale) relativa a sua volta al verbale contente i criteri: tale n. 15 mentre è chiaro nel verbale ora depositato in giudizio, è invece visibilmente corretto nel verbale consegnato dall’Istituto alla ricorrente in sede di accesso, depositato con il ricorso; ed inoltre per correzioni relative alla valutazione delle prove di italiano e di inglese che non sarebbero visibili nei verbali ora depositati.

Inoltre, con riferimento alla relazione del dirigente scolastico anch’essa inviata unitamente alla documentazione richiesta con istruttoria, emergerebbe astiosa insofferenza nei confronti dell’alunna che intendeva solo esercitare un diritto alla stessa riconosciuto (alla tutela in sede giurisdizionale). Viene denunciata la esistenza di ulteriore vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti rilevabile in via sintomatica da:

a) l’errore nell’apposizione della data sulla scheda addebitato alla ricorrente anziché alla Commissione che aveva in svolgimento il procedimento d’esame;

b) la espressione "sempre che si conoscano i numeri" (in "Relazione") anch’essa strumentale ad una preconcetta valutazione negativa della ricorrente, mentre si ignora la circostanza che non spetta alla alunna correggere e rivedere i numeri dei verbali;

c) la precisazione che la ricorrente è stata "ammessa di diritto" agli esami di Stato quale nota di demerito mentre trattavasi di ammissione prevista e voluta dalla legge.;

d) la terza lingua straniera di cui viene asserito, in chiave negativa per la ricorrente, che la stessa non si sarebbe resa conto del fatto che tale insegnamento, pur previsto nel progetto non era stato invece svolto.

Tanto, al fine di esentare l’Istituto da ogni responsabilità per aver previsto un insegnamento e non averlo mai attivato.

Conclude la ricorrente insistendo anche nella domanda, già formulata nel ricorso principale, di risarcimento del danno riconducibile alla sua reiscrizione al quinto anno del corso d’istruzione secondaria superiore ed alla perdita della possibilità di conseguire il diploma ad indirizzo "corrispondente in lingue estere" (poiché l’Istituto tecnico commerciale di Ceccano ha istituito tale corso "una tantum") sicchè la reiscrizione al quinto anno è avvenuta per l’indirizzo generico di "perito aziendale" in altre scuole.

Il contraddittorio risulta istituito sia per il ricorso introduttivo che per l’atto contenente motivi allo stesso aggiuntivi nei confronti del Ministero della P.I. il quale si è costituito in giudizio a mezzo della Avvocatura Generale dello Stato.

Tanto premesso anche in ordine alla costituzione del contraddittorio osserva il Collegio quanto segue.

Giova iniziare la disamina delle censure svolte nel ricorso dai rilievi (terzo motivo) riferiti allo svolgimento della prova orale (il colloquio) poiché viene dalla attuale ricorrente posta in dubbio la effettiva individuabilità del suo svolgimento quale prova interessante la sua condizione di singolo candidato chiamato a sostenerla il giorno della relativa convocazione.

Rileva la istante la impossibilità di sceverare i contenuti e l’andamento del colloquio tanto che nel verbale relativo alla stessa prova orale sarebbero riportati, indistintamente, una serie di dati riferiti ai contenuti del colloquio ma senza che si renda possibile individuare quelli riferibili alla prova da lei sostenuta ovvero da altro candidato. E tanto anche per la valutazione della stessa prova poiché non risulterebbe possibile individuare neppure una specifica e singola motivazione dell’esito dello stesso colloquio che sia riferibile alla attuale istante.

Tali rilievi risultano, ad avviso del Collegio, infondati.

Nel verbale n. 19 del 4/7/2006 relativo al giorno dello svolgimento del colloquio da parte della ricorrente (e degli altri candidati convocati per lo stesso giorno) risulta che la Commissione ha proceduto alla conduzione dei colloqui ed ha verbalizzato che "per ogni candidato vengono trascritti sulla apposita scheda gli argomenti trattati".

Nello stesso Verbale viene inoltre precisato relativamente alla prova sostenuta da due candidati, uno dei quali la ricorrente, che "… Sulle domande proposte dai Commissari i candidati non hanno saputo orientarsi e, sollecitati ulteriormente ad esporre degli argomenti a piacere, non hanno comunque saputo rispondere".

Non risulta dunque in alcun modo provato, né risultano idonee a smentire quanto risulta dal verbale, le affermazioni della ricorrente basate su una indistinguibilità delle domande che invece sono state trascritte sulla sua scheda.

Quanto alla non evincibilità, ovvero con più aderenza alle prospettazioni della ricorrente, alla indistinguibilità della motivazione siccome non indirizzata ad un determinato candidato ma riferita a due degli stessi (la ricorrente e l’altro studente nel verbale indicato) osserva il Collegio che la formulazione di uno stesso giudizio nei confronti di due candidati riportata nel verbale in cui vengono espressamente rilevate ed indicate le carenze dimostrate nel corso del colloquio ("Sulle domande proposte dai Commissari i candidati non hanno saputo orientarsi e, sollecitati ulteriormente ad esporre degli argomenti a piacere, non hanno comunque saputo rispondere") non consente di ritenere, in ragione solo della rilevabilità di un identico apprezzamento valutativo per entrambi, inesistente la formulazione di un giudizio univoco e determinato per ciascuno dei candidati per i quali lo stesso giudizio è stato con pari formulazione esternato.

Nessun pregio, per evidente constatabilità, rivestono le osservazioni dalla ricorrente formulate nel secondo motivo, riferite alla data errata nel verbale del colloquio apposta accanto alla sua firma (4/6/2006 anziché 4/7/2006) ed alle altre omissioni indicate nello stesso secondo motivo del ricorso introduttivo per quanto concerne l’andamento del colloquio, che non si palesano suscettibili di costituire elemento di invalidità della stessa prova poiché la data esatta del colloquio (cioè 4/7/2006) risulta dal verbale relativo alla riunione nello stesso giorno della Commissione che ha proceduto alle operazioni d’esame per i candidati convocati per sostenere il colloquio secondo il calendario in precedenza stilato.

Tanto ritenuto, passando alle altre censure va rilevato che le prime tra quelle proposte dalla deducente sono in prevalenza indirizzate a denunciare in via generale ovvero in relazione a ricorrenze particolari:

a) la esistenza di frequenti cancellazioni e correzioni apportate in sede di valutazione delle prove da lei sostenute: nelle parti contenenti la espressione del giudizio sugli elaborati ovvero sui verbali della Commissione d’esame (non recanti alcun segno atto a convalidarle);

b) la divergenza tra punteggi parziali e punteggio totale rinvenibile nelle griglie relative alla valutazione di alcune materie (prove scritte) che non assicurerebbe né la certa esistenza degli elementi sottostanti sui quali vengono basati gli apprezzamenti dalla Commissione espressi in punteggi, né consentirebbe di individuare la esistenza di una effettiva motivazione degli stessi giudizi che non trasparirebbe neanche dai verbali di esami, anch’essi costellati da irregolarità formali e da motivazioni di formulazione ad oggetto incerto o di non sicura determinazione. Tali rilievi vengono poi reiterati nei motivi aggiunti proposti ad avvenuta esecuzione di istruttoria in cui la circostanza che dai verbali relativi alle prove di esame fornita dall’Amministrazione non risulterebbe nessuna correzione starebbe ad avvalorare la esistenza di irregolarità delle operazioni di valutazione compiute.

Siffatte censure, più che per individuare la esistenza di elementi integranti fattispecie di falsità in atti provenienti da Organi di pubblica amministrazione inducenti, ove come tali denunciate, la possibile instaurazione processuale dell’incidente di falso, vengono proposte dalla ricorrente, che della proposizione della eventuale querela di falso non fa alcun cenno, con l’unico intendimento di evidenziare la esistenza di vizi suscettibili di inficiare le valutazioni espresse dalla Commissione sulle prove svolte che non sarebbero sorrette da una chiara trasparenza dei presupposti sui quali i relativi apprezzamenti sono stati formulati, non ben individuabili né dai verbali redatti né da altra documentazione, e non consentirebbero in tal modo di individuare neppure la motivazione di quei giudizi di cui si impone invece la espressione.

L’esame completo della documentazione versata in giudizio consente invece di disattendere la esistenza delle carenze nei sensi sopraesposti denunciate dalla ricorrente.

La motivazione designante l’avvenuto esame da parte della Commissione di tutti gli elementi sui quali la stessa era tenuta compiere le valutazioni ed ad esprimere il relativo giudizio emerge, per quanto concerne le prove scritte, dall’uso da parte della stessa Commissione in sede della loro valutazione, delle apposite "griglie di valutazione" contenenti la espressione dei punti attribuiti alla ricorrente per ciascuno degli indicatori e descrittori come analiticamente suddivisi nelle stesse griglie.

Tanto (sempre restando alle prove scritte) è dato riscontrare per tutte le prove cui si riferisce la ricorrente.

Restano però da esaminare gli ulteriori e più particolari rilievi diretti ad evidenziare la esistenza di divergenze per quanto concerne in particolare la valutazione della prova pluridisciplinare che non consentirebbe di riscontrare una perfetta concordanza dei punteggi attribuiti.

In particolare, per le prove di dirittoeconomia denuncia la ricorrente che nella "griglia di correzioni" i punteggi singoli non corrisponderebbero nella loro somma, mentre corrisponderebbe come esatto il totale (del punteggio).

Infatti, asserisce la ricorrente, per il dirittoeconomia la Commissione ha indicato un totale di punti 2 che non corrisponde ai tre voti di griglia sommati che dovrebbero condurre ad un totale di 3 punti.

La anomalia rilevata dalla ricorrente non assume rilevanza ai fini della attribuzione del punteggio totale.

La stessa deducente ammette che, nonostante le predette divergenze, risulta tuttavia esatto il totale del punteggio effettivamente computato sicchè la censura risulta proposta unicamente allo scopo di indurre anche da tali divergenze benché non determinanti né incidenti sul totale del punteggio attribuito, la esistenza di elementi di incertezza e perplessità nella espressione del punteggio, non desumibili invece per quanto sopra evidenziato.

Parimenti non rilevano le divergenze, quanto alla valutazione della prova pluridisciplinare, dalla ricorrente denunciate per le materie di matematica e di tecnica amministrativa poiché anche se i punteggi singoli "… non corrispondono a quelli indicati nello schema…" la stessa ricorrente evidenzia che "… il totale… (è)… invece corrispondente".

Quanto alla prova di Storia per la quale la ricorrente evidenzia la mancanza assoluta di qualsiasi indicazione di voti per ciascuna delle tre domande, la griglia di correzione della terza prova riporta i voti attribuiti per ciascuno dei tre indicatori (0,30 per l’indicatore "Conoscenza degli argomenti; 0,30 per "Capacità di sintesi"; 0,20 per "Chiarezza espositiva e correttezza formale"):

Tanto deve ritenersi sufficiente poiché la indicazione dei voti a fianco di ciascuna risposta se è a discrezione del docente non è invece imposta da nessuna disposizione.

Deve perciò concludersi che non possono in alcun modo ritenersi viziate tutte le valutazioni riferibili alla terza prova (pluridisciplinare) né può ritenersi esistente, in particolare, il denunciato vizio di motivazione poiché il risultato della valutazione delle risposte fornite dalla candidata è costituito dalla espressione numerica dei voti che sta a significare l’esito della valutazione effettuata dall’Organo esaminatore.

Poiché nell’atto contenente motivi aggiunti, oltre che rimarcate le già rilevate anomalie di cui si è poc’anzi evidenziata la irrilevanza, viene formulata anche la ulteriore denuncia della attribuzione artatamente ostile per la candidata di irregolarità alla stessa addebitate (quale ad esempio l’errore nella apposizione della data sulla "scheda") ovvero di altre circostanze denotanti una preconcetta valutazione negativa della ricorrente che starebbero ad indicare la illegittima precostituzione in sfavore della stessa di profili di demerito, anche tali rilievi appaiono formulati a livello di argomentazioni meramente congetturali di uno sviamento del potere attribuito all’Organo competente ad esprimere giudizi sulle prove svolte dalla ricorrente, a fronte della già rilevata esistenza di votazioni espresse in esito alla valutazione delle prove svolte dalla stessa e di giudizi contenenti la indicazione (vedasi quelli relative al colloquio) delle carenze rilevate come negative per la candidata.

Non si ravvisa dunque la esistenza di nessun profilo che consenta l’accoglimento del ricorso che va perciò rigettato mentre emergono ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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