T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 01-04-2011, n. 2867 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la società A.L. s.r.l. impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto ministeriale del 9.5.2006 in epigrafe, con cui il Ministero delle Attività Produttive, in relazione al progetto n. 69224/11, ha disposto la revoca del decreto già adottato in favore della ricorrente – relativo alla concessione, in via provvisoria, di un contributo in conto impianti pari a euro 262.308,46 e di cui la beneficiaria riceveva la prima tranche, pari a euro 131.154,23 – e disposto il disimpegno dell’importo reso ancora disponibile, "considerato che la Ditta, come comunicato con nota del 16.12.2005 dalla Banca concessionaria, ha dichiarato di rinunciare alla realizzazione del progetto di investimento".

La ricorrente deduce l’eccesso di potere dell’Amministrazione intimata sotto diversi profili quali: il travisamento e l’erronea supposizione dei fatti, la manifesta ingiustizia; in particolare, l’interessata deduce di aver completato il progetto agevolato, che dunque sarebbe stato integralmente attuato, sia pure entro un termine maggiore di quello previsto dal decreto di concessione provvisoria, a causa dei riflessi negativi indotti dalla difficile situazione economica nazionale; rappresenta altresì di aver rivolto istanza di sospensione della richiesta di rimborso del contributo erogato e di aver revocato la propria rinuncia alle agevolazioni, chiedendo anche l’erogazione della seconda tranche del contributo.

Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.

Con ordinanza 6 settembre 2006, n. 4960, la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta con il ricorso, limitatamente al recupero delle somme richieste.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Ed invero, nell’ipotesi di revoca di contributi per fatto asseritamente imputabile al beneficiario (rappresentato, nella specie, dalla dichiarazione di rinuncia alla realizzazione del progetto di investimento per il quale le agevolazioni finanziarie erano state riconosciute, sia pure a titolo provvisorio, alla società A.), sussiste in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere dall’accertamento se detti finanziamenti siano stati concessi in via provvisoria o definitiva (Cass. civ., SS.UU., 25 novembre 2008 n. 28041; 10 luglio 2006 n. 15618; Cons. Stato, VI Sez., 22 marzo 2007 n. 1375; 5 novembre 2007 n. 5700; 5 dicembre 2007 n. 6195; 16 gennaio 2008 n. 210; 15 aprile 2008 n. 1741).

Ciò in quanto il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell’Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell’Amministrazione di agire in autotutela, annullando i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità, quale ad es. la mancanza di un requisito necessario per ottenere il finanziamento, ovvero revocandoli per contrasto originario con l’interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere), con la conseguenza che il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l’Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (Cass. Civ., SS.UU., 8 gennaio 2007 n. 117; 12 febbraio 1999 n. 57; 7 luglio 1988 n. 4480; 28 maggio 1986 n. 3600; Cons. Stato, VI Sez., 22 novembre 2004 n. 7659; IV Sez., 15 novembre 2004 n. 7384; 1 aprile 2004 n. 1822; VI Sez., 3 novembre 2003 n. 6826; 20 giugno 2003 n. 7659; 9 maggio 2002 n. 2539).

Ed invero, l’erogazione del contributo – sia in via provvisoria che definitiva – crea un credito dell’impresa all’agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’Amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione in rapporto a spese non ammissibili.

Di qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame per difetto di giurisdizione, essendo impugnata la revoca del contributo motivata in relazione alla dichiarazione della beneficiaria di voler rinunciare alla realizzazione del progetto di investimento.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere riproposto a cura della parte interessata, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo Tribunale amministrativo, in applicazione dell’art. 11 del DLgs 2 luglio 2010, n. 104; cessano, conseguentemente, gli effetti dell’ordinanza 6 settembre 2006, n. 4960, emessa dalla Sezione in sede cautelare.

Considerata la difficoltà delle questioni interpretative trattate, ai fini della individuazione del Giudice avente giurisdizione per la odierna controversia, sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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