T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 07-07-2010, n. 23189 STRANIERI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con atto (n. 10157/2002) il sig. S.H.M., cittadino del Bangladesh, ha adito questo Tribunale per l’annullamento del provvedimento del Questore di Roma in data 16 luglio 2002con cui è stata respinta la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ed intimato di rilasciare il territorio dello Stato italiano entro 15 giorni dalla notifica dello stesso.

Riferisce di essere entrato nel territorio italiano in data 10.11.2000 ancora minorenne e di essere stato oggetto di apposito provvedimento che ne ha disposto la tutela in favore del sig. Ahmed Nazir ed il rilascio del permesso di soggiorno con scadenza 1.6.2001.

2. Espone di aver presentato all’Amministrazione intimata istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e di avervi allegato idonea documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa presso la R. s.r.l..

3. Con il decreto, in epigrafe indicato, il Questore di Roma ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a) Violazione e falsa applicazione della legge n. 40/1998, del decreto legislativo n. 286/1998 e della circolare del Ministero dell’Interno n. 300/C/227729/12/207/1 Div, posto che la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno doveva essere accolta sussistendo i presupposti di cui all’art. 30 della legge n. 40 e dell’art. 32 del decreto delegato n. 286.

b) Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti, per omessa considerazione e valutazione della documentazione presentata dal ricorrente a corredo della sua istanza.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e, per tale ragione, deve essere accolto.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che il provvedimento questorile, in epigrafe indicato, risulta essere adottato sul presupposto che il ricorrente sarebbe stato sottoposto a tutela e non sarebbe stato successivamente affidato ai sensi dell’art. 4 della legge 4.5.1983, n. 184, con la conseguenza che il permesso di soggiorno non sarebbe rinnovabile a norma degli artt. 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998, stante la temporaneità di quello rilasciato sino al compimento della maggiore età.

Giova, altresì, osservare che parte ricorrente è entrata nel territorio italiano sprovvista del permesso di soggiorno successivamente rilasciato in ragione dell’intervenuta sua tutela ad un tutore individuato nella persona del sig. Ahmed Nazir residente in Italia, che il ricorrente stesso ha stipulato contratto di lavoro a tempo indeterminato con la ditta R. s.r.l., e che raggiunta la maggiore età ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Orbene, a norma dell’art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età), comma 1 del decreto legislativo 286 del 1998, "Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per l’accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23".

Al fine del decidere, il Collegio non può che rinviare ad un costante insegnamento giurisprudenziale della Sezione che ha accolto i ricorsi proposti da stranieri cui era stato denegato il permesso di soggiorno all’atto del compimento della maggiore età, perché sottoposti, al momento dell’ingresso nel territorio italiano in età minore, a tutela e non ad affidamento.

Difatti l’articolo 32 del decreto legislativo n.286/1998 consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro "ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n.184.

Orbene, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno per essere entrato minorenne in Italia e sottoposto dal giudice tutelare a tutela, al ricorrente deve essere riconosciuto titolo, una volta raggiunta la maggiore età, alla conversione del permesso di soggiorno per " minore età " in permesso di soggiorno per " lavoro subordinato " ravvisabile, nel caso di specie, in ragione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la società sopra indicata.

Deve, a tale proposito, osservarsi che il minore sottoposto a tutela è titolare di uno status che, secondo la sentenza della Corte costituzionale 5 giugno 2003 n. 198, va equiparato a quello del minore affidato ex art. 32 comma 1, d.lg. n. 286 del 1998; ne consegue, pertanto, l’illegittimità del diniego opposto dalla Questura al rinnovo del permesso di soggiorno motivato dall’assenza dei requisiti prescritti dall’art. 32 comma 1 bis, d.lg. n. 286 del 1998, cit., come modificato dalla l. n. 189 del 2002 (in base al quale il permesso di soggiorno può essere rilasciato " ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato), giacché tale ultima previsione costituisce una fattispecie ulteriore e distinta rispetto a quella di cui al precedente comma 1.

Pertanto, per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giustificati motivi per disporre, fra le parti in causa, l’integrale compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:

Patrizio Giulia, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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