T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 07-07-2010, n. 23188 CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con atto (n. 238/2009) il sig. G.D.F. ha adito questo Tribunale per l’annullamento del decreto ministeriale nell’epigrafe indicato, con cui è stato escluso dalla partecipazione al concorso pubblico a n. 40 posti di commissario della Polizia di Stato indetto con decreto ministeriale 1 febbraio 2007 per "difetto del titolo di studio".

2. Avverso tale provvedimento il sig. D.F. lamenta:

– che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente disposto la sua esclusione nonostante fosse in possesso della laurea in scienze giuridiche conseguita presso l’Università degli studi della Magna Grecia in data 29.3.2006.

3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dell’interno che ha chiesto il rigetto del gravame.

4. Il ricorso è infondato e, per tale ragione, deve essere respinto.

4.1 Osserva il Collegio che il sig. D.F. lamenta l’illegittimità della sua esclusione disposta per "difetto del titolo di studio" asserendo di essere in possesso del diploma di laurea in scienze giuridiche e, dunque, del requisito di ammissione di cui all’art. 2 del bando di concorso di cui al succitato decreto ministeriale 1.2.2007.

4.2 L’art. 2 del bando di concorso espressamente richiede che i partecipanti alla procedura selettiva in questione siano in possesso "1) di diploma di laurea in giurisprudenza in scienze politiche o lauree equipollenti conseguito presso una Università della Repubblica Italiana o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, rilasciato secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative; 2) oppure laurea specialistica, conseguita presso una Università della Repubblica Italiana o presso un istituto di istruzione secondaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di laurea, previste dal decreto interministeriale del 6 febbraio 2004: – classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S); – classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S)"…….. 3) oppure diploma di laurea conseguita presso una Università della Repubblica Italiana o presso un istituto di istruzione secondaria equiparato rilasciato secondo l’ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative, equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche di cui al punto 2) dal decreto interministeriale…del 5 maggio 2004…".

E’ dato rilevare, al fine del decidere, che il sig. D.F. è in possesso del diploma di laurea in scienze giuridiche di durata triennale.

L’attuale disciplina dell’ordinamento degli studi universitari dettata, ai sensi dell’art. 17, comma 95, della L. 15.5.1997 n. 127, dal D.M. 1999, n. 509 prevede che per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica (biennale) occorre essere in possesso della laurea (triennale), ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. La disciplina dei titoli universitari ed in particolare con il D.M. 509/99, stabilisce che le università rilasciano la laurea (L) come titolo di primo livello e la laurea specialistica (LS) quale titolo di secondo livello. Ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 5 del succitato decreto il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonchè l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali, mentre il corso di laurea specialistica ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

Il d.m. 5.5.2004 ha poi equiparato ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, i diplomi di laurea (DL) conseguiti dopo la frequenza di un corso quadriennale alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS).Ne consegue al fine del decidere, che la formula "diploma di laurea" altro non può che essere riferita al vecchio corso di quattro anni, a conclusione del quale si consegue il diploma di laurea (DL) e alla laurea specialistica, in applicazione al criterio di equiparazione introdotto dal medesimo d.m. 5.5.2004, non potendosi estendere alla laurea di primo livello, non equiparata al diploma di laurea quadriennale.Per tale ragione, poiché il bando nel caso de quo ha richiesto il diploma di laurea in giurisprudenza o altra laurea equipollente o corrispondente alla laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento, la formula utilizzata non può essere riferita alla laurea di primo livello, che non è equipollente al diploma di laurea o alla laurea specialistica, espressamente richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva in questione.

Pertanto, per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giustificati motivi per disporre, fra le parti in causa, l’integrale compensazione delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:

Patrizio Giulia, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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