T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 01-04-2011, n. 517 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

segue:
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Prefettura di Brescia con decreto del 25 ottobre 2010, sulla base di una segnalazione dei carabinieri della Stazione di Bagnolo Mella del 2 giugno 2009, ha vietato al ricorrente G.B. di detenere qualsiasi tipo di armi e ha intimato allo stesso di venderle o cederle a persona non convivente nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

2. Su questo presupposto la Questura di Brescia con decreto dell’8 novembre 2010 ha respinto la richiesta di rinnovo del porto d’armi a uso caccia.

3. Contro i suddetti provvedimenti il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 25 gennaio 2011 e depositato il 23 febbraio 2011. Le censure si possono così sintetizzare: (i) difetto di istruttoria, in quanto il ricorrente dopo la segnalazione dei carabinieri ha intrapreso un percorso riabilitativo presso il Sert di Orzinuovi; (ii) travisamento, in quanto l’episodio oggetto della segnalazione avrebbe un rilievo minimo.

4. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

5. Con memoria depositata il 25 marzo 2011 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del ricorso.

6. Il ricorso deve quindi essere dichiarato estinto. Non essendosi costituita l’amministrazione non è necessaria una pronuncia sulle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del ricorso.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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