Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-04-2011) 11-04-2011, n. 14428 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sibilità del secondo (RG 34270/10).
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con motivato decreto in data 18.1.2010 il g.i.p. del Tribunale di Bari -in adesione alle richieste del procedente p.m. presso lo stesso Tribunale, gravate da opposizione della p.o. – denunciante avv. F.M., opposizione dichiarata contestualmente inammissibile ai sensi dell’art. 410 c.p.p., comma 2 – ha deliberato l’archiviazione del procedimento penale per omissione e ritardo di atti di ufficio iscritto nei confronti di Fo.Do., funzionario di cancelleria della sezione distaccata di Altamura del Tribunale di Bari, accusato con denuncia del 18.10.2010 dell’avv. F. (che nei successivi atti chiarirà di averlo erroneamente indicato come funzionario responsabile in luogo del funzionario C.F.) di avere indebitamente preteso il previo pagamento di diritti di cancelleria per il rilascio di copie di atti di un procedimento di volontaria giurisdizione (amministrazione di sostegno per persone incapaci).

L’inammissibilità dell’opposizione all’archiviazione è stata motivata dal g.i.p., in uno alla susseguente valutazione di infondatezza della notizia di reato emersa dalle indagini svolte dal p.m. ("la richiesta dell’operatore di cancelleria non appare arbitraria e non è dato ravvisare nella condotta posta in essere un indebito rifiuto di un atto che debba essere compiuto senza ritardo e neppure una violazione di legge o regolamento intenzionalmente diretto ad arrecare ad altri un danno ingiusto"), sulla base della mancata indicazione da parte dell’opponente di specifici atti suppletivi di indagine e della inconferenza o non decisività dei temi conoscitivi prospettati dalla stessa opponente, limitatasi a criticare le valutazioni formulate nella richiesta definitoria del p.m. e a ribadire le originarie censure (denuncia) sull’arbitrarietà e illegittimità della condotta funzionale del cancelliere Fo. o chi per lui ( C.).

2.- Avverso l’indicato decreto di archiviazione ex art. 410 c.p.p., comma 2 la p.o. F.M. ha proposto, con il ministero del difensore, ricorso per cassazione (ricorso RG 39275/10), deducendone l’illegittimità: a) per elusione della disciplina regolante il contraddittorio camerale ( art. 409 c.p.p., comma 2, artt. 410 e 127 c.p.p.), non avendo il g.i.p. fissato l’udienza ex art. 409 c.p.p., comma 2, così vulnerando le garanzie difensive della persona offesa opponentesi all’archiviazione; b) difetto o insufficienza della motivazione sui profili di doglianza esposti con l’atto di opposizione. In particolar modo la ricorrente contesta la ritenuta carenza dei prefigurati elementi suppletivi di indagine, argomentando l’asserita concretezza e specificità delle ulteriori verifiche esperibili con peculiare riguardo ai "referenti normativi" dei quali non si sarebbe tenuto conto nelle indagini preliminari.

3.- Tale ricorso di F.M. è affetto da manifesta infondatezza e deve, per ciò, essere dichiarato inammissibile.

In vero, precisato che le doglianze della ricorrente si concentrano sulla deliberata inammissibilità dell’opposizione (essendo tautologico dolersi della mancanza dell’udienza camerale derivante ex lege da tale previa inammissibilità), il giudizio di inammissibilità dell’opposizione della persona offesa dianzi illustrato esprime – per quel che si desume dal testo del provvedimento – la trasparente completezza del vaglio effettuato dal g.i.p. in merito a rilevanza e pertinenza (cioè inerenza al thema decidendum) degli argomenti censori indicati dall’opponente.

Argomenti focalizzati su "referenti normativi", di cui si contesta l’interpretazione, ma non già -come deduce il concludente Procuratore Generale in sede- su particolari mezzi di indagine suppletivi.

La decisione adottata dal g.i.p. è del tutto aderente al dettato normativo e pienamente in linea con lo stabile orientamento interpretativo delineato in materia da questa Corte regolatrice, il giudizio sulla vaghezza e non inerenza degli accertamenti indicati nell’atto di opposizione (nel caso di specie in concreto mancanti) non traducendosi in alcuna valutazione, diretta o indiretta od anticipata, del merito della rilevanza penale dei fatti denunciati dalla F. (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 6, 29.5.2008 n. 40593, P.O. in proc. Srilletta, rv. 241360; Cass. Sez. 4, 27.10.2010 n. 41625, P.O. in proc. ignoti, rv. 248914). Può aggiungersi per completezza, in riferimento alla doglianza relativa all’omessa celebrazione dell’udienza camerale, che la censura della ricorrente è incongrua alla stregua delle disposizioni codicistiche disciplinanti la procedura incidentale introdotta dall’opposizione della persona offesa contro la richiesta di archiviazione. Non è dubitabile, infatti, che l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa ritenuta dal decidente G.I.P. in base alla carenza delle condizioni previste dall’art. 410 c.p.p., comma 1 (quali strumenti asseveranti la necessità od opportunità di prosecuzione delle indagini) in rapporto alla vagliata infondatezza della notizia di reato (ostativa ad ulteriori indagini) consente senz’altro al g.i.p. di disporre l’archiviazione degli atti de plano, senza procedere alla fissazione dell’udienza camerale di cui all’art. 409 c.p.p., comma 2, come chiarito da risalente giurisprudenza di legittimità. 4.- Aderendo ad altra autonoma richiesta del procedente p.m., il g.i.p. del Tribunale di Bari con ulteriore decreto emesso de plano ai sensi dell’art. 410 c.p.p., comma 2 in data 26.3.2010 ha dichiarato inammissibile l’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa F.M. e disposto l’archiviazione degli atti per infondatezza della notizia di reato relativa all’ipotesi di omissione e/o ritardo di atti di ufficio configurata nei confronti di Fa.Ni., direttore di cancelleria della sezione di Altamura del Tribunale di Bari, con denuncia in data 30.12.2008 della F., lamentante l’indebito rifiuto ad opera del personale di cancelleria dell’attestazione di avvenuto "deposito" su copie di atti depositati dal legale presso quell’ufficio giudiziario.

Anche questo secondo provvedimento di archiviazione è stato impugnato per cassazione (ricorso RG 34270/10) dall’avv. F. M., che ne adduce la inammissibilità per ragioni omologhe a quelle descritte con il precedente ricorso contro l’anteriore provvedimento di archiviazione del g.i.p. del Tribunale di Bari del 18.1.2010.

Detta impugnazione è inammissibile per motivi di natura pregiudiziale attinenti alla legittimazione della ricorrente, poichè – tacendo l’inammissibilità della opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m. puntualmente esposta dal decidente g.i.p. (mancata indicazione di specifici mezzi di investigazione suppletiva) – il ricorso, nel caso di specie, è stato proposto personalmente dalla p.o. F..

Per la valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dall’art. 613 c.p.p., secondo cui, ad eccezione delle parti processuali in senso tecnico, l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto da difensori inseriti nell’albo speciale della Corte di Cassazione, atteso che alla persona offesa non può competere la qualificazione soggettiva di parte processuale e che le altre parti private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio ( art. 100 c.p.p., comma 1) se non col ministero di un difensore munito di specifico mandato defensionale ancorchè non integrato da procura speciale (cfr.: Cass. S.U. 27.9.2007 n. 47473, Lo Mauro, rv. 237854: "Il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona offesa dal reato deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all’autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non occorrendo peraltro il conferimento al predetto difensore di procura speciale "ad hoc" ai sensi dell’art. 122 c.p.p."; Cass. Sez. 6,20.11.2008 n. 48440, P.O. inproc. Gemmiti, rv. 242141).

Nè a tali conclusioni può far velo la circostanza per cui la ricorrente persona offesa F. sia altresì persona esercente la professione legale (Cass. Sez. 6, 30.1.2008 n. 25790, P.O. in proc. Poddighe, rv. 241238: "In tema di impugnazioni, la persona offesa non può proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, neppure quando rivesta essa stessa la qualità di difensore iscritto nell’albo speciale"; Cass. Sez. 6, 13.2.2009 n. 19809, P.O. in proc. Barogi, rv. 243836: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla persona offesa, a nulla rilevando che la stessa abbia il titolo di difensore iscritto nell’apposito albo").

Alla declaratoria di inammissibilità dei due ricorsi segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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