Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14450 Concessioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 7.11.2003 Autoservizi Fecchio impugnava l’o.i. n. 42543 del dirigente dell’area trasporti pianificazione e tutela del territorio della Provincia di Rovigo per violazione della L.R. n. 46 del 1996, art. 6 cui venivano riunite altre due cause.

Con sentenza 422/05 il GP di Rovigo accoglieva le opposizioni facendo riferimento alla nota della regione Veneto n. 222620 del 30.3.2004 relativa a servizi atipici, che riteneva non più obbligatorio il nulla osta del Comune, determinazione suffragata dalla L. n. 218 del 2003 sulla liberalizzazione del servizio di noleggio e ritenuta riferibile anche alle Province.

Ricorre l’amministrazione provinciale di Rovigo con tre motivi, illustrati da memoria, non svolge difese controparte.
Motivi della decisione

Le censure sono così articolate:

A -violazione della L.R. Veneto 14 settembre 1994, n. 46, art. 1, commi 3 e 4 e art. 2, commi 1 e 4, giacchè la sentenza , nel condividere la nota della Regione Veneto n. 222620 del 30.3.2004 sulla non ulteriore necessità di nulla osta per l’esercizio del trasporto effettuato dall’opponente, aveva operato una indebita assimilazione tra gli autoservizi atipici, disciplinati dalla legge regionale, ed i servizi di noleggio definiti dalla Legge Quadro 11 agosto 2003, n. 218, art. 2. B- violazione del principio di legalità, avendo fatto applicazione della Legge Quadro n. 218/2003 sopravvenuta alla commissione dell’infrazione in data 9, 10 e 11 luglio 2003.

C – violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 7 perchè la lettura del dispositivo era stata differita ad una udienza successiva a quella di discussione.

Precedono nell’ordine logico l’esame e la declaratoria dell’infondatezza del motivo sub C. Dalla sentenza emerge che la discussione della causa è avvenuta il 5.5.2005 e che esaurita la discussione, come verbalizzato, la causa era trattenuta a sentenza. riservandosi, stante la particolarità della fattispecie in esame, la lettura del dispositivo il successivo 16.5.2005.

Infine il 16.5.2005, presenti i procuratori delle parti, si dava lettura del dispositivo. mentre la sentenza veniva depositata il 28.5.2005.

La presenza dei procuratori delle parti alla udienza del 16.5.2005 e la possibilità di reiterare la discussione comportano che non è stato sostanzialmente violato il principio di immediatezza, che impone la lettura del dispositivo nella stessa data della decisione.

Questa Corte Suprema ha statuito che non determina nullità della decisione la lettura del dispositivo in altra udienza successiva a quella della decisione in quanto tale irregolarità non impedisce all’atto di raggiungere lo scopo nè comporta violazione insanabile dei diritti della difesa come nel diverso caso della omessa lettura del dispositivo che determina, invece, nullità insanabile della sentenza per mancanza di un requisito formale per il raggiungimento dello scopo dell’atto (Cass. 9.3.2010 n. 5659).

In senso sostanzialmente conforme Cass. 26.1.2010 n. 1 569 con la precisazione che nella successiva udienza, le parti, se vogliono essere presenti, hanno facoltà di proseguire la discussione.

Fondati, invece, sono i motivi sub A) e B).

La L.R. n. 46 del 1994, art. 1, comma 1 definisce autoservizi atipici quelli caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico. con itinerari, orari e frequenze prestabiliti e rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi ma al soggetto che predispone ed organizza il servizio; al comma 3 prevede che i servizi possono essere esercitati solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dagli enti competenti; al comma 4 che i servizi sono affidati alle aziende di trasporto titolari di concessione di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio con conducente che, per tale attività, sono tenute ad utilizzare esclusivamente autobus immatricolati per i servizi di linea o di noleggio. Tali autoservizi non sono quindi assimilabili ai servizi di noleggio di autobus con conducente, quali vanno intesi, anche secondo la definizione datane dalla L. n. 218 del 2003, come servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell’importo complessivo dovuto per l’impiego e l’impegno dell’autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo, ma come una categoria intermedia caratterizzata sia dalla continuatività e periodicità dei servizi di linea che dalla loro richiesta da parte di terzi committenti.

Ne consegue che a prescindere dalla considerazione della sopravvenienza della L. n. 218 del 2003 alla commissione delle violazioni, la stessa non poteva neppure in via interpretativa trovare applicazione rispetto a fattispecie diverse da quelle dalla stessa disciplinate.

Alla fondatezza dei motivi segue la cassazione della sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Rovigo per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte rigetta il terzo motivo del ricorso, accoglie il primo ed il secondo motivo. cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Rovigo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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