Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2011) 11-04-2011, n. 14538 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 29 marzo 2010 il Tribunale per il riesame dell’Aquila ha confermato il decreto del G.I.P. del Tribunale di Sulmona del 22 febbraio 2010 con il quale è stato convalidato il sequestro preventivo dell’autovettura ricevuta in leasing da B. A. ed alla cui guida è stato sorpreso il fratello B. G. non in possesso di patente di guida perchè revocata.

B.A. e B.G. propongono ricorso per cassazione avverso tale ordinanza lamentando violazione di legge, in quanto l’art. 116 C.d.S., nel sanzionare l’affidamento di un veicolo a chi non abbia conseguito la patente di guida, non prevede il sequestro preventivo del veicolo che pertanto deve ritenersi illegale.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Va premesso che il sequestro in questione è stato disposto ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 1, stante il pericolo che la libera disponibilità dell’autovettura possa agevolare la commissione di altri reati.

In tema di sequestro preventivo, il richiesto nesso funzionale tra la cosa pertinente al reato e la possibile reiterazione dell’attività criminosa deve essere intrinseco, essenziale e non occasionale, ovvero tale da rendere una "res", in se stessa lecita, oggettivamente e specificamente predisposta per la commissione di futuri reati (Cass. 2 ottobre 2007 n. 39011).

Il giudice di merito, nel caso in esame, ha fatto corretta applicazione di tale principio, motivando il sequestro con l’elevata probabilità di reiterazione, da parte dell’indagato, di condotte di guida dell’autovettura nonostante non sia munito di patente di guida.

Tale probabilità è, poi, congruamente motivata con i numerosi precedenti specifici, essendo stato B.G. ripetutamente sorpreso alla guida dell’autovettura del fratello B.A. pur non essendo in possesso di patente di guida, donde la necessità di impedire il ripetersi del reato.

A nulla rilevano le considerazioni svolte dal ricorrente riguardo alla mancata previsione della confisca per il reato di cui all’art. 116 C.d.S. contestatogli in quanto, come detto, il sequestro preventivo in questione, è stato disposto ex art. 321 c.p.p., comma 1, e non comma 2.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *