Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-03-2011) 11-04-2011, n. 14426 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

P. Bruno che insiste.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di L.O. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Trieste In data 19-10-2010 per il reato di vasto traffico internazionale di eroina dalla Bosnia all’Italia a messo di corrieri sulle cui autovetture veniva occultata la droga, il Tribunale del riesame di Trieste, con ordinanza in data 2-12-2010, confermava la disposta misura intramuraria, ribadendo la sussistenza della gravità indiziaria alla stregua di molteplici chiamate in correità debitamente riscontrate dall’esito delle indagini di p.g. e del concreto pericolo di recidivanza e di fuga, avuto riguardo all’oggettiva gravità dei fatti, all’allarmante capacità criminogena dell’indagato, nonostante il suo formale stato di incensuratezza ed alla presumibile rilevante entità della pena in caso di condanna per i fatti contestati.

Avverso tale ordinanza il predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ex artt. 192 e 273 c.p.p. con manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria in merito alla valutazione delle chiamate in correità in punto di connotati individualizzanti l’accusa e di relativi riscontri estrinseci segnatamente riferiti alla posizione dello indagato ricorrente.

In particolare quest’ultimo ha censurato il difetto e l’illogicità e contraddittorietà della motivazione in punti di asserita convergenza delle riferite chiamate in correità, trascurando le rilevanti contraddizioni tra le stesse, i cui riferimenti, fattuali venivano segnalati nel, proposito gravame in relazione a tempi, modi e circostanze dei fatti con particolare richiamo alle accuse del G.;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione all’art. 274 c.p.p., per inosservanza di norme processuali, stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e manifesta illogicità, della motivazione in ordine alla sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari, apoditticamente asserite nel provvedimento impugnato, con trascurata valutazione della stessa epoca dei fatti e della meramente presuntiva volontà di fuga, affatto riscontrata e riscontrabile in atti.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Ed invero,quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale del riesame triestino si è fatto motivato carico di analizzare partitamente e specificamente le dichiarazioni dei tre chiamanti in correità analiticamente sottolineando gli aspetti di indiscussa convergenza accusatoria, senza trascurare il riscontro di significativo spessore offerto dalle dichiarazioni di un agente del ROS sotto copertura nel richiamato colloquio del 21-5-09 a Franca Villa al mare con il G. e lo stesso ricorrente (cfr. fol. 5 ordinanza impugnata).

L’opportuna valutazione sintonica del contributo offerto da tali fonti accusatorie, in assenza di contro deduzioni, al riguardo da parte dello indagato ancorchè esercitante un suo preciso diritto di difesa, disegna un quadro di apprezzabile spessore in punto di gravita indiziaria in relazione all’analitica descrizione di tempi, modi, luoghi e circostanze della contestata condotta dell’indagato (cfr. fol. 4 ordinanza impugnata), di talchè le censure difensive al riguardo si manifestano smentite proprio alla stregua di una organica, corretta o motivata puntualizzazione di tali elementi indiziari, forti di una convergenza affatto isolata e sempre sostanzialmente puntuale, salvo qualche inesattezza, indice ulteriore di versioni affatto "prefabbricate" in punto accusatorio, come opportunamente sottolinea l’ordinanza impugnata (cfr. fol. 5), ai fini dell’attendibilità delle stesse. del pari infondato il motivo di doglianza attinente le esigenze cautelari, posto che al riguardo, almeno quanto alla concretezza del pericolo di recidivanza, l’impugnato provvedimento non lesina argomentate e fondate ragioni a supporto di tale pericolo, come motivatamente ribadito in detto provvedimento (cfr. Foll. 5-6).

Di qui l’infondatezza del ricorso ed il relativo rigetto dello stesso con le conseguenze del ricorso ed il relativo rigetto delo stesso con le conseguenze di legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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