T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 863

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente aveva presentato il ricorso in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza 2719/1999 di questo TAR che aveva dichiarato l’illegittimità del silenzio mantenuto dall’Amministrazione su una richiesta di approvazione di variante al P.R.G. all’epoca vigente.

Il Comune aveva approvato la delibera consiliare nr. 33 del 7.6.2005 con cui veniva disposta la variante del P.R.G. che riguardava anche l’immobile del ricorrente, ma la stessa non veniva ritenuta satisfattiva tanto che era fatta oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato che portava all’annullamento della stessa.

Solo in occasione dell’approvazione del nuovo P.G.T. da parte del Comune di Milano veniva ottemperato a quanto previsto nella sentenza del 1999, ed essendo stato approvato in via definitiva lo strumento urbanistico con deliberazione 7 del 4.2.2011 del Consiglio Comunale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Le spese seguono la soccombenza virtuale del Comune che ha dato esecuzione con molto ritardo a quanto previsto dalla sentenza 2719/99, costringendo il ricorrente a promuovere il presente giudizio e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna il Comune di Milano alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.500 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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