Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-03-2011) 11-04-2011, n. 14423

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso l’ordinanza del Presidente della Corte di Appello di Brescia in data, 2-01-2011 di convalida dell’arresto di V.P., disposto in esecuzione di mandato di cattura internazionale dall’AG. albanese per l’esecuzione della pena di anni uno e mesi sette di reclusione per il reato di immigrazione clandestina di cui all’art. 298 c.p. albanese, per avere illegalmente organizzato l’attraversamento della frontiera di alcuni cittadini albanesi (come da decisione 28-02-2005 del Tribunale di Shoder) e di applicazione al predetto della misura della custodia cautelare in carcere ex art. 716 c.p.p., considerata l’entità della pena da espiare in Albania, i precedenti penali in Italia anche di polizia e conseguentemente il pericolo di fuga,il predetto V. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore:

1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 715, comma 2, lett. c) in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e contestuale mancanza di motivazione in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) segnatamente riferita al concreto pericolo di fuga stante la mera astratta rappresentazione paradigmatica degli elementi asseritamente supportanti detto pericolo;

2) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 716 in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e contestuale mancanza di motivazione in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. e), stante l’insussistenza ed immotivata urgenza legittimante detta misura intramuraria.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla Cassa delle ammende.

Premesso che, in subiecta materia, ex art. 719 c.p.p. u.p. il ricorso innanzi a questa Corte di legittimitàè ammesso solo per violazione di legge, non sembra che le censure dedotte possano trovare fondamento alcuno, posto che, con richiamo puntuale ancorchè sintetico, l’impugnato provvedimento ha inequivocamente rappresentato la concretezza del pericolo di fuga proprio in ragione dell’attività allarmante contestatale della negativa personalità delinquenziale del ricorrente, sicchè non giova ipotizzare una fattispecie meramente astratta e ipotetica di detto pericolo, come è in re ipsa.

L’adozione della misura intramuraria per assicurare la tutela da detto pericolo.

Di qui la manifesta infondatezza delle proposte doglianze.

Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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