T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 862 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Le ricorrenti impugnavano l’ordinanza indicata in epigrafe ipotizzando una serie di vizi ed ottenendo la tutela cautelare così come in precedenza l’avevano conseguita a fronte di precedente provvedimento del 12.7.2000 con ordinanza 3809/2000 che accoglieva la domanda ritenendo "la manifesta inidoneità e conseguente irrazionalità dello strumento prescelto, alla luce di fini concretamente perseguiti dall’Amministrazione comunale "; il Comune revocava il primo provvedimento con ordinanza 312 del 12.7.2001.

Infatti anche l’ordinanza impugnata veniva sospesa con ordinanza 3088 del 15.12.2005 e poi revocata con ordinanza 611 del 29.8.2006.

Seguivano nuovi provvedimenti, ma in virtù di vendita al pubblico incanto del 18.3.2010 le ricorrenti perdevano la qualità di proprietarie ed ogni interesse al ricorso.

Visto l’esito del giudizio appare equo compensare le spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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