Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-03-2011) 11-04-2011, n. 14410

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da F.T. avverso la sentenza del Tribunale di Larino in comp.ne monocratica in data 23-4-2008 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di minaccia a p.u. in persona dell’ufficiale giudiziario del locale Tribunale anche con violenza consistita nello sbattere la portiera dell’autovettura oggetto della procedura esecutiva, onde costringere detto p.u. ad omettere il pignoramento di tale autoveicolo e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, la Corte di Appello di Campobasso, con sentenza in data 23-9-2010, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli.

Avverso detta sentenza il F. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore: la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 336 c.p. e per relativa illogicità della motivazione, posto che, al sopraggiungere in loco dell’imputato, le operazioni di pignoramento del veicolo avevano avuto già inizio per cui la contestata condotta dell’imputato non poteva costituire valida opposizione al compimento del detto pignoramento, anche avuto riguardo all’inidoneità della violenza e minaccia a rappresentare la contestata violazione di legge. In ogni caso il reato risulta ormai prescritto.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 alla Cassa delle ammende.

Ed invero l’assunto difensivo di asserita inconfigurabilità del contestato reato di violenza e minaccia a p.u. ex art. 336 c.p. trova palese smentita delle risultanze fattuali dedotte in sede di merito circa il comportamento dell’imputato verso l’ufficiale giudiziario.

La condotta del F. infatti non par dubbio abbia determinato una ragionevole costrizione a non effettuare o, in ogni caso, non completare il pignoramento del veicolo, come esattamente deduce la Corte territoriale di Campobasso a fol. 3 dell’impugnata sentenza.

Quanto alla portata di minaccia e violenza della condotta dell’imputato, trattasi di valutazioni afferenti il merito che, in ogni caso, trovano oggettivo riscontro nelle considerazioni debitamente motivate dell’impugnata sentenza.

Il reato non è prescritto, stante l’accertata sospensione di un anno e mesi sei, come evincibile dagli atti, il che impedisce l’invocata declaratoria della cennata causa estintiva, non utilmente operando il combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p. come novellati ex L. n. 251 del 2005.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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