Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-03-2011) 11-04-2011, n. 14407

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da B.S. e L.N. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Potenza in data 7-02-2008 che li aveva dichiarati colpevoli del reato di falsa testimonianza innanzi al Tribunale per i minorenni di Potenza in data 28-11-2001, negando, contrariamente al vero, di aver ricevuto offerta di spinelli da tal Lo.Ro., e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, condannati ciascuno ad anni uno e mesi quattro di reclusione, la Corte di Appello di Potenza, con sentenza in data 25- 02-2010, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata responsabilità degli imputati in ordine al reato ex art. 372 c.p. rispettivamente loro ascritto.

Avverso detta sentenza, gli imputati precitati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, a mezzo dei rispettivi difensori, con motivi sostanzialmente univoci:

1) Violazione dell’art. 521 c.p.p. per illogicità della motivazione sulla ribadita colpevolezza in ordine al reato ascritto;

2) Erronea applicazione dell’art. 372 c.p. per difetto dell’elemento oggettivo del reato, non potendo ritenersi integrato detto elemento dalla semplice difformità del narrato rispetto a quello antecedentemente reso, dovendosi, per contro, verificare la fondatezza del racconto ritenuto attendibile a presupposto della falsità della successiva testimonianza;

3) Violazione di legge per mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 384 c.p., posto che la decisione degli imputati di modificare la propria dichiarazione iniziale ben può essere il frutto del timore di vedersi applicare nei propri confronti una delle sanzioni amministrative ex L. n. 309 del 1990. I ricorsi sono, di certo, inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

I motivi sub 1) e 2), a prescindere da non trascurabile difetto di specificità quanto a quello sub 1) e ripetitività quanto a quello sub 2), trovano ampia e corretta smentita alla stregua della puntuale, logica ed esauriente risposta motivazionale offerta dell’impugnata sentenza (cfr. foll. 3-4-5).

In tali termini, infatti, il tracciato degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di falsa testimonianza è inequivoco e corretto.

Del pari manifestamente infondato il motivo sub 3), posto che l’invocata esimente ex art. 384 c.p. va esclusa per carenza dei presupposti legittimanti la sua corretta applicazione, come puntualmente e correttamente segnalato in sentenza ai foll. 4-5.

Non può accedersi alla declaratoria di prescrizione del reato posto che rispetto al termine ordinario del 28-5-09 va tenuto conto di un anno di sospensione fino al 25-5-2010, nè, allo stato, è correttamente dichiarabile la causa estintiva ex art. 157 c.p. posto che trattasi di inammissibilità originaria attinente ai gravami e tenuto conto che il giudizio di appello è, quindi, utilmente intervenuto prima della scadenza del detto termine prescrizionale.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in EURO MILLE/00 alla Cassa delle ammende per ciascuno.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro MILLE/00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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