T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 01-04-2011, n. 636 Pensioni, stipendi e salari Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

dienza;
Svolgimento del processo

A. – Con ricorso notificato il 31 ottobre 1997 e depositato il successivo 26 novembre gli odierni ricorrenti – dipendenti regionali transitati nel ruolo speciale transitorio ex l.r. n. 53/1985 – hanno chiesto l’annullamento delle note, con cui è stato rideterminato il trattamento economico ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 11/1988, in applicazione della circolare prot. n. 67790 del 26.11.1994 di estensione erga omnes degli effetti dei giudicati formatisi sull’applicazione del citato art. 3.

Lamentano, in particolare, che, a causa di tali atti di rideterminazione, si sarebbe verificata in loro danno una reformatioin peius delle retribuzioni già acquisite, ed affidano il ricorso alle seguenti censure:

1) Illogicità manifesta tra la parte dispositiva degli impugnandi provvedimenti e la scheda contabile ad ognuno degli stessi allegata.

Dall’esame delle schede contabili allegate alle note impugnate, si evince che l’amministrazione ha rideterminato la posizione economica ex l.r. n. 41/1985 alla data del 01.11.1985, e non alla data in cui gli stessi sono stati inquadrati nel ruolo speciale transitorio (31.12.1985), determinando una sperequazione tra il computo dell’anzianità in generale, e quello finalizzato all’estensione degli effetti erga omnes dei giudicati in interesse, con conseguente effetto negativo nell’applicazione del D. P. Reg. Sic. n. 11/1995.

2) Erronea interpretazione dei giudicati amministrativi ex art. 3 l.r. n. 11/88.

Se l’amministrazione avesse rideterminato i benefici ex art. 3 citato con le stesse modalità seguite in fase di prima applicazione della norma, i ricorrenti non sarebbero stati penalizzati nel trattamento economico in godimento.

3) Violazione dei principi generali del diritto amministrativo in tema di estensione "erga omnes" di un giudicato.

L’estensione degli effetti di un giudicato deve tendere a fare conseguire al destinatario effetti favorevoli, e non già, come nel caso dei ricorrenti, una riduzione dello stipendio.

4) Violazione artt. 227 T.U. n. 383/1934 – divieto di reformatio in peius.

In via subordinata, l’impugnato decreto assessoriale è illegittimo per violazione delle norme statali indicate, direttamente applicabili nella Regione Siciliana, in quanto norme di finanza pubblica.

Chiedono, quindi, l’annullamento degli atti impugnati, nonché la condanna della resistente amministrazione alla corresponsione delle differenze stipendiali, con vittoria di spese.

B. – L’intimato Assessorato Regionale al Lavoro inizialmente non si è costituito in giudizio.

C. – Con sentenza interlocutoria n. 1244 del 08.06.1999 è stata disposta l’acquisizione di copia delle note oggetto di impugnativa, corredate delle relative schede contabili, nonché delle circolari della Presidenza della Regione n. 67790/1994 e n. 26949/1989.

In ottemperanza a detta sentenza, l’Amministrazione intimata, nel costituirsi in giudizio, ha depositato, in copia conforme all’originale, gli atti richiesti.

D. – A seguito di avviso di segreteria di pendenza ultraquinquennale del ricorso, i ricorrenti di cui sub b) dell’epigrafe si sono costituiti con nuovo procuratore.

E. – In vista della pubblica udienza di discussione del ricorso, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro – subentrato medio tempore all’Assessorato Lavoro e Previdenza – ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti; nel merito, ha controdedotto alle censure, chiedendo la reiezione del ricorso.

F. – Con nota del 25.02.2011 l’avv. Lo Porto, difensore dei ricorrenti di cui sub a) dell’epigrafe, ha dichiarato che, per i predetti ricorrenti, a seguito di avviso di perenzione ultraquinquennale non è stata presentata alcuna domanda di fissazione di udienza pubblica, per carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la consequenziale statuizione.

G. – Alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2011, su richiesta del difensore della resistente amministrazione regionale, presente come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

A. – Va preliminarmente dato atto che, per i ricorrenti di cui sub a) dell’epigrafe, il procuratore ha dichiarato, con nota depositata il 25.02.2011, la carenza di interesse, rappresentando di non avere presentato, a seguito di avviso di perenzione ultraquinquennale, alcuna domanda di fissazione di udienza: trova, quindi, applicazione, per detti ricorrenti, la disposizione contenuta nell’art. 82, comma 1, c.p.a., con conseguente separata declaratoria di perenzione del ricorso con decreto del presidente del Collegio.

B. – Per i ricorrenti indicati sub b) dell’epigrafe, il ricorso deve, invece, essere deciso, avendo i predetti formalizzato, nei termini, apposita istanza di fissazione dell’udienza di discussione nel merito.

B.1. – Va, quindi, preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale, per mancata impugnazione della circolare n. 67790/1994, costituente atto presupposto rispetto alle note impugnate.

L’eccezione merita adesione.

E’ necessario premettere che il potere di estendere in forma generalizzata gli effetti soggettivi di un giudicato amministrativo è stato conferito alle amministrazioni, in materia di pubblico impiego, dall’art. 22 del d.P.R. n. 13/1986, a mente del quale "Ove una pubblica amministrazione intenda procedere ad estendere in forma generalizzata gli effetti soggettivi di giudicati amministrativi in materia di impiego pubblico, le relative decisioni sono adottate previa consultazione con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale" (comma 3).

Detta norma statale è stata sostanzialmente riprodotta, per gli impiegati della Regione Siciliana, dall’art. 13 del d. P. Reg. 30 gennaio 1993, il cui comma 2 recita che "Ove l’Amministrazione regionale intenda procedere ad estendere in forma generalizzata gli effetti soggettivi di giudicati amministrativi in materia di impiego pubblico, le relative decisioni sono adottate previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo."

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la norma statale in commento ha riconosciuto alle amministrazioni un ampio potere discrezionale in ordine alla scelta di estendere erga omnes gli effetti di un giudicato reso inter partes, da esercitare all’interno dello schema procedimentale delineato (consultazione delle organizzazioni sindacali) (cfr. Consiglio di Stato, V, 14 gennaio 2009, n. 99; 17 settembre 2008, n. 4390; VI, 26 ottobre 2006, n. 6410; C.g.a., in sede giurisd., 18 febbraio 2008, n. 88).

Di talché, qualora la p.a. ritenga di estendere in via equitativa ad altre categorie di dipendenti gli effetti soggettivi di singoli giudicati amministrativi, compie una serie di apprezzamenti espressione di discrezionalità amministrativa, nella misura in cui, in particolare, rende esplicite le specifiche esigenze di pubblico interesse atte a giustificare l’adozione del provvedimento medesimo: il che rende evidente il carattere fortemente discrezionale del provvedimento, con cui viene disposta detta estensione degli effetti soggettivi del giudicato amministrativo.

Nel caso in esame, le note impugnate dai ricorrenti costituiscono meri atti applicativi di due provvedimenti, che, sebbene genericamente qualificati come "circolare", presentano i connotati di provvedimenti discrezionali a contenuto generale, con cui l’amministrazione regionale ha deciso di estendere gli effetti delle numerose sentenze rese dai giudici amministrativi siciliani sulla corretta applicazione dell’art. 3 della l.r. n. 11/1988 (cfr. circolari n. 67790 del 26.11.1994 e n. 29649 del 07.11.1989.

Il che, del resto, corrisponde alla prassi delle amministrazioni, di fare uso dello strumento della "circolare", che si presta agevolmente ad essere utilizzata come contenitore, all’interno del quale inserire atti di varia natura.

Non è superfluo, peraltro, evidenziare che la prima circolare (n. 29649/1989) – espressamente richiamata dal successivo provvedimento n. 67790/1994 quanto alle modalità applicative – è stata emanata anche in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 680/89, con cui è stato dichiarato l’obbligo dell’amministrazione regionale di corrispondere gli aumenti biennali di che trattasi secondo i prontuari redatti dalla stessa p.a. dopo l’entrata in vigore della l.r. n. 41/1985.

B.2. – In conclusione, alla luce delle su esposte considerazioni, il ricorso, quanto ai ricorrenti sub a) dell’epigrafe, va dichiarato perento con separato decreto presidenziale; quanto ai ricorrenti sub b) dell’epigrafe, deve essere dichiarato inammissibile.

C. – Avuto riguardo al lungo lasso di tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, si ritengono sussistere le gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per quanto attiene ai ricorrenti di cui sub b) della stessa epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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