Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-03-2011) 11-04-2011, n. 14521

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e ha chiesto annullamento s.r. e trasmissione atti.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione L.C. nei riguardi del decreto in data 19 dicembre 2009 del Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Potenza, che aveva disposto l’archiviazione parziale, limitatamene al delitto di lesioni volontarie a carico di M. C., in un procedimento nell’ambito del quale erano state formulate diverse imputazioni a carico di più persone.

Deduce la violazione del contraddittorio per non aver ricevuto alcun avviso della richiesta di archiviazione parziale presentata dal Pubblico Ministero, nonostante in querela avesse espressamente chiesto di essere avvertita in tal senso ex art. 408 c.p.p..

Ha depositato memoria il difensore della M. deducendo l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è fondato come rileva il Procuratore generale in sede.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (da ultimo Rv.

248897, e precedenti citati) l’omesso avviso della richiesta d’archiviazione del Pubblico Ministero alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta comporta la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari emesso "de plano", e può essere fatta valere con ricorso per cassazione ex art. 127 c.p.p., comma 5, perchè l’omissione dell’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa (che abbia manifestato, come nel caso, la volontà di essere informata) della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero impedisce la potenziale instaurazione del contraddittorio.

Il ricorso basato su tali principi deve essere accolto, non risultando dagli atti l’avviso della richiesta di archiviazione parziale da parte del Pubblico Ministero, con la conseguenza che il decreto di archiviazione impugnato deve essere annullato senza rinvio, e gli atti vanno restituiti al Pubblico Ministero per l’ulteriore corso e gli adempimenti di legge in caso di reiterazione della richiesta di archiviazione.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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