Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Svolgimento del processo
Con il ricorso di cui in epigrafe, notificato in data 22.1.2010 e depositato in data 11.2.2010, la società ricorrentepremesso di avere presentato domande per complessivi n. 723 capi e di avere l’AGEA provveduto al pagamento dei premi per soli n. 644 capi, avendo riscontrato " anomalie" per i restanti n. 79 capiha impugnato il diniego all’accesso degli atti del procedimento avente ad oggetto la valutazione delle domande presentate dalla società ricorrente per la corresponsione dei premi per la macellazione e dei premi supplementari e – premesso di avere presentato domande per complessivi n. 101 capi e di avere l’AGEA provveduto al pagamento dei premi per soli n. 97 capi, avendo riscontrato " anomalie" per i restanti n. 4 capidel procedimento avente ad oggetto la valutazione delle domande presentate dalla società ricorrente per la corresponsione dei premi per i bovini maschi.
Con istanza del 9.11.2009, inviata per la spedizione in data 23.11.2009 e pervenuta all’AGEA in data 26.11.2009, depositata in copia agli atti, la società ricorrente ha chiesto di avere accesso alla documentazione amministrativa concernente i procedimenti di cui trattasi, istanza che, tuttavia, è rimasta senza alcun riscontro.
Ne ha dedotto l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 25 della L. n. 241/1990.
L’AGEA si è costituita in giudizio con comparsa di mera forma in data 17.2.2010 ed ha depositato documentazione in data 3.3.2010.
Con memoria del 5.5.2010 la società ricorrente, dopo avere ribadito le censure di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, ha articolatamente argomentato la infondatezza nel merito di quanto dedotto nella nota dell’AGEA depositata in data 3.3.2010.
Alla camera di consiglio del 10.5.2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
Motivi della decisione
Con la nota dell’AGEA di cui al prot. n. DPAU.2010.15C del 19.2.2010, depositata agli atti in data 3.3.2010, è stata dedotta l’inammissibilità del ricorso, atteso che la società ricorrente avrebbe già esercitato il proprio diritto di accesso agli atti, avendo avuto accesso al sistema informatico dell’AGEA, dal quale sarebbe emersa la sussistenza di anomalie per i capi che interessano e considerato che trattasi di un procedimento integralmente informatizzato ed automatizzato gestito esclusivamente dai CAA, ossia dai Centri di assistenza agricola previsti dall’art. 3 bis del D. Lgs. n. 165/1999, con i quali l’AGEA ha stipulato apposite convenzioni, attraverso le quali i CAA si sono impegnati ad assicurare ai produttori agricoli, che hanno conferito loro il mandato esclusivo, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Al riguardo si osserva quanto segue.
L’art. 3 bis del D. Lgs. n. 165/1999 dispone testualmente che "1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell’allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.
2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l’esercizio dell’attività di assistenza agli agricoltori, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza Statoregioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilità dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni….".
L’art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 n. 13211, rubricato " Mandato scritto", dispone testualmente che " Il Caa è tenuto ad acquisire, dall’utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l’impegno, da parte dell’utente stesso, di:
a) fornire al Caa dati completi e veritieri;
b) collaborare con il Caa ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
c) consentire l’attività di controllo del Caa nei casi di cui all’art. 2, comma 2, del presente decreto.
…".
Il detto D.M. del 2001 è stato abrogato dal successivo D.M. 27 marzo 2008 n. 31724 il quale, tuttavia, all’art. 14 dispone in modo assolutamente identico al riguardo.
Con la deliberazione dell’AGEA n. 115 del 12 maggio 2003, si è provveduto all’"Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990, relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell’Agea"; l’art. 4, rubricato " Comunicazioni relative al procedimento.", dispone testualmente, al comma 5, che "… 5. Per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o delegati, tutti gli atti relativi al procedimento ed il provvedimento finale sono comunicati al mandatario e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari.".
L’AGEA ha disciplinato i rapporti con i CAA con apposite convenzioni in base alle quali i CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che gli hanno conferito mandato esclusivo la partecipazione al procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività demandate ai medesimi, nelle forme e con le modalità di cui alla L. n. 241/1990.
La società ricorrente ha avuto accesso al sistema informatico di gestione delle domande ma dall’esame dello stesso ha potuto soltanto ricavare i dati indicati nelle premesse in fatto del ricorso, ossia che un certo numero dei capi indicati nelle domande di cui trattasi non sono stati ammessi alla corresponsione del premio richiesto, in quanto ritenuti " anomali".
E’ evidente che una detta dizione non consente alla società ricorrente di avere piena contezza delle esatte motivazioni sulla base delle quali i detti capi sono stati esclusi dalla corresponsione del premio richiesto; ed infatti non viene in alcun modo specificato in quale modo debba essere intesa la dedotta anomalia (tenuto conto del fatto che anche i detti capi erano stati inseriti da parte della società nelle relative domande in quanto ritenuti, da parte della stessa, in possesso dei requisiti di legge ai fini della corresponsione del premio di cui trattasi).
In tal modo la società non è messa nelle condizioni di controdedurre con l’amministrazione sul punto del possesso effettivo o meno da parte dei detti capi dei detti requisiti.
E’ evidente, pertanto, l’esistenza di un interesse concreto ed attuale da parte della società ad avere le informazioni documentali di cui trattasi.
La circostanza che il procedimento relativo alla gestione delle domande di corresponsione dei premi comunitari di cui trattasi sia integralmente automatizzato, infatti, non esclude che l’interessato possa e debba avere piena acquisizione di tutti gli atti relativi ad un procedimento amministrativo conclusosi in senso negativo per lo stesso con il diniego di corresponsione del premio richiesto, sebbene solo in parte rispetto alle domande considerate nel loro complesso.
Si tratta, tuttavia, di verificare quale sia il soggetto passivo della richiesta di accesso documentale presentata da parte della società ricorrente.
Ed al riguardo, anche avuta contezza di quanto in precedenza esposto in ordine ai rapporti AGEACAA, deve ritenersi che la domanda sia stata correttamente inoltrata all’AGEA.
Ed infatti il regolamento sul diritto all’accesso dell’AGEA, all’art. 4, co. 5, prevede che, per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o delegati, tutti gli atti relativi al procedimento ed il provvedimento finale sono comunicati al mandatario e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari.
Poiché il CAA ha consentito esclusivamente l’accesso tramite il sito informatizzato (l’unico dalla stessa a disposizione) e le informazioni in tal modo acquisite non appaiono soddisfacenti per la ricorrente, necessariamente la stessa ha presentato l’istanza di accesso all’AGEA che rimane la titolare ultima dell’intero procedimento amministrativo, sebbene ne abbia delegato la gestione ad un soggetto terzo con essa appositamente convenzionato.
Sarà, pertanto, cura dell’AGEA di acquisire dal CAA, se in possesso effettivo da parte dello stesso, le notizie richieste da parte della società ricorrente relativamente all’anomalia dedotta per i capi che interessano e di comunicare alla società, anche tramite il CAA, i relativi esiti.
La circostanza che, con le richiamate convenzioni, siano stati disciplinati tra AGEA e CAA anche le modalità di esercizio del diritto di accesso, infatti, non può riverberarsi negativamente a carico del diretto interessato, il cui diritto di accesso deve esser garantito in tutta la sua pienezza, indipendentemente dal soggetto che effettivamente gestisce il servizio e dalle relative modalità (in questo caso esclusivamente) informatiche di gestione stessa.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
Attesa la particolarità della questione in trattazione si ritiene di dovere procedere alla compensazione tra le parti costituite delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento di implicito diniego impugnato ed ordina all’AGEA, anche per il tramite del CAA, di consentire alla società ricorrente accesso al procedimento amministrativo di cui trattasi, con l’esibizione ed il rilascio di copia della relativa documentazione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presnete sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Francesco Riccio, Presidente FF
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore
Giuseppe Chinè, Primo Referendario
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