Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-03-2011) 11-04-2011, n. 14514

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

mbardo (Ndr: testo originale non comprensibile).
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia nei riguardi della sentenza emessa dal Giudice di pace di Mantova che, rilevata la propria incompetenza per materia in relazione al delitto di lesioni, perchè era emerso che la malattia aveva avuto durata superiore a giorni 20, aveva ritenuto la competenza del Tribunale anche in relazione ai restanti reati, di minacce e danneggiamento, ascritti a B.M.C. e contestati in continuazione.

Deduce il Procuratore Generale ricorrente violazione di legge in quanto il giudice aveva dichiarato la propria incompetenza con riferimento ad un’ipotesi di connessione di reati, contestati in continuazione, mentre, a mente del D.Lgs. n. 274 del 2000, la connessione fra reati di competenza del Giudice di pace e del Tribunale opera solo in caso di concorso formale e non di reati commessi con azioni diverse, seppure in esecuzione di medesimo disegno criminoso ed unificabili ex art. 81 cpv. c.p..

Il ricorso è inammissibile, atteso che è stato proposto avverso sentenza di incompetenza nei cui riguardi non è ammessa impugnazione con ricorso per cassazione, ma se del caso, conflitto di competenza nei modi e nei tempi di legge.

E’ stato peraltro trasmesso certificato di morte della B..

Ritiene il Collegio che, in considerazione della peculiarità della situazione in cui oggetto di ricorso è, inammissibilmente, sentenza pronunciata in materia di competenza, l’estinzione dei reati ascritti alla B. dovrà essere dichiarata in sede di merito; di conseguenza, gli atti dovranno essere trasmessi al Pubblico Ministero per le sue determinazioni in relazione all’avvenuta acquisizione del certificato di morte dell’imputata.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero per le necessarie determinazioni in ordine al certificato di morte dell’imputata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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