ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 90 del 2007 proposto dal signor Clauser Gian Battista, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Iob ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Trento, via dei Paradisi 15/2
CONTRO
– il Comune di Romallo (Trento), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Dalla Fior ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Trento, via Paradisi, 15/5
– la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio
E NEI CONFRONTI
– dei signori Fontana Daniel e Diego, rappresentati e difesi dall’avvocato Flavio Maria Bonazza ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Trento, Piazza Mosna, 8
– del signor Fontana Flavio, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– quanto al ricorso principale:
* 1. della “deliberazione della Giunta provinciale di data 29.12.2006, n. 2882, pubblicata nel Bollettino ufficiale n.3/I-II del 16.1.2007, con la quale è stata approvata la variante al P.R.G. del Comune di Romallo adottato in via definitiva con deliberazione consiliare n. 33 di data 10.9.2004”;
* 2. della “deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 10.9.2004 di definitiva adozione della variante al P.R.G.”;
* 3. di “ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale”;
– quanto al ricorso per motivi aggiunti:
* 4. della “deliberazione del Consiglio comunale n. 11/2007 di data 12.4.2007 di correzione della variante al P.R.G.”.
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché i suddetti motivi aggiunti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata, anche con riferimento al ricorso per motivi aggiunti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di due controinteressati intimati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 12 febbraio 2009 – relatore il consigliere Alma Chiettini – l’avvocato Mauro Iob per il ricorrente, l’avvocato Marco Dalla Fior per l’Amministrazione comunale e l’avvocato Flavio Maria Bonazza per i controinteressati;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
F A T T O
1. Il ricorrente espone in fatto di essere proprietario della casa di abitazione di cui alla p.ed. 173, in C.C. Romallo, prospiciente a sud – est un’ampia zona coltivata a frutteto, la parte della quale antistante la detta abitazione è individuata dalla p.f. 609 di proprietà dei signori Fontana Daniel, Diego e Flavio, controinteressati.
2. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 10.9.2004 l’Amministrazione di Romallo ha adottato in via definitiva la variante generale al piano regolatore comunale, sulla quale la Commissione urbanistica provinciale ha espresso il proprio parere il 14.7.2005 con la deliberazione n. 36. Successivamente, in data 2.5.2006, il Comune ha trasmesso le proprie controdeduzioni alla Provincia, la quale ha approvato la variante con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2882 del 29.12.2006.
Nel previgente piano regolatore l’ampia zona coltivata frontistante l’edificio del ricorrente era classificata nella parte a nord come area agricola di interesse primario e per la restante parte come area destinata a verde privato.
Con la variante de quo detta zona è stata ricompresa nel piano attuativo n. 3 come
Per quanto qui di interesse, nella cartografia allegata alla deliberazione di approvazione, la p.f. 609 risultava rappresentata per la parte a monte come zona residenziale di espansione e per la parte a valle come zona a verde privato. Nella allegata scheda di dettaglio la superficie della stessa particella era però suddivisa tra la destinazione residenziale e la destinazione agricola primaria.
Inoltre, altre due particelle rientranti nell’area del piano attuativo, la 612 e la 659, nella cartografia erano rappresentate con la parte più a monte in zona agricola primaria, mentre nella scheda di dettaglio la stessa superficie era indicata come verde privato.
3. Con ricorso notificato in data 17 marzo 2007 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo 16 aprile, il ricorrente ha impugnato le deliberazioni di adozione e di approvazione della variante al piano regolatore del Comune di Romallo, atti meglio specificati in epigrafe ai punti 1. e 2., chiedendone l’annullamento in parte qua, e deducendo i seguenti motivi di diritto:
I – “violazione di legge (articolo 19 della legge provinciale 5.9.1991, n. 22) – eccesso di potere per contraddittorietà”, perché vi sarebbe stato un evidente contrasto tra la rappresentazione grafica e la scheda di dettaglio del piano attuativo n. 3;
II – “violazione di legge (articolo 19 della legge provinciale 5.9.1991, n. 22) – eccesso di potere – violazione di legge per difetto di motivazione, motivazione carente e/o insufficiente”, in quanto il Piano urbanistico provinciale del 2003 avrebbe ricompreso parte dell’area della p.f. 609 nelle zone agricole primarie per le quali la possibilità di modificarne la destinazione sarebbe eccezionale e subordinata a specifica motivazione.
4. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 12.4.2007 l’Amministrazione di Romallo ha rettificato gli errori materiali riscontrati nella scheda di dettaglio del piano attuativo n. 3.
5. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 21 giugno 2007 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo giorno 29, il ricorrente ha impugnato la deliberazione di rettifica, atto meglio specificato in epigrafe al punto 4., deducendo i seguenti, ulteriori motivi di diritto:
III – “eccesso di potere per travisamento dei fatti – violazione di legge / falsa applicazione di legge (articoli 42 e 42 bis della legge provinciale 5.9.1991, n. 22) – incompetenza – violazione di legge / falsa applicazione di legge (articolo 19 del Piano urbanistico provinciale)”;
IV – “eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti e travisamento dei fatti”, in quanto l’errore non sarebbe stato nella scheda di dettaglio ma nella cartografia e pertanto era tale documento che si sarebbe dovuto modificare;
V – “eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti”, posto che il Comune avrebbe dovuto segnalare l’errore alla Giunta provinciale. Inoltre, non essendovi garanzia sulla documentazione consultata dall’Esecutivo per l’istruttoria e l’approvazione della variante, ciò comporterebbe un vizio del provvedimento finale.
6. Nei termini di legge si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata chiedendo la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti perché infondati nel merito.
7. Nei termini di legge si sono costituiti in giudizio anche due dei controinteressati, anch’essi argomentatamente richiedendo la reiezione nel merito del ricorso.
8. Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
D I R I T T O
1. Con il ricorso in esame il signor Gian Battista Clauser, proprietario di un edificio residenziale prospiciente a sud – est un’ampia zona coltivata a frutteto nel Comune di Romallo, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di adozione definitiva della variante al piano regolatore generale, nonché la deliberazione della Giunta provinciale di approvazione di detta variante, che ha modificato la destinazione urbanistica della zona in questione.
Tale zona, nel previgente piano regolatore, era classificata per la parte a nord come area agricola di interesse primario e per la restante parte, più a valle, come area destinata a verde privato.
Con la variante in esame l’area in questione è stata ricompresa nel piano attuativo n. 3 come
Fondamentalmente, pertanto, il signor Clauser contesta l’edificabilità riconosciuta alla parte di detta zona, antistante la sua abitazione, individuata più precisamente con la p.f. 609, di proprietà dei signori Fontana Daniel, Diego e Flavio, controinteressati, in quanto assume che la sua proprietà perderebbe valore per quanto riguarda il paesaggio ammirabile e l’amenità dei luoghi.
2a. Il ricorrente, innanzitutto, evidenzia la discrasia che ha riscontrato tra le prescrizioni grafiche e quelle normative della variante riferite al piano attuativo n. 3. Infatti, nella cartografia la p.f. 609 risultava rappresentata per la parte a monte come zona residenziale di espansione e per la parte a valle come zona a verde privato. Nell’allegata scheda di dettaglio la superficie della stessa particella era invece suddivisa tra la destinazione residenziale per mq. 1545 e la destinazione agricola primaria per mq. 1520.
Inoltre, altre due particelle rientranti nell’area del piano attuativo, la 612 e la 659, nella cartografia erano rappresentate con la parte più a monte in zona agricola primaria, mentre nella scheda di dettaglio la stessa superficie era indicata come verde privato.
Con la deliberazione n. 11 del 12 aprile 2007, il Consiglio comunale ha rettificato dette discrasie con il procedimento previsto dall’articolo 42 bis della legge provinciale in materia di urbanistica, assumendo che “per mero errore materiale in sede di predisposizione delle norme di attuazione … il tecnico incaricato ha erroneamente inserito” la superficie già individuata nella colonna sbagliata.
Sulla base di tali premesse in fatto, il Collegio procede quindi all’esame congiunto del primo mezzo del ricorso principale nonché del terzo e del quarto mezzo del ricorso per motivi aggiunti, che sono tra loro connessi.
2b. L’intervenuto provvedimento di rettifica di errore materiale, adottato successivamente alla notificazione all’Amministrazione comunale dell’atto introduttivo del presente giudizio, ha eliminato la discrasia evidenziata dal ricorrente, cosicché il primo motivo deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2c. Con il terzo motivo aggiunto il ricorrente lamenta che il provvedimento di rettifica è intervenuto allorquando il Comune era già a conoscenza dell’errore (ancora nel mese di luglio 2006) quando tale signor Lorenzo Paternoster lo aveva informato in merito con una lettera. Deduce, perciò, la violazione di legge con riferimento sia al procedimento posto in essere – che sarebbe ammissibile solo prima dell’adozione della variante – sia all’incompetenza del Comune ad operare tramite detta procedura una sostanziale modifica al piano regolatore.
Con il quarto motivo aggiunto il ricorrente contesta poi la legittimità del provvedimento comunale di rettifica di errore materiale assumendo che, viste le finalità delle schede di attuazione che avrebbero dovuto esplicare in modo dettagliato i parametri urbanistici ed i vincoli imposti, l’errore da correggere non sarebbe stato nella scheda di dettaglio ma nella cartografia.
I due motivi non sono fondati.
2c1. Quanto al procedimento posto in essere dal Comune, il Collegio osserva quanto segue.
L’articolo 42 bis della legge urbanistica provinciale 5.9.1991, n. 22, disciplina il procedimento di “rettifica delle previsioni del piano regolatore generale”, disponendo che sia competente all’approvazione il Consiglio comunale. La relativa deliberazione dev’essere trasmessa alla Provincia, la quale ne cura anche la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Detto procedimento, per il quale è espressamente previsto che non è necessaria “la procedura di variante”, può essere posto in essere per la “correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del piano regolatore generale”, oltre che per gli “adeguamenti conseguenti alle correzioni allo scopo di eliminare previsioni contrastanti tra loro”.
Coerentemente, il Legislatore ha attribuito la competenza a rettificare i propri precedenti errori al Consiglio comunale che ha adottato il piano regolatore, quale interprete autentico, ed altrettanto coerentemente ha previsto la trasmissione di tale provvedimento alla Giunta provinciale. Quest’ultima non si limita alla mera pubblicazione ma verifica se si tratta effettivamente di un errore materiale, tanto che se dovesse riscontrare che è stata applicata la procedura di rettifica a situazioni che invece avrebbero richiesto l’adozione di una variante, sarebbe tenuta ad annullare il relativo provvedimento ai sensi dell’articolo 134 della stessa legge provinciale n. 22 del 1991 (cfr., in tal senso, la deliberazione della Giunta provinciale 25.5.2001, n. 1221).
Occorre anche aggiungere che detta procedura non è affatto prevista come un sub procedimento nell’approvazione di un piano o di una variante, il che esulerebbe dalle finalità che le sono proprie, dovendosi invece porre in essere dopo la loro approvazione quale strumento per assicurarne la certezza.
2c2. Per quanto concerne il merito dell’intervenuta rettifica dell’errore materiale, il Collegio osserva:
– per quanto riguarda la p. f. 609, quella antistante l’edificio del ricorrente, essa nella precedente cartografia risultava suddivisa in due destinazioni:
– a monte, un’area destinata ad uso residenziale, riportata nella scheda di dettaglio per la superficie totale di mq. 1545;
– a valle, un’area prevista a verde privato; quest’ultima zona è conformemente descritta nella scheda normativa all. 03b al piano attuativo n. 3, ove si legge che “l’area posta a ridosso della PA2 nella porzione a valle” viene mantenuta a verde privato, con la possibilità di realizzare parcheggi alberati nel limite del 30 % dell’area a verde: il che, inequivocabilmente, individua in cartografia la parte a sud della p.f. 609, unitamente alle limitrofe pp.ff. 610 e 611. Nella scheda di dettaglio, a sua volta allegata alla scheda normativa, la superficie di detta zona, per un totale di mq. 1520 è stata invece collocata nella colonna “destinazione agricola primaria”; successivamente, in sede di rettifica, la stessa superficie è stata spostata nella colonna accanto prevista per la “destinazione a verde privato”;
– per quanto riguarda le pp. ff. 612 e 659, la parte a nord delle stesse, unitamente alla stessa parte delle pp. ff. 611 e 610, era rappresentata in cartografia come zona agricola primaria, mentre nella scheda di dettaglio la superficie delle prime due particelle, rispettivamente di mq. 1570 e 231, è stata invece collocata nella colonna per la “destinazione a verde privato”; successivamente, in sede di rettifica, la stessa superficie è stata spostata nella colonna accanto, prevista per la “destinazione agricola primaria”, dove già erano collocate le superfici delle limitrofe aree aventi altresì la destinazione di zona agricola primaria.
2c3. Conclusivamente, il Collegio rileva che l’Amministrazione ha correttamente posto in essere la procedura di cui all’articolo 42 bis della legge urbanistica provinciale, essendosi all’evidenza trattato di un errore ostativo facilmente riconoscibile.
Ciò emerge dalla lettura combinata della cartografia con la scheda normativa, la quale aveva testualmente previsto che la zona a verde privato fosse mantenuta nell’area posta a ridosso della PA2, nonché dal dato della superficie di parte delle particelle rispetto alla diversa destinazione attribuita loro fin dall’adozione della variante.
Per la correzione dell’errore materiale, infatti, è stato sufficiente collocare l’area già individuata per il frazionamento delle tre particelle nella colonna vicina con la giusta intestazione.
Quanto al fatto che tale signor Lorenzo Paternoster avesse comunicato alle Amministrazioni, sia provinciale che comunale, la presenza della contestata discrasia ancora in data 14 luglio 2006, ovvero dopo che il Comune aveva trasmesso le proprie controdeduzioni e la variante era all’esame della Giunta provinciale, si è trattato di una lettera con la quale il nominato chiedeva principalmente una modifica alla viabilità della zona. In chiusura segnalava anche, genericamente, “che la scheda di dettaglio allegata alle norme del PRG non concorda con la cartografia in relazione alle destinazioni urbanistiche”.
Perciò, il Collegio ritiene che sia plausibile che entrambe le amministrazioni destinatarie non abbiano colto quel suggerimento, pienamente invece compreso al momento della ricezione della notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, il 19 marzo 2007, tanto che la deliberazione n. 11 è stata adottata il successivo 12 aprile.
I motivi di ricorso esaminati vanno perciò disattesi.
3. Con il secondo motivo dell’atto introduttivo il signor Clauser denuncia la violazione della legge provinciale 7.8.2003, n. 7, concernente la Variante 2000 al Piano urbanistico provinciale, ed in particolare dell’articolo 19 delle norme di attuazione che, all’epoca, disciplinava le aree agricole di interesse primario. In proposito l’istante assume che la possibilità di modificarne la destinazione è subordinata ad una specifica motivazione, della quale sarebbe invece priva la variante al piano regolatore del Comune di Romallo.
La difesa dell’Amministrazione ricorda che la Commissione urbanistica provinciale aveva valutato negativamente le numerose varianti introdotte con il provvedimento in esame, e che aveva espressamente richiesto lo stralcio di alcune di esse. Si trattava, in particolare, della nuova zona residenziale a monte del cimitero e a ridosso del centro storico e di quella verso sud, per evitare la saldatura con l’abitato di Revò, ma non della zona in controversia, per la quale non era stato formulato alcun rilievo.
La difesa dell’Amministrazione osserva altresì che “in termini generali” la Commissione provinciale aveva ritenuto accoglibile il completamento delle aree verso nord a monte della strada principale, purché a certe nominate condizioni (fra cui quella che ogni zona fosse sottoposta alla formazione di piani attuativi), successivamente poste in essere dall’Amministrazione comunale. Evidenzia, infine, che le aree agricole di interesse primario si collocavano pressoché in aderenza al centro abitato di Romallo, cosicché non vi sarebbe stato materialmente spazio per individuare nuove zone residenziali.
Sul punto, la difesa dei controinteressati informa che gli stessi hanno acquisito il terreno di cui alla p.f. 609 in forza di un atto di donazione del padre ed evidenzia che la destinazione residenziale di parte di esso sarebbe funzionale alla realizzazione dell’abitazione per i relativi nuclei familiari.
Tali argomentazioni, alcune emerse solo in sede difensiva, non convincono però il Collegio, che ritiene il motivo fondato.
L’invocato articolo 19 delle norme di attuazione della Variante 2000 al Piano urbanistico provinciale, vigente ratione temporis, individuava quali aree agricole di interesse primario quelle “dove per l’accertata qualità dei suoli, per le rese attuali o potenziali e per l’entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo dell’attività agricola vanno considerati come esigenza di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale”. Dette aree erano individuate nella allegata cartografia, ma era data facoltà ai Comuni sia di modificarne la perimetrazione sia di ridurne l’estensione, “in via eccezionale” e per alcune individuate ipotesi, fra le quali rientrava anche la necessità di individuare “nuove aree a destinazione residenziale” se non era “conveniente, per motivi di tutela ambientale a paesaggistica, localizzarle in altre parti del territorio comunale”. In tali casi, però, la scelta doveva “essere supportata da un bilancio costi – benefici che evidenzi la convenienza ambientale ed infrastrutturale rispetto ad eventuali alternative”.
Nulla dispone in termini diversi, sulle zone agricole di interesse primario, l’articolo 40 delle norme di attuazione del piano regolatore di Romallo.
Solo per le aree agricole di interesse secondario (disciplinate dall’articolo 20 delle citate norme di attuazione provinciali), era prevista la possibilità che i piani regolatori comunali ne riducessero le superfici per reperire nuove aree da urbanizzare, in presenza di terreni contermini ai centri abitati e di fondi interclusi nell’ambito delle aree urbanizzate. Viceversa, la riduzione delle aree agricole primarie per la necessità di individuare nuove zone residenziali abbisognava non solo di un’apposita motivazione, ma anche di un’analisi sui costi e sui benefici dell’operazione che ne evidenziasse la convenienza rispetto ad altre eventuali alternative.
All’opposto, i provvedimenti concernenti la variante al piano regolatore del Comune di Romallo, sottoposti all’esame del Collegio, non sono suffragati da alcun elemento che dia riscontro della ricordata prescrizione legislativa. In essi, si afferma solo, e apoditticamente, che “per le mutate esigenze relative ad alcuni aspetti della gestione territoriale in ambito comunale” si è reso necessario “il cambio di destinazione urbanistica da aree diverse a zone residenziali”, oltre alla “modifica alla tavola del sistema ambientale con riperimetrazione del contorno della zona agricola primaria”. Nessun altra motivazione è rinvenibile che giustifichi sia la trasformazione di zone già residenziali in zone verdi, sia la riduzione delle zone agricole primarie per individuare nuove zone residenziali. E, nemmeno in termini generali, vi è alcuna considerazione sui fabbisogni – effettivi e teorici – prospettati dai residenti, oltre che sulla eventuale mancanza di altre aree idonee e comparabili nella restante parte del territorio.
Sul punto, la Commissione urbanistica provinciale aveva benevolmente evidenziato che “la relazione risulta scarsamente motivata presentando soltanto una dettagliata elencazione delle numerose modifiche cartografiche e regolamentari … risulta difficile giustificare alcune proposte che propongono nuove aree a scopo residenziale”. Successivamente, le controdeduzioni del Comune hanno in parte confermato le precedenti previsioni (per esempio, quando doveva trattarsi di “dare soluzione alla richiesta di prima casa per alcuni giovani residenti”) e, per altra parte, recepito le osservazioni della Commissione urbanistica provinciale. Neppure in tale fase, e con riguardo al terreno di cui alla presente vicenda, ossia per la variante denominata A4 per la quale è stato solo istituito l’obbligo di lottizzazione, si riscontra alcuna motivazione sulla necessità di eliminare una zona agricola primaria per soddisfare nuove esigenze residenziali e sulla convenienza di tale scelta rispetto a possibili diverse alternative.
In definitiva, nessuna comparazione dell’interesse pubblico alla conservazione di quella destinazione rispetto alla sua trasformazione in area residenziale è rinvenibile negli atti tutti relativi alla variante in esame, il che comporta la loro illegittimità per la dedotta violazione di legge.
Non ha rilevanza, infine, l’obiezione delle parti resistenti che nel nuovo Piano urbanistico provinciale la zona di cui trattasi non rivesta più la qualifica di “zona agricola di interesse primario”, poiché all’epoca di formazione dello strumento urbanistico impugnato il nuovo P.U.P. non era ancora vigente.
In conclusione, per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere per questa parte accolto, con l’assorbimento delle censure non specificatamente esaminate, e con il conseguente annullamento in parte qua – ossia per la parte in cui la p.f. 609, già classificata in area agricola di interesse primario, è stata inserita in zona residenziale di espansione – degli atti impugnati, citati in epigrafe.
4. Concorrono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P. Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 90 del 2007, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti indicati in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2009, con l’intervento dei Magistrati:
dottor Lorenzo Stevanato – Presidente f.f.
dottoressa Alessandra Farina – Consigliere
dottoressa Alma Chiettini – Consigliere estensore
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 26 febbraio 2009
Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel
N. 66/2009 Reg. Sent.
N. 90/2007 Reg. Ric.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it